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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19108/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/11/2022 del PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].

SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. presentata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto con Legge n. 438 del 2001, requisito assistito dalla sanzione di inammissibilità.

2. Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Invero, in atti vi sarebbe una valida dichiarazione di elezione di domicilio, indicato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 150/E, Firenze.

3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore (Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mamnnoliti, Rv. 246720).

Coerentemente, si è affermato che le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407).

1.2. Nel caso in esame, l'elezione di domicilio del ricorrente non soddisfa il requisito formale richiesto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., in quanto - come emerge dalla documentazione in atti - l'indirizzo ivi indicato corrisponde ad una struttura della Caritas, che ha riferito che Gligorescu non è ospite in detta struttura, né il nominativo del ricorrente risulta tra le segnalazioni all'uopo inviate dal comune di Firenze.

Trattasi dunque di una indicazione fittizia, pertanto invalida ai fini dell'istanza di misure alternative.

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/11/2022 del PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. presentata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto con Legge n. 438 del 2001, requisito assistito dalla sanzione di inammissibilità. 2. Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. Invero, in atti vi sarebbe una valida dichiarazione di elezione di domicilio, indicato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 150/E, Firenze. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mamnnoliti, Rv. 246720). Coerentemente, si è affermato che le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). 1.2. Nel caso in esame, l'elezione di domicilio del ricorrente non soddisfa il requisito formale richiesto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., in quanto - come emerge dalla documentazione in atti - l'indirizzo ivi indicato corrisponde ad una struttura della Caritas, che ha riferito che Gligorescu non è ospite in detta struttura, né il nominativo del ricorrente risulta tra le segnalazioni all'uopo inviate dal comune di Firenze. Trattasi dunque di una indicazione fittizia, pertanto invalida ai fini dell'istanza di misure alternative. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris