CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di J2k-- legge e vizio di motivazione in ordinetonfigurabilità del delitto di rapina impropria nella sua forma consumata in luogo di quella tentata, non essendo ravvisabile nel caso di specie l'elemento della sottrazione dei beni per effetto del continuo controllo esercitato dalla vigilanza, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito operato una corretta qualificazione giuridica della vicenda fattuale ascritta all'odierno ricorrente, facendo congrua applicazione del costante principio stabilito da questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (cfr. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01); che, viceversa, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847 - 01); che il motivo oltre ad essere manifestamente infondato risulta anche non essere stato proposto in grado di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 a