Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35767/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata il 14 novembre 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due reati di truffa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e alla valutazione degli elementi a discarico indicati dalla difesa, è manifestamente infondato; osservato che il pur generico motivo in punto di responsabilità non era stato proposto in appello: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (fra le molte v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869); considerato che la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ricorrendo nella specie il necessario presupposto della non abitualità della condotta contestata previsto dal terzo comma dello stesso articolo (si veda, in proposito, pag. 2 sulle truffe commesse con le stesse modalità e relativamente allo stesso bene, nei confronti di tre persone diverse e nel giro di alcuni giorni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata il 14 novembre 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due reati di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e alla valutazione degli elementi a discarico indicati dalla difesa, è manifestamente infondato; osservato che il pur generico motivo in punto di responsabilità non era stato proposto in appello: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (fra le molte v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869); considerato che la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ricorrendo nella specie il necessario presupposto della non abitualità della condotta contestata previsto dal terzo comma dello stesso articolo (si veda, in proposito, pag. 2 sulle truffe commesse con le stesse modalità e relativamente allo stesso bene, nei confronti di tre persone diverse e nel giro di alcuni giorni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris