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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22431/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non emergono violazioni di legge né vizi motivazionali; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, pur non essendo necessario giustificare l'uso del potere discrezionale nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto, nel caso di specie, attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 2 e 3), che, nell'ipotesi in cui la parte interessata non deduca specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., una tale richiesta generica può ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non emergono violazioni di legge né vizi motivazionali; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, pur non essendo necessario giustificare l'uso del potere discrezionale nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto, nel caso di specie, attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 2 e 3), che, nell'ipotesi in cui la parte interessata non deduca specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., una tale richiesta generica può ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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