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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 19709/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan camorristico operante nella zona casertana e nel gruppo casalese; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di e.:-,so dal ricorrente, oltre che dall&condann& confr. • • - - I e all'ergastoto,2 o-l-o- con ri I IITTY07 oltre Clilci affer o': • ecalailitèr per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pcn. cAbe. ,jeh, et e -UetID ct 26 - t, .4›t'; -

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen..

Alcuna attualità di pericolosità avrebbe giustificato quel regime e, per altro verso, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di esaminare gli aspetti attuali di una possibile pericolosità dell'istante.

Nell'interesse è stata deposita memoria in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento del ricorso e si richiede l'assegnazione del ricorso alla trattazione in Sezione.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord.

Re- ,e lin to alia vioiazione di legce.

Tale limitazione è da intendere nel senso che il contro:H al giudice di è esteso, oli.xe che all'inosservanza di disposizioni di infine processule. ala mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere riorvicd.' i casi nei qual: ia motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minin- i di coen.nza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di sorveglianza per ritenere giustificata l'applicazione del regime differenziato, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi icuiiti da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, 205/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione.

Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a respingere le eloglianze.

Né vale il richiamo all'assenza di contatti concreti e attuali tra il ricorrente E. :i gruppo di riferimento alla luce della biografia dell'istante e della finalità deilia misure protesa, infatti, a evitare possibili contatti tra costui e il nucleo delinquenziale i'o.

Deve, invero, ossen!-Hirsi come il ricorso riproponga elementi già valutati correU:-.n Tribuna r:2 e come si rinsaldi la vai nazione che aveva indotto il giudice di me.,ri: - i ire la corielusicnn cui H è inteso pervt- a ire.

Per ques'-- ocessuaii, il ricorso pi-,:nesto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseg::ente coniianii63 del ricorrente ai :agarnentc delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, a! versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,03 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. Dichiara inrirn se hiic i neoriso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versameiv.i: di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in onn e '_:',:tobre 2021.

Il Consigliere oro [OSCURATO:PERSONA]' nio DEPOSITA,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan camorristico operante nella zona casertana e nel gruppo casalese; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di e.:-,so dal ricorrente, oltre che dall&condann& confr. • • - - I e all'ergastoto,2 o-l-o- con ri I IITTY07 oltre Clilci affer o': • ecalailitèr per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pcn. cAbe. ,jeh, et e -UetID ct 26 - t, .4›t'; - 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. Alcuna attualità di pericolosità avrebbe giustificato quel regime e, per altro verso, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di esaminare gli aspetti attuali di una possibile pericolosità dell'istante. Nell'interesse è stata deposita memoria in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento del ricorso e si richiede l'assegnazione del ricorso alla trattazione in Sezione. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge. Deve, in proposito, rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Re- ,e lin to alia vioiazione di legce. Tale limitazione è da intendere nel senso che il contro:H al giudice di è esteso, oli.xe che all'inosservanza di disposizioni di infine processule. ala mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere riorvicd.' i casi nei qual: ia motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minin- i di coen.nza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di sorveglianza per ritenere giustificata l'applicazione del regime differenziato, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi icuiiti da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, 205/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione. Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a respingere le eloglianze. Né vale il richiamo all'assenza di contatti concreti e attuali tra il ricorrente E. :i gruppo di riferimento alla luce della biografia dell'istante e della finalità deilia misure protesa, infatti, a evitare possibili contatti tra costui e il nucleo delinquenziale i'o. Deve, invero, ossen!-Hirsi come il ricorso riproponga elementi già valutati correU:-.n Tribuna r:2 e come si rinsaldi la vai nazione che aveva indotto il giudice di me.,ri: - i ire la corielusicnn cui H è inteso pervt- a ire. Per ques'-- ocessuaii, il ricorso pi-,:nesto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseg::ente coniianii63 del ricorrente ai :agarnentc delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, a! versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,03 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. Dichiara inrirn se hiic i neoriso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versameiv.i: di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in onn e '_:',:tobre 2021. Il Consigliere oro [OSCURATO:PERSONA]' nio DEPOSITA,[OSCURATO:PERSONA]
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