CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 33582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulli senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari ad esito del giudizio abbreviato, rideterminava in un anno, sei mesi di reclusione e 600 euro di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], riqualificato in ricettazione il fatto contestato e ritenuto dal primo giudice come reato di riciclaggio.2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al calcolo dei termini di prescrizione, causa estintiva del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha applicato il principio secondo il quale, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto, nel caso di specie un furto denunciato il 23 luglio 2007. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. 4. Il ricorso è fondato. 5. Va premesso che è «ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) e che nel caso di specie non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 1° gennaio 2020. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia dubbia la data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343; Sez. 3, n. 4138 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076; Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146). Avuto particolare riguardo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consunnativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287). Nel caso di specie il sequestro del motociclo ricettato fu eseguito in data 9 luglio 2012, ma il furto del mezzo fu denunciato il 23 luglio 2007; non vi è alcun elemento, neppure di natura logica, dal quale inferire che l'imputato avesse ricevuto il bene di provenienza delittuosa, apponendovi poi la falsa targa di cartone, creata artigianalmente, prima del 23 marzo 2022, vale a dire in epoca precedente alla sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione. 6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti pe