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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06420/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 646 cod. pen., è manifestamente infondato poiché richiede una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede ed è in ogni caso generico, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie comprovanti la fattispecie di appropriazione indebita contestatagli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il onsigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 646 cod. pen., è manifestamente infondato poiché richiede una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede ed è in ogni caso generico, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie comprovanti la fattispecie di appropriazione indebita contestatagli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il onsigli
Sentenza Cassazione n. 06420/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris