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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32202/2026

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a NAPOLI il 05/11/1989 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di lesioni stradali colpose (art. 590-bis cod. pen.).

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: I) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato, per essere le prove assunte inidonee a fondare il giudizio di condanna; II) Violazione e falsa applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della testimonianza resa dalla moglie della persona offesa, la quale, per sua stessa ammissione, non ha assistito al fatto, essendo distante dal luogo del sinistro stradale e girata di spalle.

Lette le pertinenti conclusioni rassegnate dalla costituita parte civile, con allegata nota spese.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che i motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di penale responsabilità dell'imputato, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

Al riguardo, si veda quanto congruamente argomentato dalla Corte di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza, in cui si è posto in evidenza l'intrinseca coerenza e attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - la quale, nel ricostruire i fatti, ha ricordato di essere stata violentemente investita dall'imputato, alla guida di un motociclo, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce 2pedonali, dopo essersi premurata di verificare che il semaforo fosse verde - avvalorate non solo dalla certificazione medica, ma anche dalle dichiarazioni della moglie, la quale, pur trovandosi di spalle al momento dell'impatto, nel voltarsi, ha visto il marito nel mentre veniva sbalzato in avanti e la caduta del motorino.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, di dovere condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi - tenuto conto dei parametri di legge e del contributo offerto dall'istante - in complessivi euro 2.079,00 oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 05/11/1989 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di lesioni stradali colpose (art. 590-bis cod. pen.). Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: I) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato, per essere le prove assunte inidonee a fondare il giudizio di condanna; II) Violazione e falsa applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della testimonianza resa dalla moglie della persona offesa, la quale, per sua stessa ammissione, non ha assistito al fatto, essendo distante dal luogo del sinistro stradale e girata di spalle. Lette le pertinenti conclusioni rassegnate dalla costituita parte civile, con allegata nota spese. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di penale responsabilità dell'imputato, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. Al riguardo, si veda quanto congruamente argomentato dalla Corte di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza, in cui si è posto in evidenza l'intrinseca coerenza e attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - la quale, nel ricostruire i fatti, ha ricordato di essere stata violentemente investita dall'imputato, alla guida di un motociclo, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce 2pedonali, dopo essersi premurata di verificare che il semaforo fosse verde - avvalorate non solo dalla certificazione medica, ma anche dalle dichiarazioni della moglie, la quale, pur trovandosi di spalle al momento dell'impatto, nel voltarsi, ha visto il marito nel mentre veniva sbalzato in avanti e la caduta del motorino. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, di dovere condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi - tenuto conto dei parametri di legge e del contributo offerto dall'istante - in complessivi euro 2.079,00 oltre spese generali e accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA] 3
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