CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 novembre 2023, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del 10 dicembre 2013 del,G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni,' di reclusione ed C42.00,0r,00 di multa perché ritenuto colpevole del delitto di concorso in estorsione concesse al medesimo l'attenuante della collaborazione ex art. 8 L. 203/91 e le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. 2. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione di legge quanto alla omessa declaratoria di prescrizione dovendosi fare applicazione del regime previgente le modifiche della L. Cirielli del dicembre del 2005 avuto riguardo alla data finale di consumazione dei fatti avvenuti sino al 1998. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 157 cod. pen. al reato addebitato al ricorrente, è fondato perché, il termine massimo di prescrizione per il delitto di estorsione aggravata a seguito della concessione con giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti è pari ad anni 22 e mesi 6; invero deve applicarsi il regime del codice di procedura penale previgente la modifica introdotta a dicembre 2005 alla c.d. legge Cirielli trattandosi di delitto commesso nel vigore delle disposizioni previgenti la novella dal contenuto più favorevole ed avuto riguardo alla data finale di consumazione dei fatti (1998) il suddetto periodo è decorso a giugno 2021. Peraltro pure aggiunto il periodo di sospensione del giudizio in primo grado per il rinvio disposto dall'8 luglio al 4 novembre 2013 la prescrizione risulta maturata il 26 ottobre 2021 e, quindi, in data antecedente la sentenza di appello del 7 novembre 2023. Errato appare il calcolo operato dalla sentenza di secondo grado e l'impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione antecedentemente la pronuncia medesima intervenuta nel 2023 a distanza di 10 anni da quella di primo grado. P .Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il giorno 10