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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 37284/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21163/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale notarile, dagli avv.ti Roberto A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via

V. Bellini n. 24; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - resistente — avverso la sentenza n. 5326/06/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito della sentenza della CTR della Lombardia n. 7406/24/2016, che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse sportive emessi con riferimento agli anni d'imposta 2011 e 2013, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e lo condannava al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge, sostenendo di condividere la decisione di primo grado, ed in particolare, richiamando Cass. n. 10805 del 2010, che non era necessaria la sottoscrizione dell'esattore, che il contribuente aveva dichiarato di aver regolarmente ricevuto la cartella di pagamento provvedendo alla sua tempestiva impugnazione aggiungendo, altresì, che era comunque applicabile il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cod. proc. civ. (richiamando al riguardo Cass., Sez.

U, n. 7665 del 2016) e che le somme richieste a titolo di interessi di mora traevano il proprio fondamento nell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973.

2. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati con memoria, cui l'intimata Agenzia delle entrate non replicava per iscritto.

3. All'adunanza del 9 marzo 2022, fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., questa Corte, sul rilievo che il quinto motivo di ricorso poneva la questione di quale dovesse essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento in ordine al criterio di quantificazione degli interessi su cui la Sezione Quinta di questa Corte, rilevando un contrasto interno alla stessa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021, aveva rimesso la questione alle Sezioni unite di questa Corte, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite.

4. Intervenuta detta pronuncia (Cass. Sez.

U, n. 22281 del 2022), è stata avanzata nuova proposta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. in relazione alla quale risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Considerato che:

1. Con i primi quattro motivi di ricorso il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. 118 disp. att. cod. proc. civ., 35, comma 3, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR aveva omesso di pronunciare sui motivi di impugnazione con cui aveva dedotto l'invalidità della cartella di pagamento: a) per non essere stata redatta su foglio A/4, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999; b) per carenza dei requisiti minimi di genuinità, immodificabilità e validità legale di cui agli artt. 20 e seguenti della legge n. 82 del 2005; c) per omessa indicazione del responsabile del procedimento di notificazione; d) per omessa sottoscrizione del ruolo, in violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.

2. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per non avere la CTR ritenuto nulla la cartella di pagamento in ragione della violazione degli obblighi di motivazione in ordine al criterio di quantificazione degli interessi.

3. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione delle medesime disposizioni censurate con i primi quattro motivi lamentando l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda inerente all'erronea liquidazione delle spese di secondo grado, in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

4. Con i primi quattro motivi la ricorrente censura la sentenza d'appello per non aver esaminato i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado relativamente alla invalidità della cartella di pagamento per non essere stata formata su foglio A4 (PRIMO motivo), per carenza dei requisiti minimi di genuinità, immodificabilità e validità legale della stessa, previsti dagli artt. 20 e segg. della legge n. 82 del 2005 (SECONDO motivo), per mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione (TERZO motivo) e, infine, per omessa sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.

5. I motivi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito spiegate.

6. Va preliminarmente ricordato il principio secondo cui «Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, nonché Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015).

7. Ciò posto, con riferimento alla prima doglianza, osserva il Collegio che il d.m. 28 giugno 1999, recante «Approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», non prevede alcuna espressa sanzione di nullità per l'ipotesi di violazione dell'art. 1, comma 2, che prescrive che il modello di cartella di pagamento «è predisposto su fogli di formato A4», sicché dal mancato rispetto di tale disposizione non può farsi discendere la dichiarazione di invalidità dell'atto.

8. Con il secondo motivo di appello non esaminato dalla CTR il ricorrente lamentava la carenza dei requisiti minimi di genuinità, immodificabilità e validità legale della cartella di pagamento, previsti dagli artt. 20 e segg. della legge n. 82 del 2005, in particolare per la mancanza di attestazione di conformità del file in formato pdf allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al contribuente.

9. Il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui, «in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019).

10. Il motivo si pone in contrasto con tale consolidato orientamento (oltra alla già citata Cass. n. 30948 del 2019, v.

Cass. n. 25907, n. 25908, n. 25909 e n. 25910 del 2022, non massimate) che, in caso di notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento in cui il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta», ha escluso, sulla base della normativa in materia (art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, che definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati»; della lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235-, che definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico»; e della lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, che nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario»), l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico» e che neppure era necessaria l'attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico.11.

Va, peraltro, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all'art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo)» (Cass. n. 20625 del 2017; v. anche Cass. n. 12217 del 2022).

12. Sanatoria che copre i vizi dedotti dal ricorrente, quanto a formato e sottoscrizione dell'atto trasmesso a mezzo PEC.

13. Con il terzo motivo di appello non esaminato dalla CTR il ricorrente aveva dedotto la nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione e, in particolare, la mancata specificazione dell'appartenenza del soggetto indicato nell'atto all'organizzazione interna dell'agente della riscossione.

14. Anche questo motivo è manifestamente infondato atteso che nella cartella di pagamento, allegata al ricorso, è indicato il nominativo del responsabile del procedimento (tale [OSCURATO:PERSONA]) con la specificazione che allo stesso erano «demandate le funzioni di presidio e coordinamento dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Sondrio di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione Spa».

15. Con il quarto motivo di appello non esaminato dalla CTR il ricorrente aveva dedotto la mancata sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.16.

Pure questo motivo è infondato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della

I. n. 241 del 1990» (Cass. n. 27561 del 2018).

17. Con il quinto motivo di ricorso per cassazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per non avere la CTR ritenuto nulla la cartella di pagamento in ragione della violazione degli obblighi di motivazione in ordine al criterio di quantificazione degli interessi.

18. Il motivo è infondato.

19. Premesso che nella specie è pacifico, per averne espressamente dato atto il ricorrente alle pagine 3 e 4 del ricorso [p. 4, lett. a) e b)], la cartella di pagamento è stata emessa sulla base di avvisi di accertamento precedentemente notificati al contribuente, le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22281 del 2022 hanno affermato che «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della

I. n. 241 del 1990».

20. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione delle medesime disposizioni censurate con i primi quattro motivi lamentando l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda inerente alla illegittima liquidazione delle spese di primo grado, effettuata in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 ed in modo omnicomprensivo, avendo la CTP condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte nella misura omnicomprensiva di 5.000,00 euro.

Sostiene, altresì, che sussistevano anche ragioni tali da giustificare la compensazione di quelle spese.

21. Con riferimento a tale ultimo profilo va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass. n. 11329 del 2019).

22. Con riferimento all'altra censura proposta con il motivo in esame e richiamato quanto detto al precedente par. 6, osserva il Collegio che, da un lato, la censura è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente precisato nel ricorso in quale errore sia incorsa la CTP nel liquidare le spese processuali, essendosi limitato ad affermare che nella specie la CTP avrebbe dovuto specificare gli onorari, i diritti e le spese liquidate, e che la Commissione di primo grado aveva violato i parametri previsti dalle relative tabelle, e, dall'altro, che il motivo di appello è, in ogni caso, anche manifestamente infondato.

Invero, quanto alla prima censura, il ricorrente omette di considerare che il d.m. n. 55 del 2014, nella specie applicabile, non prevede alcuna distinzione tra diritti ed onorari.

Quanto alla seconda, la liquidazione delle spese processuali, operata dai giudici di primo grado in complessivi 5.000,00 euro, risulta essere anche inferiore alla somma complessiva degli importi previsti per le singole fasi processuali dal d.m. n. 55 del 2014, par. 23, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, che la stessa parte dichiara essere di 41.913,00 euro.

23. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere alla liquidazione delle spese processuali non avendo l'intimata svolto difese scritte.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21163/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale notarile, dagli avv.ti Roberto A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via V. Bellini n. 24; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - resistente — avverso la sentenza n. 5326/06/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito della sentenza della CTR della Lombardia n. 7406/24/2016, che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse sportive emessi con riferimento agli anni d'imposta 2011 e 2013, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e lo condannava al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge, sostenendo di condividere la decisione di primo grado, ed in particolare, richiamando Cass. n. 10805 del 2010, che non era necessaria la sottoscrizione dell'esattore, che il contribuente aveva dichiarato di aver regolarmente ricevuto la cartella di pagamento provvedendo alla sua tempestiva impugnazione aggiungendo, altresì, che era comunque applicabile il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cod. proc. civ. (richiamando al riguardo Cass., Sez. U, n. 7665 del 2016) e che le somme richieste a titolo di interessi di mora traevano il proprio fondamento nell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973. 2. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati con memoria, cui l'intimata Agenzia delle entrate non replicava per iscritto. 3. All'adunanza del 9 marzo 2022, fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., questa Corte, sul rilievo che il quinto motivo di ricorso poneva la questione di quale dovesse essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento in ordine al criterio di quantificazione degli interessi su cui la Sezione Quinta di questa Corte, rilevando un contrasto interno alla stessa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021, aveva rimesso la questione alle Sezioni unite di questa Corte, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite. 4. Intervenuta detta pronuncia (Cass. Sez. U, n. 22281 del 2022), è stata avanzata nuova proposta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. in relazione alla quale risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Considerato che: 1. Con i primi quattro motivi di ricorso il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. 118 disp. att. cod. proc. civ., 35, comma 3, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR aveva omesso di pronunciare sui motivi di impugnazione con cui aveva dedotto l'invalidità della cartella di pagamento: a) per non essere stata redatta su foglio A/4, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999; b) per carenza dei requisiti minimi di genuinità, immodificabilità e validità legale di cui agli artt. 20 e seguenti della legge n. 82 del 2005; c) per omessa indicazione del responsabile del procedimento di notificazione; d) per omessa sottoscrizione del ruolo, in violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. 2. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per non avere la CTR ritenuto nulla la cartella di pagamento in ragione della violazione degli obblighi di motivazione in ordine al criterio di quantificazione degli interessi. 3. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione delle medesime disposizioni censurate con i primi quattro motivi lamentando l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda inerente all'erronea liquidazione delle spese di secondo grado, in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. 4. Con i primi quattro motivi la ricorrente censura la sentenza d'appello per non aver esaminato i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado relativamente alla invalidità della cartella di pagamento per non essere stata formata su foglio A4 (PRIMO motivo), per carenza dei requisiti minimi di genuinità, immodificabilità e validità legale della stessa, previsti dagli artt. 20 e segg. della legge n. 82 del 2005 (SECONDO motivo), per mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione (TERZO motivo) e, infine, per omessa sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. 5. I motivi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito spiegate. 6. Va preliminarmente ricordato il principio secondo cui «Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, nonché Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015). 7. Ciò posto, con riferimento alla prima doglianza, osserva il Collegio che il d.m. 28 giugno 1999, recante «Approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», non prevede alcuna espressa sanzione di nullità per l'ipotesi di violazione dell'art. 1, comma 2, che prescrive che il modello di cartella di pagamento «è predisposto su fogli di formato A4», sicché dal mancato rispetto di tale disposizione non può farsi discendere la dichiarazione di invalidità dell'atto. 8. Con il secondo motivo di appello non esaminato dalla CTR il ricorrente lamentava la carenza dei requisiti minimi di genuinità, immodificabilità e validità legale della cartella di pagamento, previsti dagli artt. 20 e segg. della legge n. 82 del 2005, in particolare per la mancanza di attestazione di conformità del file in formato pdf allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al contribuente. 9. Il motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui, «in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019). 10. Il motivo si pone in contrasto con tale consolidato orientamento (oltra alla già citata Cass. n. 30948 del 2019, v. Cass. n. 25907, n. 25908, n. 25909 e n. 25910 del 2022, non massimate) che, in caso di notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento in cui il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta», ha escluso, sulla base della normativa in materia (art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, che definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati»; della lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235-, che definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico»; e della lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, che nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario»), l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico» e che neppure era necessaria l'attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico.11. Va, peraltro, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all'art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo)» (Cass. n. 20625 del 2017; v. anche Cass. n. 12217 del 2022). 12. Sanatoria che copre i vizi dedotti dal ricorrente, quanto a formato e sottoscrizione dell'atto trasmesso a mezzo PEC. 13. Con il terzo motivo di appello non esaminato dalla CTR il ricorrente aveva dedotto la nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione e, in particolare, la mancata specificazione dell'appartenenza del soggetto indicato nell'atto all'organizzazione interna dell'agente della riscossione. 14. Anche questo motivo è manifestamente infondato atteso che nella cartella di pagamento, allegata al ricorso, è indicato il nominativo del responsabile del procedimento (tale [OSCURATO:PERSONA]) con la specificazione che allo stesso erano «demandate le funzioni di presidio e coordinamento dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Sondrio di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione Spa». 15. Con il quarto motivo di appello non esaminato dalla CTR il ricorrente aveva dedotto la mancata sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.16. Pure questo motivo è infondato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della I. n. 241 del 1990» (Cass. n. 27561 del 2018). 17. Con il quinto motivo di ricorso per cassazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per non avere la CTR ritenuto nulla la cartella di pagamento in ragione della violazione degli obblighi di motivazione in ordine al criterio di quantificazione degli interessi. 18. Il motivo è infondato. 19. Premesso che nella specie è pacifico, per averne espressamente dato atto il ricorrente alle pagine 3 e 4 del ricorso [p. 4, lett. a) e b)], la cartella di pagamento è stata emessa sulla base di avvisi di accertamento precedentemente notificati al contribuente, le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22281 del 2022 hanno affermato che «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990». 20. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione delle medesime disposizioni censurate con i primi quattro motivi lamentando l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda inerente alla illegittima liquidazione delle spese di primo grado, effettuata in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 ed in modo omnicomprensivo, avendo la CTP condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte nella misura omnicomprensiva di 5.000,00 euro. Sostiene, altresì, che sussistevano anche ragioni tali da giustificare la compensazione di quelle spese. 21. Con riferimento a tale ultimo profilo va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass. n. 11329 del 2019). 22. Con riferimento all'altra censura proposta con il motivo in esame e richiamato quanto detto al precedente par. 6, osserva il Collegio che, da un lato, la censura è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente precisato nel ricorso in quale errore sia incorsa la CTP nel liquidare le spese processuali, essendosi limitato ad affermare che nella specie la CTP avrebbe dovuto specificare gli onorari, i diritti e le spese liquidate, e che la Commissione di primo grado aveva violato i parametri previsti dalle relative tabelle, e, dall'altro, che il motivo di appello è, in ogni caso, anche manifestamente infondato. Invero, quanto alla prima censura, il ricorrente omette di considerare che il d.m. n. 55 del 2014, nella specie applicabile, non prevede alcuna distinzione tra diritti ed onorari. Quanto alla seconda, la liquidazione delle spese processuali, operata dai giudici di primo grado in complessivi 5.000,00 euro, risulta essere anche inferiore alla somma complessiva degli importi previsti per le singole fasi processuali dal d.m. n. 55 del 2014, par. 23, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, che la stessa parte dichiara essere di 41.913,00 euro. 23. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere alla liquidazione delle spese processuali non avendo l'intimata svolto difese scritte. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali