CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a FAVARA il 25/04/1968 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Mgitivi della decisione Visti gh atti e la sentenza in-Gpugnata; esannh-datc pruus„lu a mezzode difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e 697 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata inquall -i'lenzione del reati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309190; 2. Violazlone di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio; 3. 'Violazione d legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni protAo dedotto nel ricorso e che :e doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito, sono palesemente versate in fatto. Considerato, quanto ai prlmc; motivo di ricorso, che la Corte di merito ha ratto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponib;li ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309;90 in considerazione di una serie di elementi (deterizlieno di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, cospicuo quantitativo delle sostanze cadute in sequestro, detenzione di strumentazione atta ai confezionamento in dosi, fitta rete di contatti telefonici) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevan'te cepacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minirna offe-insività. Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la dete_rminazionc della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di concreti segni di resipiscenza da parte dell'imputato, il quale si è limitato aiisl ammettere la detenzione dcl cospicuo quantitativo di stupefacente allorquando era stata raggiunta l'evidenza della prova a suo carico; considerato che a giusiflcazone prodotta soddisfa i requisiti motivazionall richiesti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame„ tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscirriento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità dei reato ed alle rnodailtà di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"); considerato che, ne: giudlzio di cassazione„ è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un racionarnento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, P.v. 259142). Considerato che le deduzioni sviluppate nel terzo motivo di ricorso, dietro i'apparente prosoettazione del vizio di iegittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e ia valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del oiudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornit-c, urAarnente ai primo giudice, una congrua e adeguata rnotivaleine, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di infere-nza, espress in 1.40 'ragionamento fondato su condivisibill massime di esperienza e convergente con quello de:i Tribunale (si veda quanto argomentato a pag. 3 delia sentenza irriouginaa e a pag. 4 della sentenza di primo grado, in 2cui i giudici di merito hanno evidenziato come le munizioni furono rinvenute annterno di uc oca:e ChiL;SD, nana disponibilità dell'imputato, a cui ii personale operante ebbe accesso utiiizzando le chiavi in possesso dei ricorrente). Considerato che i rilievi difensivi in punto di responsabilità dell'imputato con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. hanno natura meramente esplorativa ed ipotetica. Rilevato, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de: :-:corrente al paiarnento deHe spese processua:i e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. PQ P.Q.[OSCURATO:PERSONA]-:sigiere [OSCURATO:PERSONA] pEposi TATA r [OSCURATO:PERSONA]('-,'"i f_RrtA 026 I Fun. Rarb éti i [OSCURATO:PERSONA]