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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08244/2026

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ro- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 7/2024, pubblicata il 9/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7/2024, pubblicata il 9/1/2024, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in accoglimentodell’appello di [OSCURATO:PERSONA], annullava gli avvisi di accertamento n.1518e n.148 emessi dal Comune di Ferrara in relazione all’IMU relativa alleannualità d’imposta 2013 e 2014.Numero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/2026Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diEntrambe le parti hanno depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Quanto al ricorso principale va rilevato che con il primo motivo siespone il vizio di violazione dell’art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011 edell’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello affermatoche “l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cuisi siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo aduna diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sonoimmediatamente conoscibili dal Comune.

La dichiarazione deve esserepresentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ilpossesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazionirilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1 comma 769 dellalegge n. 160 del 2019).

Nel caso in esame, la contribuente ha dimostratodi aver regolarmente adempiuto all’obbligo di registrare il contratto”.1.1.

La censura è inammissibile per carenza di interesse, giacché è lostesso Comune ricorrente ad evidenziare come nessuna conclusione ilgiudice abbia tratto da questa affermazione.2.

Col secondo motivo si censura la violazione dell’art. 13, comma 2,d.l. n. 201/11, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., per non aver la CGT-2 verificato la compatibilità della locazionedell’immobile oggetto di tassazione con la destinazione dello stesso adabitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’IMU.3.

Col terzo motivo si prospetta il vizio di violazione dell’art. 2697 cod.civ., con riferimento al canone censorio ex art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., avendo il giudice di appello addossatosull’amministrazione l’onere di provare l’insussistenza dell’esenzioneprevista dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/11 e, segnatamente, che l’unitàNumero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/2026immobiliare di proprietà della contribuente non potesse “essere piùconsiderata dimora principale”.4.

La terza censura, da esaminarsi prioritariamente per ragioni diordine logico-giuridico, è fondata e va accolta, assorbita la seconda.4.1.

Pacifica la censurabilità della violazione dell’art. 2697 cod. civ. aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ove si denunciche il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass.14482/2024; 12132/2023; 6374/2023; 20751/2022; 31510/2021), vaanzitutto osservato, sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori,che "la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura ove il giudice di meritoapplichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, vale a dire attribuendo l'onus probandi a una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellafattispecie, basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni" (exmultis, Cass. 36559/2022; 26769/2018; sez. un. 16598/2016).4.2.

Ciò posto, è acquisito al diritto vivente il principio secondo cui, seè vero che la dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributariagrava sull’amministrazione, il diritto a fruire di esclusioni o esenzioni vaprovato dal contribuente (Cass. 1036/2026; 1046/2026; 543/2026;513/2026, che cita Cass. 12979/2019 e 22130/2017; 34269/2025;8595/2025; 2623/2023; 10634/2019; 6711/2015).4.3.

Pertanto, in tema di IMU, mentre l’ufficio è tenuto a fornire laprova del presupposto dell’imposta, costituito dal possesso di un immobile(fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo), spetta al contribuentedimostrare che ha diritto all’esenzione ex art. 13, comma 2, quartoperiodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, dunque, chel’immobile è destinato ad “abitazione principale”, con tale locuzioneintendendosi, dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale,Numero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/2026"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unicaunità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente".4.4.

In definitiva, ai fini dell’esenzione in parola, era la Fanelli adessere gravata dall’onere di provare di avere tanto la residenza anagraficaquanto la dimora abituale nell’immobile oggetto di tassazione, e nonl’amministrazione a dover dimostrare che la contribuente avesse la propriaabitazione altrove.4.5.

A tale principio non si è, invece, attenuta la Corte di secondogrado, la quale ha affermato che “l’ufficio semmai avrebbe dovuto nonpresumere ma dimostrare che la contribuente aveva trasferito la propriaabitazione in un altro immobile.

Questa dimostrazione non risulta agli atti[…].

Ne consegue che contrariamente a quanto affermato dal giudice diprimo grado, in assenza di elementi precisi e concordanti che faccianoritenere che si è in presenza di una locazione dell’intero immobile, e che lacontribuente ha trasferito il suo domicilio altrove, non vi è motivo perritenere che essa abbia perso il beneficio dell’esenzione IMU riconosciutoall’abitazione principale”.4.6.

La censura va, dunque, accolta.5.

Restano assorbiti, oltre al secondo motivo, anche il quarto motivodel ricorso principale, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.6.

Venendo al ricorso incidentale condizionato, con esso si denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’omessapronuncia sulla domanda di annullamento ai sensi della legge n. 197/2022(legge di bilancio 2023) degli avvisi di accertamento impugnati (IMU 2013e 2014), nonché sull’eccezione di decadenza dal potere di accertamento inrelazione all’avviso n. 1518/2019 (IMU 2013).7.

Va, in via pregiudiziale, respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso incidentale, in quanto solo depositato, e non anche notificato.Numero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/20267.1.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc.civ., nella formulazione successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del2022 (applicabile ai giudizi in cassazione introdotti con ricorso notificato adecorrere dal 1° gennaio 2023, come quello in esame), il ricorsoincidentale, che la parte deve proporre con l’atto contenente ilcontroricorso, va soltanto depositato (telematicamente), non anchenotificato (Cass. 18683/2024).7.2.

L’art. 371 cod. proc. civ. dispone, infatti, al primo comma, che “Laparte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente ilcontroricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza” e,poiché, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., il controricorso va depositatoentro 40 giorni dalla notificazione del ricorso (e non più notificato, comeinvece previsto dalla norma previgente), è evidente come il deposito sial’unica forma attualmente prevista per il controricorso, anche qualoracontenga un ricorso incidentale.7.3.

Si aggiunga, sempre sul piano testuale, che, ai sensi del secondocomma dell’art. 371 cod. proc. civ., “La parte alla quale è stato notificato ilricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporrel’eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quarantagiorni dalla notificazione”, con ciò confermando che il ricorso incidentale sipropone con atto depositato, e non notificato.7.4.

D’altronde, le finalità della modifica dell’art. 370 cod. proc. civ.sono esposte nella Relazione illustrativa alla riforma, dove si legge, a pg.40, che l’obbligo di notifica del controricorso e di altri atti è stato eliminatoin quanto si tratta di “incombenti che non si rendono più necessari unavolta che tali atti, depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicoloinformatico, si rendono, per l’appunto, consultabili dalle altre parti”.7.5.

Pertanto, una volta divenuto obbligatorio il deposito telematico ditutti gli atti processuali anche in cassazione, la previa notifica delcontroricorso ha perso la sua ragion d’essere, poiché il ricorrente, dopoNumero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/2026essersi costituito telematicamente avanti alla Corte di cassazione, puòavere immediata conoscenza del deposito e del contenuto delcontroricorso avversario tramite una semplice consultazione on line delfascicolo elettronico del processo.7.6.

Al contrario, sottoporre lo stesso atto a due differenti formalitàandrebbe contro la dichiarata esigenza di semplificazione.8.

Tanto premesso, il ricorso è infondato con riguardo alla domanda diannullamento degli avvisi ai sensi della legge n. 197/2022, giacché ladocumentazione a sostegno della domanda - che consiste nell’“elencocartelle/avvisi riguardanti carichi per i quali è possibile accedere all’istitutodella definizione agevolata” - è inidonea a dimostrare la riferibilità deicarichi ivi indicati alle imposte oggetto degli avvisi di accertamentoimpugnati, che il Comune ha espressamente contestato, negando che siastato “iscritto alcun carico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ilrecupero dell’IMU annualità 2013 e 2014 accertata nei confronti dellacontribuente”.9.

Quanto, invece, all’eccezione di decadenza ex art. 1, comma 161,legge n. 296/2006 dal potere di accertamento in relazione all’avviso n.1518/2019 (IMU 2013), sulla quale, in effetti, il giudice di appello non hapronunciato, essa è fondata e va accolta.9.1.

L'onere dichiarativo previsto in caso di variazione degli elementi diimposizione non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione sia già aconoscenza dell'ente impositore (Cass. 26921/2025).9.2.

Ebbene, in assenza dell’obbligo, da parte della contribuente, didichiarare la locazione dell’immobile, che, in quanto registrata, era nota alComune, l’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 1, comma 161, leggen. 296/2006, andava notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembredel quinto anno successivo alla data in cui il versamento avrebbe dovutoessere compiuto, e cioè il 31/12/2018, trattandosi dell’annualità diimposta 2013.Numero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/20269.3.

La notificazione dell’avviso, compiuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta, quindi,tardiva, perché effettuata oltre il termine - ex art. 1, comma 161, legge n.296/2006 - del 31/12/2018 (5 anni dal 31/12/2013).10.

Resta, infine, assorbito il motivo di ricorso incidentale (noncondizionato) relativo alla regolazione delle spese giudiziali, stantel’avvenuta caducazione automatica del relativo capo, per effetto dellacassazione per la decisione di merito, ex art. 336 cod. proc. civ.11.

Si impone, pertanto, in relazione ai motivi accolti, la cassazionedella sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinchéesamini il merito della causa, in applicazione dei su enunciati principi.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinto ilprimo ed assorbiti gli altri; accoglie per quanto di ragione il ricorsoincidentale condizionato e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 7/2024, pubblicata il 9/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7/2024, pubblicata il 9/1/2024, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in accoglimentodell’appello di [OSCURATO:PERSONA], annullava gli avvisi di accertamento n.1518e n.148 emessi dal Comune di Ferrara in relazione all’IMU relativa alleannualità d’imposta 2013 e 2014.Numero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/2026Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diEntrambe le parti hanno depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Quanto al ricorso principale va rilevato che con il primo motivo siespone il vizio di violazione dell’art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011 edell’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello affermatoche “l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cuisi siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo aduna diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sonoimmediatamente conoscibili dal Comune. La dichiarazione deve esserepresentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ilpossesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazionirilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1 comma 769 dellalegge n. 160 del 2019). Nel caso in esame, la contribuente ha dimostratodi aver regolarmente adempiuto all’obbligo di registrare il contratto”.1.1. La censura è inammissibile per carenza di interesse, giacché è lostesso Comune ricorrente ad evidenziare come nessuna conclusione ilgiudice abbia tratto da questa affermazione.2. Col secondo motivo si censura la violazione dell’art. 13, comma 2,d.l. n. 201/11, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., per non aver la CGT-2 verificato la compatibilità della locazionedell’immobile oggetto di tassazione con la destinazione dello stesso adabitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’IMU.3. Col terzo motivo si prospetta il vizio di violazione dell’art. 2697 cod.civ., con riferimento al canone censorio ex art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., avendo il giudice di appello addossatosull’amministrazione l’onere di provare l’insussistenza dell’esenzioneprevista dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/11 e, segnatamente, che l’unitàNumero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/2026immobiliare di proprietà della contribuente non potesse “essere piùconsiderata dimora principale”.4. La terza censura, da esaminarsi prioritariamente per ragioni diordine logico-giuridico, è fondata e va accolta, assorbita la seconda.4.1. Pacifica la censurabilità della violazione dell’art. 2697 cod. civ. aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ove si denunciche il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass.14482/2024; 12132/2023; 6374/2023; 20751/2022; 31510/2021), vaanzitutto osservato, sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori,che "la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura ove il giudice di meritoapplichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, vale a dire attribuendo l'onus probandi a una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellafattispecie, basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni" (exmultis, Cass. 36559/2022; 26769/2018; sez. un. 16598/2016).4.2. Ciò posto, è acquisito al diritto vivente il principio secondo cui, seè vero che la dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributariagrava sull’amministrazione, il diritto a fruire di esclusioni o esenzioni vaprovato dal contribuente (Cass. 1036/2026; 1046/2026; 543/2026;513/2026, che cita Cass. 12979/2019 e 22130/2017; 34269/2025;8595/2025; 2623/2023; 10634/2019; 6711/2015).4.3. Pertanto, in tema di IMU, mentre l’ufficio è tenuto a fornire laprova del presupposto dell’imposta, costituito dal possesso di un immobile(fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo), spetta al contribuentedimostrare che ha diritto all’esenzione ex art. 13, comma 2, quartoperiodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, dunque, chel’immobile è destinato ad “abitazione principale”, con tale locuzioneintendendosi, dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale,Numero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/2026"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unicaunità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente".4.4. In definitiva, ai fini dell’esenzione in parola, era la Fanelli adessere gravata dall’onere di provare di avere tanto la residenza anagraficaquanto la dimora abituale nell’immobile oggetto di tassazione, e nonl’amministrazione a dover dimostrare che la contribuente avesse la propriaabitazione altrove.4.5. A tale principio non si è, invece, attenuta la Corte di secondogrado, la quale ha affermato che “l’ufficio semmai avrebbe dovuto nonpresumere ma dimostrare che la contribuente aveva trasferito la propriaabitazione in un altro immobile. Questa dimostrazione non risulta agli atti[…]. Ne consegue che contrariamente a quanto affermato dal giudice diprimo grado, in assenza di elementi precisi e concordanti che faccianoritenere che si è in presenza di una locazione dell’intero immobile, e che lacontribuente ha trasferito il suo domicilio altrove, non vi è motivo perritenere che essa abbia perso il beneficio dell’esenzione IMU riconosciutoall’abitazione principale”.4.6. La censura va, dunque, accolta.5. Restano assorbiti, oltre al secondo motivo, anche il quarto motivodel ricorso principale, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.6. Venendo al ricorso incidentale condizionato, con esso si denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’omessapronuncia sulla domanda di annullamento ai sensi della legge n. 197/2022(legge di bilancio 2023) degli avvisi di accertamento impugnati (IMU 2013e 2014), nonché sull’eccezione di decadenza dal potere di accertamento inrelazione all’avviso n. 1518/2019 (IMU 2013).7. Va, in via pregiudiziale, respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso incidentale, in quanto solo depositato, e non anche notificato.Numero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/20267.1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc.civ., nella formulazione successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del2022 (applicabile ai giudizi in cassazione introdotti con ricorso notificato adecorrere dal 1° gennaio 2023, come quello in esame), il ricorsoincidentale, che la parte deve proporre con l’atto contenente ilcontroricorso, va soltanto depositato (telematicamente), non anchenotificato (Cass. 18683/2024).7.2. L’art. 371 cod. proc. civ. dispone, infatti, al primo comma, che “Laparte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente ilcontroricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza” e,poiché, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., il controricorso va depositatoentro 40 giorni dalla notificazione del ricorso (e non più notificato, comeinvece previsto dalla norma previgente), è evidente come il deposito sial’unica forma attualmente prevista per il controricorso, anche qualoracontenga un ricorso incidentale.7.3. Si aggiunga, sempre sul piano testuale, che, ai sensi del secondocomma dell’art. 371 cod. proc. civ., “La parte alla quale è stato notificato ilricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporrel’eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quarantagiorni dalla notificazione”, con ciò confermando che il ricorso incidentale sipropone con atto depositato, e non notificato.7.4. D’altronde, le finalità della modifica dell’art. 370 cod. proc. civ.sono esposte nella Relazione illustrativa alla riforma, dove si legge, a pg.40, che l’obbligo di notifica del controricorso e di altri atti è stato eliminatoin quanto si tratta di “incombenti che non si rendono più necessari unavolta che tali atti, depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicoloinformatico, si rendono, per l’appunto, consultabili dalle altre parti”.7.5. Pertanto, una volta divenuto obbligatorio il deposito telematico ditutti gli atti processuali anche in cassazione, la previa notifica delcontroricorso ha perso la sua ragion d’essere, poiché il ricorrente, dopoNumero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/2026essersi costituito telematicamente avanti alla Corte di cassazione, puòavere immediata conoscenza del deposito e del contenuto delcontroricorso avversario tramite una semplice consultazione on line delfascicolo elettronico del processo.7.6. Al contrario, sottoporre lo stesso atto a due differenti formalitàandrebbe contro la dichiarata esigenza di semplificazione.8. Tanto premesso, il ricorso è infondato con riguardo alla domanda diannullamento degli avvisi ai sensi della legge n. 197/2022, giacché ladocumentazione a sostegno della domanda - che consiste nell’“elencocartelle/avvisi riguardanti carichi per i quali è possibile accedere all’istitutodella definizione agevolata” - è inidonea a dimostrare la riferibilità deicarichi ivi indicati alle imposte oggetto degli avvisi di accertamentoimpugnati, che il Comune ha espressamente contestato, negando che siastato “iscritto alcun carico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ilrecupero dell’IMU annualità 2013 e 2014 accertata nei confronti dellacontribuente”.9. Quanto, invece, all’eccezione di decadenza ex art. 1, comma 161,legge n. 296/2006 dal potere di accertamento in relazione all’avviso n.1518/2019 (IMU 2013), sulla quale, in effetti, il giudice di appello non hapronunciato, essa è fondata e va accolta.9.1. L'onere dichiarativo previsto in caso di variazione degli elementi diimposizione non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione sia già aconoscenza dell'ente impositore (Cass. 26921/2025).9.2. Ebbene, in assenza dell’obbligo, da parte della contribuente, didichiarare la locazione dell’immobile, che, in quanto registrata, era nota alComune, l’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 1, comma 161, leggen. 296/2006, andava notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembredel quinto anno successivo alla data in cui il versamento avrebbe dovutoessere compiuto, e cioè il 31/12/2018, trattandosi dell’annualità diimposta 2013.Numero registro generale 14962/2024Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 8244/2026Data pubblicazione 02/04/20269.3. La notificazione dell’avviso, compiuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta, quindi,tardiva, perché effettuata oltre il termine - ex art. 1, comma 161, legge n.296/2006 - del 31/12/2018 (5 anni dal 31/12/2013).10. Resta, infine, assorbito il motivo di ricorso incidentale (noncondizionato) relativo alla regolazione delle spese giudiziali, stantel’avvenuta caducazione automatica del relativo capo, per effetto dellacassazione per la decisione di merito, ex art. 336 cod. proc. civ.11. Si impone, pertanto, in relazione ai motivi accolti, la cassazionedella sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinchéesamini il merito della causa, in applicazione dei su enunciati principi. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinto ilprimo ed assorbiti gli altri; accoglie per quanto di ragione il ricorsoincidentale condizionato e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Il Presidente