CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodella motivazione in relazione alla eccessività della pena, non è consentito in questa sede, inquanto, oltre ad essere formulato in termini del tutto generici, deve ribadirsi che, secondol’indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anchein relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti eddiscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è deducibile la censura che miriad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto diarbitrio o di ragionamento illogico;che, parimenti manifestamente infondata risulta la -eminentemente generica- censurarelativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizioneantecedentemente alla data dell’emissione della sentenza impugnata, tenuto conto che ildies a quo per il decorso del termine di prescrizione del reato ex art. 633-bis cod. pen.coincide con il giorno della cessazione della condotta permanente, verificatasi solo a far datadel 18 novembre 2022 -quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado-, e che, nelcaso di specie, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., per l’individuazione deltermine necessario a prescrivere, deve considerarsi l’aumento massimo di pena previsto perl’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]