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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 11265/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7888/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 120/2018 depositata il 04/12/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022.

La causa deve, pertanto, essere sospesa, conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

La presente controversia ricade, difatti, tra quelle definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, non ancora conclusa con sentenza definita alla data di entrata in vigore della legge.

In conclusione, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7888/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 120/2018 depositata il 04/12/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022. La causa deve, pertanto, essere sospesa, conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. La presente controversia ricade, difatti, tra quelle definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, non ancora conclusa con sentenza definita alla data di entrata in vigore della legge. In conclusione, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 11265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris