CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 39341/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria pervenuta il 13/05/2024. Ritenuto che i primi tre motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito. Osservato, in particolare, che la motivazione per relationem appare correttamente effettuata a fronte, come evidenziato nella sentenza impugnata, di censure difensive che si risolvono nella pedissequa trasposizione, in sede di gravame, degli argomenti a discolpa già svolti in primo grado e congruamente confutati dal primo Giudice (primo e secondo motivo). Rilevato, quanto al terzo motivo, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato dì calunnia e stato effettuato con motivazione congrua e logica dai Giudici di appello (pag.6-12). Quanto al motivo 3.1., deve ricordarsi che il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione. La valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie crimìnosa, deve, infatti, essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto precedentemente commesso conserva la sua offensività nonostante la successiva depenalizzazione (Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018, D'Agostino, Rv. 273844 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 202