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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 33862/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 28 febbraio 2023 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. formulata dalle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione in ordine ai delitti di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, riconoscendogli il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bari propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], personalmente, con atto scritto con il quale, con un unico motivo, deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt.111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., per avere il Tribunale affermato il difetto dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. sulla base di clausole di stile meramente apodittiche.

3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso \L è stato personalmente sottoscritto dall'imputato. 3.1 II diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 3.2 Le stesse Sez.

U., Aiello hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma per asserta violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, di cui hanno tuttavia affermato la manifesta infondatezza, osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. 3.3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 28 febbraio 2023 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. formulata dalle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione in ordine ai delitti di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, riconoscendogli il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bari propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], personalmente, con atto scritto con il quale, con un unico motivo, deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt.111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., per avere il Tribunale affermato il difetto dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. sulla base di clausole di stile meramente apodittiche. 3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso \L è stato personalmente sottoscritto dall'imputato. 3.1 II diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 3.2 Le stesse Sez. U., Aiello hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma per asserta violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, di cui hanno tuttavia affermato la manifesta infondatezza, osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. 3.3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom