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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28072/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo al fatto storico integrante la bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamente infondato, poiché, come ha già osservato la Corte di appello, «il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere esattamente il fatto contestato nel primo punto del capo di imputazione» (pag. 4) vale a dire la distrazione di beni strumentali del valore di 35.450,00, mediante cessione, senza corrispettivo a una società kosovara; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo al fatto storico integrante la bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamente infondato, poiché, come ha già osservato la Corte di appello, «il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere esattamente il fatto contestato nel primo punto del capo di imputazione» (pag. 4) vale a dire la distrazione di beni strumentali del valore di 35.450,00, mediante cessione, senza corrispettivo a una società kosovara; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il