CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 11074 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di una copia incompleta della sentenza impugnata –Improcedibilità.-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, n. 685/08/2021, depositata in data 21 ottobre 2021, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sulla base delle risultanze del p.v.c. della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola, l’Ufficio notificava al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”, avviso di accertamento con cui contestava, ai sensi degli artt. 41 e 39, comma 2, lett. d), del DPR n. 600/73 e 55 del DPR n. 633/72, un maggior reddito imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2014, essendo emersa l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale e la mancanza del prospetto di liquidazione annuale Iva, da cui era derivata l’irregolare tenuta della contabilità; in particolare, l’Ufficio riprendeva a tassazione costi indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap, e detratti ai fini Iva in relazione a fatture, ritenute generiche, non documentate e/o inesistenti emesse dalle societàconsorziate (Service CM Soc. coop., [OSCURATO:PERSONA]. coop., LDM Soc. coop; Logistica e [OSCURATO:PERSONA]. coop., [OSCURATO:PERSONA] etc.) alle quali il Consorzio risultava avere sub-affidato i servizi di trasporto e logistica, a loro volta affidati al Consorzio dalla controllante Log in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aggiudicataria dell’appalto da parte di GDO (ovvero il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riferibile alla catena dei negozi alimentari Eurospin, e il [OSCURATO:PERSONA] riferibile alla catena dei negozi alimentari MD). 2.Avverso l’avviso di accertamento il Consorzio J o b [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Nuoro che, con sentenza n. 160/02/2019, lo accoglieva parzialmente, annullando la ripresa dei costi documentati dalle fatture emesse dalle società consorziate Service CM Soc.Coop. per un imponibile complessivo di euro 2.601.375,03 e Iva per euro 572.292,52 nonché [OSCURATO:PERSONA]. coop. per un imponibile complessivo di euro 6.766.830,91 e Iva per euro 168.702,80, confermando per il resto le riprese. 3.Avverso la sentenza di primo grado sia il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione che l’ Agenzia delle entrate proponevano appello , per quanto di rispettiva soccombenza, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, che, riuniti gli appelli, con la sentenzan. 685/08/2021, depositata in data 21 ottobre 2021 - corretto il dispositivo della sentenza di primo gradointegrandolo con l’annullamento della ripresa dei costi documentati dalle fatture emesse dalla società consorziata [OSCURATO:PERSONA] per un imponibile complessivo di euro 4.606.454,90 e Iva per 935.155,25, detratto l’importo della fattura n. 4 del 31.3.3014, in quanto duplicazione della fattura n. 3 del 28.2.2014 – rigettava il gravame dell’Ufficio e accoglieva parzialmente quello del Consorzio. 5.Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a sette motivi. 6.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione rimane intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR rigettato l’appello dell’Agenzia (accogliendo parzialmente quello del Consorzio) con una motivazione circolare, illogica e inidonea a giustificare la decisione, ritenendo di superare il rilievo di mancanza di data certa dei contratti prodotti dal contribuente a supporto giustificativo della contestata genericità delle fatture emesse dalle consorziate avuto riguardo alle date indicate nelle fatture medesime e poi di sopperire alla genericità delle fatture mediante l’integrazione con la documentazione prodotta, costituita proprio dai contratti senza data certa; ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata- visibilmente rinviante in toto ad altra sentenza - sarebbe immotivata anche quanto alla conferma dell’annullamento delle riprese relative ai rapporti con le società Service CM e [OSCURATO:PERSONA],facendo riferimento nel ritenere valide le fatture emesse da queste ultime società ad una “concatenazione dei rapporti”. Peraltro, nel recepire meramente la tesi del contribuente, sarebbe immotivata anche la statuizione della CTR - in adesione a quanto statuito dalla CTP - circa l ’asserita differenza di ordini di fattori con riguardo alla contestatadiscordanza dei valori presi a riferimento(tra le operazioni attive poste in essere in Sardegna, nel 2014 , dal [OSCURATO:PERSONA] per euro 195.413.525,00 e il valore delle merci movimentate ed immesse alla cessione da Service CM e [OSCURATO:PERSONA] i punti economici titolari di partita Ivaper euro 290.371.520,58) a fronte di fatture che lo stesso giudice di primo grado aveva riconosciuto come “oggettivamente indecifrabili”. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c.per avere la CTR ritenuto valide le fatture emesse da Service CM e [OSCURATO:PERSONA] –sebbene non corrispondenti ai contratti esibiti e tali da determinare una discrepanza di oltre 100.000 euro tra i valori di cessione e la dichiarazione Iva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- aderendo alla tesi del contribuente circa l’errore materiale (per cui le fatture indicherebbero valori e non colli al di là della loro scritturazione) senza alcuna prova che le fatture e quante di esse fossero rivolte aconsumatori finali o a soggetti Iva. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per avere la CTR accolto, con riguardo all’Iva , il motivo di appello del Consorzio in ordine all’assunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata trasmissione al contribuente dei verbali giornalieri in sede di verifica fiscale, ritenendo che tale irregolarità avesse impedito al contribuente di attivare un dialogo preventivo alla formazione della pretesa avendo quest’ultimo “ assolto all’onere di indicare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato”; ciò senza considerare che tali ragioni avrebbero dovuto essere compiutamente esposte nell’atto introduttivo con esplicito riferimento alla prova di resistenza, motivandone la non pretestuosità, non potendosi identificare la “prova di resistenza”in una mera enunciazione in concreto del le ragioni che il contribuente potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato; peraltro, ad avviso del ricorrente, la forma tipica dell’esercizio del diritto al contraddittorio era quella prevista dall’art. 12, comma 7, cit. (del diritto di presentare osservazioni al p.v.c. nei sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso) senza che l’Ufficio fosse tenuto ad altro e dunque senza che fosse configurabile alcun ipotetico vizio dell’operato dei verificatori. 4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto ammissibile la produzione in giudizio dei contratti con le società consorziate (o con società esterne) benché i verificatori avessero richiesto espressamente e puntualmente l’esibizione degli stessi e il Consorzio non avesse assolto a tale ordine. 5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2704 c.c. per avere la CTR ritenuto utilizzabili e opponibili ai terzi i contratti privi di data certa prodotti dal Consorzio con le società consorziate o con società esternein quanto non artatamente predisposti e in quanto la riferibilità temporale degli stessi era da desumere dalle fatture aventi data successiva sebbenele fatture fossero state emesse dalle consociate ovvero dalle stesse parti dei contratti cui era stata attribuita data certa, con evidente mancanza di terzietà rispetto agli atti in questione e contrasto con le finalità di garanzia sottese all’art. 2704 c.c. 6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21 del DPR n. 633/72 per avere la CTR ritenuto che le fatture emesse dalle consorziate - pur non osservanti delle prescrizioni di cui all’art. 21 cit.- potessero essere integrate degli elementi mancati con la documentazione prodotta dal contribuente sebbene il rigoroso formalismo in materia Iva richiedesse che già nel documento cartaceo dovessero essere presenti tutti gli elementi idonei ad identificare l’operazione e le sue parti e comunque i contratti prodotti ad integrazione delle fatture non avessero data certa. 7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 inserito dall’art. 9 del DPR n. 435/2001 per avere la CTR ricondotto all’abrogazione della norma precedente sull’obbligo di dichiarazione periodica l’inesistenza di ogni obbligo di comunicazione del contribuente sebbene l’art. 8 - bis cit. avesse previsto , a decorrere dal 1° gennaio 2003, una comunicazione annuale dei dati Iva in sostituzione delle soppresse dichiarazioni periodiche. 8. La causa non può accedere all’esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo quest’ultimo essere dichiarato improcedibile. 8.1.È stata, infatti, depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso e contestualmente al deposito di questo,copia analogica della sentenza impugnata –con attestazione di conformità – priva ( su 27 pagine ) d i quelle dalla numero 10 alla numero 15. 8.2.Ciò si traduce, come pure questa Corte ha più volte rilevato, in una causa di improcedibilità del ricorso, poiché "l'art. 369 cod. proc. civ.non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata deve essere effettuato dalla parte ricorrente, onde è appunto improcedibile il ricorso qualora sia stata prodotta una copia incompleta" (26668/13; 1240 /07; 6749 /01). Invero, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura (Sez.U, Sentenza n. 14110 del 20/06/2006 ). N é d'altro canto il rilevato vizio risulta emendabile in ossequio all'insegnamento che fa salva procedibilità del ricorso allorché, mancando la copia della sentenza prodotta di alcune pagine, "sia possibile ricostruirne in maniera sufficiente il contenuto, ove altra sua copia autentica, riproducente il testo integrale della decisione, risulti contenuta nel fascicolo d'ufficio, ovvero sia stata prodotta dal resistente ( 8764/03 ; Sez.5, Sentenza n. 1012 del 21/01/2015) , non ricorrendo , nella specie , la dedotta circostanza sanante, in quanto dal fascicolo d'ufficio non consta invero la produzione di altra copia autentica del provvedimento impugnato essendo peraltro rimasto intimato il Consorzio.Nè, infine, può qui aver seguito il diverso insegnamento che, pur rigettando l'idea di una sanatoria per opera della controparte, riduce l'effetto dell'improcedibilità ai soli motivi relativi alle parti mancanti della sentenza impugnata (28460/13), dal momento che nella fattispecie, la mancanza di una parte così consistente della motivazione della sentenza impugnata (dalla pagina 10 alla pagine 15) concernente l’esposizione delle ragioni del rigetto dell’appello dell’Agenzia e la parte iniziale di quelle afferenti l’accoglimento parziale dell’appello del Consorzio in liquidazione, non permette una ricostruzione delcontenuto dell’intera motivazione in relazione alle censure del ricorso. N é tale carenza può essere sopperita dalla integrale trascrizione della sentenza impugnata nel ricorso per cassazione (pagg. 14-33) notificato al Consorzio in liquidazione. 9.In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile. 10.Non luogo a provvederesulle spese del g