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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09739/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo con la quale, per quanto qui rileva, era stata confermata la condanna dell'imputato stesso per reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati in materia di armi; che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, che sarebbe stata ritenuta sussistente esclusivamente sulla base della circostanza che l'imputato era in possesso delle chiavi del magazzino all'interno del quale era stata rinvenuta la sostanza stupefacente ed aveva in tasca la somma di euro 3540,00; che la difesa sostiene la mancanza di prova della provenienza del denaro da attività illecite e richiama la circostanza che le chiavi del magazzino erano nella disponibilità anche del figlio dell'imputato, il quale, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, se era assunto integralmente la responsabilità della coltivazione e della detenzione delle stupefacenti, scagionando il padre, mentre l'imputato si era dimostrato immediatamente collaborativo con le forze dell'ordine; che, in secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione e la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stato considerato il comportamento collaborativo dell'imputato, che aveva consentito l'accesso ai locali senza apporre ostacoli.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, nonché volto a prefigurare interpretazioni alternative del quadro istruttorio e contenente richieste inerenti al trattamento sanzionatorio che non tengono conto in modo critico delle argomentazioni del provvedimento impugnato; che, quanto al primo motivo di doglianza, va evidenziato che la difesa trascura di considerare gli univoci elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità penale (quali emergono alle pagg. 6 e ss. del provvedimento impugnato) e, in particolare: 1) il fatto che l'imputato avesse le chiavi dei luoghi dove erano stati rinvenuti le armi, le munizioni, nonché l'hashish, oltre che del casolare in cui si trovava la piantagione di marijuana; 2) l'agitazione e il crollo dell'imputato al momento dell'accertamento; 3) l'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dal figlio sia circa le ragioni della sua esclusiva detenzione dei luoghi sia circa il modo di custodia delle armi e dello stupefacente; 4) le contraddizioni fra le versioni dei fatti fornite dai due soggetti coinvolti in relazione alla disponibilità del magazzino; 5) il rinvenimento addosso all'imputato di una somma del tutto incompatibile con redditi leciti; 6) l'irrilevanza della restituzione di tale somma all'imputato, dovuta esclusivamente ad un difetto formale del provvedimento di Sequestro; 7) l'inverosimiglianza delle versioni dei fatti fornite da imputato, moglie e figlio in merito a quanto occorso dopo il 3 febbraio 2018; che, in riferimento al secondo motivo di doglianza, la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente laddove valorizza in senso negativo la mancanza di elementi positivi di giudizio; elementi sostanzialmente non prospettati, se non in via del tutto generica, neanche con il ricorso per cassazione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo con la quale, per quanto qui rileva, era stata confermata la condanna dell'imputato stesso per reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati in materia di armi; che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, che sarebbe stata ritenuta sussistente esclusivamente sulla base della circostanza che l'imputato era in possesso delle chiavi del magazzino all'interno del quale era stata rinvenuta la sostanza stupefacente ed aveva in tasca la somma di euro 3540,00; che la difesa sostiene la mancanza di prova della provenienza del denaro da attività illecite e richiama la circostanza che le chiavi del magazzino erano nella disponibilità anche del figlio dell'imputato, il quale, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, se era assunto integralmente la responsabilità della coltivazione e della detenzione delle stupefacenti, scagionando il padre, mentre l'imputato si era dimostrato immediatamente collaborativo con le forze dell'ordine; che, in secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione e la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stato considerato il comportamento collaborativo dell'imputato, che aveva consentito l'accesso ai locali senza apporre ostacoli. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, nonché volto a prefigurare interpretazioni alternative del quadro istruttorio e contenente richieste inerenti al trattamento sanzionatorio che non tengono conto in modo critico delle argomentazioni del provvedimento impugnato; che, quanto al primo motivo di doglianza, va evidenziato che la difesa trascura di considerare gli univoci elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità penale (quali emergono alle pagg. 6 e ss. del provvedimento impugnato) e, in particolare: 1) il fatto che l'imputato avesse le chiavi dei luoghi dove erano stati rinvenuti le armi, le munizioni, nonché l'hashish, oltre che del casolare in cui si trovava la piantagione di marijuana; 2) l'agitazione e il crollo dell'imputato al momento dell'accertamento; 3) l'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dal figlio sia circa le ragioni della sua esclusiva detenzione dei luoghi sia circa il modo di custodia delle armi e dello stupefacente; 4) le contraddizioni fra le versioni dei fatti fornite dai due soggetti coinvolti in relazione alla disponibilità del magazzino; 5) il rinvenimento addosso all'imputato di una somma del tutto incompatibile con redditi leciti; 6) l'irrilevanza della restituzione di tale somma all'imputato, dovuta esclusivamente ad un difetto formale del provvedimento di Sequestro; 7) l'inverosimiglianza delle versioni dei fatti fornite da imputato, moglie e figlio in merito a quanto occorso dopo il 3 febbraio 2018; che, in riferimento al secondo motivo di doglianza, la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente laddove valorizza in senso negativo la mancanza di elementi positivi di giudizio; elementi sostanzialmente non prospettati, se non in via del tutto generica, neanche con il ricorso per cassazione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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