CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 38916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 del TRIBUNALE di FRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Min -tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cne ha con o chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 febbraio 2020, il Tribunale di Firenze, quale giudice di appello, ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Firenze con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. e condannato alla pena di euro 600,00 di multa oltre al risarcimento del danno patito dalla persona offesa costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose perché, alla guida di un velocipede, percorrendo la via Cavallotti di Firenze in sénso contrario di marcia, in violazione dell'art. 146, comma 2, cod. strada cagionava lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel tentativo di evitare il velocipede, cadeva a terra riportando lesioni consistite in un trauma contusivo alla caviglia sx giudicato guaribile in giorni sette. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla consumazione del reato. II) Nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,. La difesa lamenta l'integrale invalidità della sentenza impugnata per essere stata redatta da un giudice diverso da quello che ha pronunciato il dispositivo in violazione degli artt. 125 e 177 cod. proc. pen.. La sentenza, fu decisa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che aveva stabilito novanta giorni per il deposito; la motivazione fu redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in seguito a disposizione del Presidente del Tribunale, che aveva redistribuito i procedimenti originariamente assegnati al giudice titolare tra i magistrati dell'ufficio per la stesura delle motivazioni. Il giudice estensore della sentenza ha citato le Sezioni unite n. 2387/2008, mostrandosi in aperto disaccordo con tale arresto giurisprudenziale. Il principio stabilito dalle Sezioni Unite e richiamato in sentenza, tuttavia, non può trovare applicazione nel presente caso, riferendosi al giudice che sia stato colto da un impedimento irreversibile - sub specie di gravi motivi di salute - che non gli consenta di attendere alla stesura della motivazione. Nel caso che occupa non ricorre alcun impedimento del magistrato decidente di tale gravità da impedirgli di redigere la motivazione. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di parte civile ha depositato memoria conclusiva nella quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; ha depositato nota spese chiedendo la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile nel presente giudizio di legittimità. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria conclusiva nella quale, replicando alle argomentazioni del Procuratore Generale, ha insistito nel richiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ha rimarcato come l'intervallo temporale trascorso tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione ha determinato l'estinzione del reato per prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo attinente al prospettato vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di immediatezza della delibazione, fondato sulla mancata coincidenza del giudice che ha pronunciato la sentenza e di quello che ha provveduto a redigere la motivazione, non tiene conto del costante orientamento di legittimità espresso in materia. Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa riguardante l'ampiezza dei poteri sostitutivi del Presidente del Tribunale in caso di impedimento del giudice, hanno affermato il seguente principio di diritto:"Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale, in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione" (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Rv. 244117). [OSCURATO:PERSONA] consesso ha inteso aderire all'orientamento che ritiene legittima, in forza dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., e art. 559, comma 4, cod. proc. pen., la redazione della intera motivazione da parte del Presidente del Tribunale o del giudice da questi delegato in caso di impedimento del giudice decidente, non considerando ostativi, ai fini di tale interpretazione estensiva, il tenore letterale delle disposizioni citate ed il principio di immediatezza di cui all'art. 525 cod. proc. pen. A fondamento di tale opzione interpretativa viene posta la considerazione che il requisito della capacità del giudice, necessario perché l'atto decisionale assuma la veste di sentenza, rileva solo con riferimento al momento della deliberazione ed alla sua esteriorizzazione nella lettura del dispositivo; irrilevante restando, per contro, la perdita di tale capacità al momento della redazione della sua giustificazione. Si legge in motivazione che: «La redazione dell'apparato giustificazionale, invece, ha la funzione di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione e l'incombente motivazionale è contemplato dal codice di rito negli "atti successivi alla deliberazione", sicché appare legittimo concludere che il principio di immutabilità, in sostanza, non si estende al di là dell'atto del decidere, che è cosa diversa dall'atto di spiegazione della decisione». Il principio ha trovato costante applicazione nelle successive pronunce delle Sezioni semplici della Corte di Cassazione in casi del tutto sovrapponibili a quello in esame; si è anche precisato come il Presidente del Tribunale, in caso di impedimento del magistrato, possa delegare per la stesura della motivazione altro giudice dell'ufficio (Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019, Titone, Rv. 277108). Quanto ai motivi dell'impedimento, l'art. 559, comma 4, cod. proc. pen. non indica quali siano i casi che, per natura e gravità, giustifichino la sottoscrizione del Presidente in luogo di quella del giudice impedito che ha emesso la decisione. In tema di sottoscrizione per l'impedimento del giudice, questa Corte ha stabilito che il Presidente debba fare menzione dell'impedimento medesimo, certificandone l'esistenza, ma che non sia tenuto a specificarne dettagliatamente la natura e neanche a formulare generico richiamo "agli atti d'ufficio", in quanto gli artt. 546, comma 2, e 559, comma 4, cod. proc. pen., rispettivamente per il procedimento dibattimentale collegiale e per quello davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedono solo la previa menzione della causa della sostituzione, peraltro, non a pena di nullità (cfr. Sez. 3, n. 10093 del 23/01/2020, Venuti, Rv. 278407); il principio così espresso in tema di sottoscrizione è estensibile anche alla redazione della sentenza. 4. L'inammissibilità delle doglianze proposte dalla difesa riverbera i suoi effetti anche sul motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Pertanto, la prescrizione del reato maturata in data 21/4/2020, epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello, non spiega alcun effetto in questa sede. Manifestamente infondata è l'ulteriore questione riguardante il decorso del termine di prescrizione nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza. Per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per il computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo e non quello del deposito della motivazione [cfr. Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02:"Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza)"]. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità liquidate in euro tremila oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità a [OSCURATO:PERSONA], liquidate in eur