CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 676/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna, depositata il 20/9/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Cagliari una intimazione di pagamento aventead oggetto l’importo complessivo di euro 520.995,95 portato danumerose cartelle presupposte.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò il proprio difetto digiurisdizione in relazione ai crediti extratributari cui si riferivano alcunedelle cartelle, dichiarò la propria incompetenza territoriale rispetto adaltre cartelle riferite a iscrizioni a ruolo per canone radiotelevisivo, e,per il resto, rigettò il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna,investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame,evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede: - chel’intimazione di pagamento e le cartelle ad essa prodromiche eranostate regolarmente notificate, - che le contestazioni avverso le cartelleerano irricevibili giacché, anche ove le cartelle non fossero statenotificate, erano vanamente decorsi i relativi termini di impugnazionedalla data in cui la contribuente aveva acquisito effettiva conoscenzadelle stesse, che invero erano state oggetto di istanze di rateizzazionee dilazione, - e che non poteva considerarsi verificata l’invocataNumero registro generale 7151/2023Numero sezionale 3726/2026Numero di raccolta generale 12589/2026Data pubblicazione 04/05/2026estinzione dei ruoli ai sensi dell’art. 1, commi 537-540, legge n. 228del 2012 sia perché l’istanza di sospensione legale della riscossione erastata tardivamente formulata dalla ricorrente, sia perché, comunque, imotivi posti a fondamento della stessa non costituivano causepotenzialmente estintive della pretesa tributaria, ciò che rendevairrilevante il fatto che l’Ufficio non avesse risposto all’istanza entro iltermine di duecentoventi giorni.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui laAgenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost. nonché degli artt.2697, 2946 e 2964 c.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamenteritenuto valida la notificazione dell’intimazione di pagamento e di alcunedelle cartelle ad essa presupposte pur essendo stata effettuata la notificada soggetti privi della necessaria autorizzazione prefettizia di cui all’art.42, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1999, e, quindi, non riconducibili a quelliprevisti dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.2. – Il motivo è inammissibile perché non si confronta con quellastatuizione della sentenza impugnata secondo la quale l’agente dellariscossione «ha comunicato (producendone in giudizio sia nel primo chenel presente grado) il nominativo e l’atto di nomina dei singoli messinotificatori, abilitati all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 26, DPR602/1973, e ritualmente nominati ai sensi dell’art. 45, D.Lgs 112/1999».In altri termini, la Corte regionale, quanto alle cartelle non notificate amezzo p.e.c., ha specificamente accertato che i messi notificatori chehanno curato l’esecuzione delle contestate notifiche avevano i requisiti dilegge per l’esercizio dell’attività: accertamento, questo, che il motivo inNumero registro generale 7151/2023Numero sezionale 3726/2026Numero di raccolta generale 12589/2026Data pubblicazione 04/05/2026esame ignora del tutto, dando per scontato che i soggetti che hannoeffettuato le notificazioni non fossero abilitati all’esercizio delle funzioni.In altri termini, la censura è sviluppata sull’assunto che l’Agenzia delleentrate-Riscossione non abbia «dimostrato la sussistenza in capo ai proprifunzionari della legittimazione a sottoscrivere gli atti e, successivamente,a notificarli», assunto però smentito dall’accertamento giudiziale soprariportato, contro il quale la contribuente non muove alcuna specificadoglianza.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost. nonché degliartt. 2697, 2946 e 2964 c.c. poiché la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto valida la notificazione via pec di alcune dellecartelle presupposte all’intimazione di pagamento pur essendo stataeffettuata tale notifica da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.Con il medesimo motivo la ricorrente rimprovera al Giudice d’appello diaver considerato valide quelle notificazioni delle cartelle effettuatemediante operatori postali privati, notificazioni da ritenersi inveceinesistenti.4. – Il motivo, che si articola in due distinte censure, è, per un verso,infondato e, per altro verso, inammissibile.4.1. – Come è già stato affermato da questa Corte nel suo supremoconsesso nomofilattico (Cass., sez. un. 15979/2022), la notifica effettuataa mezzo pec da una pubblica amministrazione utilizzando un indirizzo diposta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma nonrisultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto, tenutoconto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, legge n.53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguitedagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della pubblicaNumero registro generale 7151/2023Numero sezionale 3726/2026Numero di raccolta generale 12589/2026Data pubblicazione 04/05/2026amministrazione, può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-terd.lgs. n. 82 del 2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formalein tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo deldestinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenutadiligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (così Cass. n.15710/2025).Con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall’agente diriscossione, poi, è stato precisato che, in tema di notificazione a mezzopec della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione,l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex sela presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendoinvece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali aldiritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in taleregistro (Cass. n. 18684 /2023).Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circal’eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dellecartelle da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblicoregistro, non potendosi sicuramente ritenere tale il generico richiamo,contenuto in ricorso, ai «noti e continui tentativi di frodi informatiche indanno di comuni cittadini».4.2. – Va poi osservato che la riserva della notifica a mezzo postaall’[OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) – riserva invocata dalla ricorrentee pure posta alla base del motivo ora in esame – è stata limitata allanotificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzoposta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cuiall’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011.In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche tramite operatoripostali privati degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni diNumero registro generale 7151/2023Numero sezionale 3726/2026Numero di raccolta generale 12589/2026Data pubblicazione 04/05/2026violazioni al Codice della strada effettuate dopo il 30 aprile 2011 data dientrata del d.lgs. n. 58 del 2011 (così Cass. n. 9588/2021; v. anche Cass.,sez. un., n. 8416/2019).4.3. – Alla luce di quanto innanzi può concludersi che: a)contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il fatto che l’indirizzodi posta elettronica certificata utilizzato dall’agente della riscossione per lanotificazione telematica di alcune delle cartelle per cui è causa non fosseinserito in pubblici registri non ha in alcun modo inficiato la validità dellanotificazione di quegli atti; b) la notificazione a mezzo posta medianteoperatori postali privati delle cartelle di pagamento – non ricomprese nénel novero degli atti giudiziari, né nel novero degli atti di contestazione diviolazioni del Codice della strada – è valida ove effettuata dopo il 30 aprile2011, sicché, non avendo in alcun modo la ricorrente chiarito se la suacensura riguardi le cartelle notificate prima di tale data (che sono solocinque rispetto alle trentanove totali), il motivo risulta, per tale parte,inammissibile.5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost. nonché dell’art. 2697,2946 e 2964 c.c. poiché la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibilile contestazioni avverso le cartelle presupposte in ragione della vanadecorrenza dei relativi termini di impugnazione, facendo erroneamentedecorre questi ultimi non già dal momento della notificazione, bensì dalladata dell’effettiva conoscenza delle cartelle quale comprovata dallapresentazione, da parte della contribuente, di istanze di rateizzazione edilazione. La ricorrente stigmatizza la sentenza d’appello anche nella partein cui ha ritenuto che le richieste di rateizzazione presentate dallacontribuente costituissero riconoscimento di debito, quando invece lagiurisprudenza esclude che tali istanze costituiscano acquiescenzaall’altrui pretesa impositiva.Numero registro generale 7151/2023Numero sezionale 3726/2026Numero di raccolta generale 12589/2026Data pubblicazione 04/05/20266. – Il motivo è inammissibile per difetto di decisività delle relativecensure.Nel ritenere tardive le contestazioni mosse avverso le cartelle dipagamento presupposte all’intimazione, la sentenza impugnata ha datorilievo anche alle istanze di rateizzazione e dilazione presentate dallacontribuente, limitandosi ad affermare che, anche ove si volesse negarea dette istanze valenza ricognitiva, esse comprovano comunque laconoscenza del debito, con la conseguenza che, «anche ipotizzandol’omessa notifica delle cartelle», dal momento di tale conoscenzadecorrerebbe il termine di sessanta giorni per l’impugnazione delle cartelleportanti quel debito.Come si vede, nel ragionamento seguito dal Giudice d’appello èsostanzialmente irrilevante la qualificabilità o meno delle istanze dirateizzazione e dilazione in termini di ricognizione di debito, essendo statele stesse valorizzate non come atti di per sé precludenti l’impugnazionedell’atto impositivo, bensì come indici della conoscenza effettiva dellecartelle, conoscenza effettiva ritenuta equipollente alla notificazione qualemomento di decorrenza del termine di impugnazione.Deve tuttavia osservarsi che quella appena esposta costituisce unaratio aggiuntiva rispetto a quella facente leva sulla regolare notifica dellecartelle presupposte («anche ipotizzando l’omessa notifica dellecartelle»), sicché, anche ove fosse erronea l’affermazione che fa decorrerei termini di impugnazione della cartella dalla data della sua effettivaconoscenza anziché da quella della sua regolare notificazione, la sentenzanon potrebbe certo essere cassata, avendo comunque il Giudice d’appelloaccertato, con statuizione non utilmente censurata dai due precedentimotivi, rivelatisi infondati, che le cartelle di cui trattasi sono stateregolarmente notificate.Sotto questo profilo, va allora fatta applicazione del principio per cuiquando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fondaNumero registro generale 7151/2023Numero sezionale 3726/2026Numero di raccolta generale 12589/2026Data pubblicazione 04/05/2026su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente,da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessaè indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferiterationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n.12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n.10815/2019).7. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 2697,nonché degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. poiché la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per dichiararel’estinzione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 1, commi da 537a 540, legge n. 228 del 2012. Secondo la ricorrente, a fronte della propriaistanza di sospensione della riscossione ai sensi della normativa predetta,presentata il 17 maggio 2013, l’agente della riscossione non aveva maifornito alcun riscontro, sicché doveva trovare applicazione la disposizionedi cui al comma 540 dell’art. 1 cit., per cui in caso di mancata rispostadell’agente entro duecentoventi giorni dalla presentazione dell’istanza, lesomme iscritte a ruolo sono annullate di diritto, mentre nessun rilievoaveva il fatto che l’istanza di sospensione fosse stata presentata oltre iltermine previsto dal comma 538, dal momento che tale termine, in virtùdella normativa applicabile ratione temporis, aveva carattere meramenteordinatorio.8. – Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza delle condizioni perfar luogo all’annullamento della pretesa tributaria ai sensi dell’art. 1,commi da 537 a 540, legge n. 228 del 2012 sia perché l’istanza disospensione era stata formulata oltre sessanta giorni dopo la notificazionedelle cartelle contestate, sia, comunque, perché i motivi posti afondamento dell’istanza non costituivano cause potenzialmente estintivedella pretesa tributaria.Numero registro generale 7151/2023Numero sezionale 3726/2026Numero di raccolta generale 12589/2026Data pubblicazione 04/05/2026La contribuente non contesta che la propria istanza sia stataeffettivamente presentata oltre il termine stabilito dal citato art. 1, comma538 – termine che però, considerata la formulazione della norma vigenteal momento della presentazione dell’istanza, anteriore alle modificheapportate dall’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015, non era, come affermato dallaCorte regionale, di sessanta giorni, bensì di novanta giorni dallanotificazione del primo atto di riscossione – ma sostiene che il termine dicui trattasi non era perentorio, e ciò perché solo con la modifica di cui alridetto art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015, è stato espressamente sanzionatocon la «decadenza» l’eventuale ritardo nella presentazione dell’istanza disospensione.Va tuttavia osservato che, come già affermato da questa Corte, ancheprima delle modifiche introdotte nel 2015, il termine (allora di novantagiorni) di cui al comma 538 cit. aveva carattere perentorio e taleperentorietà si desume dal fatto che l’atto riscossivo da cui la legge fadecorrere il termine per la presentazione dell’istanza costituisce il primocomma che possono determinare l’estinzione della pretesa tributaria:sicché l’istanza presentata oltre il termine di novanta giorni deveconsiderarsi inefficace (così Cass. n. 13501/2025).La sentenza impugnata, nell’affermare che l’istanza di sospensione, acausa della sua tardività, non poteva condurre all’annullamento dellapretesa tributaria, a prescindere dalla mancata risposta dell’agente dellariscossione, è stata dunque rispettosa del principio testé esposto.Peraltro, l’istanza di sospensione presentata dalla contribuente –trascritta per stralcio in ricorso in ossequio al principio di specificità – silimitava a generiche considerazioni circa la nullità dell’avviso diaccertamento ove non recante la sottoscrizione del capo dell’ufficio o diun suo delegato, senza però svolgere alcuna specifica contestazionerispetto alle singole cartelle, né fornire alcuna concreta dimostrazioneNumero registro generale 7151/2023Numero sezionale 3726/2026Numero di raccolta generale 12589/2026Data pubblicazione 04/05/2026della lora invalidità, ciò in contrasto con il principio per il quale l’istanzadeve essere, quanto meno, corredata dalle informazioni necessarie perchécolui che la riceve possa apprezzarne, anche prima facie, la nonpretestuosità (v. la già citata Cass. n. 13501/2025).Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata, che haescluso che l’istanza si fondasse su motivi concretanti causepotenzialmente estintive della pretesa tributaria, ha fatto buon governodei principi che regolano la materia.9. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 8.200,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida