CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Brescia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Brescia il 6/4/2006, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla pena di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in relazione ad alcune imputazioni per reati tributari e a quella di cui all'art. 648 ter cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione b) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 22/3/2022, irrevocabile il 22/6/2023, alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Borgosatolo. Per l'effetto ha rideterminato la pena in complessivi anni sette e mesi tre di reclusione e ha revocato il beneficio dell'indulto concesso con la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 6/10/2011, confermata dalla Corte di appello di Brescia in data 22/3/2022, irrevocabile il 22/6/2023. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. 1141 primo motivo il ricorrente evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la sentenza di patteggiannento emessa dal Tribunale di Brescia non costituiva titolo esecutivo autonomo in quanto i fatti oggetto della stessa sono già stati ritenuti come avvinti dal vincolo della continuazione con quelli in ordine ai quali si è pronunciata la Corte di Appello di Brescia il 4 ottobre 2016. Tale situazione, che il giudice di esecuzione aveva la possibilità di conoscere e che comunque avrebbe dovuto verificare, determinerebbe la nullità del provvedimento in quanto sarebbe impossibile unificare due titoli di cui uno non è autonomo. 2.2. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. quanto alla determinazione della pena complessiva e alla mancanza di giustificazione in merito ai singoli aumenti di pena. 3. In data 2 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che sia fondato il primo motivo, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la sentenza di patteggiannento emessa dal Tribunale di Brescia non costituiva titolo esecutivo autonomo in quanto i fatti oggetto della stessa sono già stati ritenuti come avvinti dal vincolo della continuazione con quelli in ordine ai quali si è pronunciata la Corte di Appello di Brescia il 4 ottobre 2016. La doglianza è fondata. 2.1. La previsione di cui all'art. 669 cod. proc. pen., così come quella di cui all'art. 649 cod. proc. pen., detta regole in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, ma contiene una previsione di carattere generale, che, per tale natura, opera anche in relazione a provvedimenti emessi f dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato e inconciliabili tra loro (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033 - 01; Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, P., Rv. 275917 - 01; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737 - 01; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, Gasparro, Rv. 240482 - 01; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv. 231932 - 01). La giurisprudenza di legittimità, infatti, come anche segnalato dal Procuratore generale, ha evidenziato che il principio del ne bis in idem è applicabile «in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona» (Sez. 5, Sentenza n. 34324 del 07/10/2020, PM in proc. Regano, Rv. 280033 - 01). 2.2. Il giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato ha riconosciuto al condannato la continuazione tra i reati oggetto della sentenza di patteggiannento del 6 aprile 2006 e quelli oggetto della sentenza resa il 22 marzo 2022 della Corte di appello di Brescia. Dagli atti, rectius dal certificato del casellario, risulta che in precedenza al medesimo condannato, sempre a seguito di sua richiesta, era stata riconosciuta e applicata la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza di patteggiamento del 6 aprile 2006 e quelli oggetto della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 4 ottobre 2016. Nel caso di specie, pertanto, la medesima sentenza di condanna e la relativa pena è contenuta in due distinti provvedimenti per cui la stessa è allo stato oggetto di una pluralità di titoli esecutivi. La peculiare situazione che si è così determinata deve essere corretta applicando i principi in precedenza indicati per cui il secondo provvedimento, quello attualmente impugnato, deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'esistenza della precedente ordinanza, proceda a un nuovo giudizio sul punto e, comunque, a una unica e complessiva rideterminazione della pena 2.3. Considerate le ragioni dell'annullamento il secondo motivo, relativo alla motivazione in ordine all'aumento operato in continuazione, è assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per