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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04058/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29390/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 6 dicembre 2022; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento per la continuazione con il reato di usura di cui al capo A) e all'applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. non nella massima estensione (ribaditi nella citata memoria), oltre che generici, sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag. 5) con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29390/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 6 dicembre 2022; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento per la continuazione con il reato di usura di cui al capo A) e all'applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. non nella massima estensione (ribaditi nella citata memoria), oltre che generici, sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag. 5) con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 04058/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris