CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 20633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all'esito di rito abbreviato e appellata dall'imputata, che aveva condannato Giuseppa brio alle pena di anni quattro e otto mesi di reclusione ed euro 40.000 di multa in relazione al delitto ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, 1.814 gr. di marijuana, 500 gr. di hashish e 207 gr. di cocaina. 2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Si rammenta che, con riferimento a tutti gli aspetti che incidono sul complessivo trattamento sanzionatorio - ivi compresa la misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti - il giudice esercita un potere discrezionale in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di tale giudizio, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha confermato la riduzione di pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura lievemente inferiore alla riduzione massima, atteso il quantitativo non trascurabile di diverse sostanze stupefacenti e l'avviamento dell'attività illecita, testimoniato dal rinvenimento della relativa contabilità, e considerando che l'ammissione dei fatti è avvenuta a fronte di elementi di prova già inequivoci, essendo l'imputata stata arrestata in flagranza di reato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] o DEPOS: