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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 42139/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 gennaio 2020 il Tribunale di Roma hà' 4applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., disponendo la revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 222 C.d.S., per avere il giudice di merito applicato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ritenendone l'obbligatorietà conseguenza, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 88/2019 abbia dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 222 C.d.S., nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida nei casi di condanna per omicidio o lesioni non aggravati dallo stato di ebbrezza o da alterazione da stupefacenti, ricadendo sul giudice del merito l'onere di valutare caso per caso quale sanziona amministrativa accessoria applicare.

3. Il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata dispone la revoca della patente di guida, in forza dell'art. 222, comma 2, C.d.S., nella formulazione dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui, al quarto periodo, non prevede che in caso di condanna -o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.- per i reati di cu all'art. 589 bis cod. pen. e 590 bis cod. pen., che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della medesima ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222, quando non ricorrano le circostanze previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen..

Nel caso in esame, dunque, non vertendosi in una di queste ultime ipotesi, e non essendo più previsto alcun automatismo, la sentenza deve essere annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Roma, al fine di consentire l'opportuna valutazione sulla sanzione amministrativa da applicare.

4. Trattandosi di statuizione esterna all'accordo sull'applicazione della pena deve farsi luogo all'annullamento della sentenza solo in parte qua, rinviando sul punto al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria e rinvia su punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] re es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2020 il Tribunale di Roma hà' 4applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., disponendo la revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 222 C.d.S., per avere il giudice di merito applicato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ritenendone l'obbligatorietà conseguenza, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 88/2019 abbia dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 222 C.d.S., nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida nei casi di condanna per omicidio o lesioni non aggravati dallo stato di ebbrezza o da alterazione da stupefacenti, ricadendo sul giudice del merito l'onere di valutare caso per caso quale sanziona amministrativa accessoria applicare. 3. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata dispone la revoca della patente di guida, in forza dell'art. 222, comma 2, C.d.S., nella formulazione dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui, al quarto periodo, non prevede che in caso di condanna -o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.- per i reati di cu all'art. 589 bis cod. pen. e 590 bis cod. pen., che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della medesima ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222, quando non ricorrano le circostanze previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.. Nel caso in esame, dunque, non vertendosi in una di queste ultime ipotesi, e non essendo più previsto alcun automatismo, la sentenza deve essere annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Roma, al fine di consentire l'opportuna valutazione sulla sanzione amministrativa da applicare. 4. Trattandosi di statuizione esterna all'accordo sull'applicazione della pena deve farsi luogo all'annullamento della sentenza solo in parte qua, rinviando sul punto al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria e rinvia su punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] re es
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