CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40757/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 settembre 2019 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in conseguenza della mancanza di alcuna interversione del possesso in quanto la persona offesa non avrebbe mai richiesto la restituzione dei beni in contestazione dovendosi anzi ritenere che la titolare del bene avesse espresso un tacito consenso l'appropriazione legittima dei beni de quibus richiedendone solo il corrispettivo in danaro. 2.2. Violazione di legge in conseguenza della mancata escussione del teste ammesso SANSO' Davide in quanto unico soggetto presente ai fatti. 2.3. Violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove e segnatamente mancata valutazione della non credibilità delle dichiarazioni del teste SANSO' Marcello in conseguenza del fatto che costui "ha riferito di non aver contabilizzato alcun compenso al Motta" con conseguente illiceità fiscale della condotta del teste medesimo. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria 12 ottobre 2021, il ricorrente ha ribadito le ragioni a fondamento del proprio ricorso rilevando come - non essendovi stata alcuna richiesta di restituzione - la persona offesa avrebbe prestato il consenso alla legittima acquisizione del bene da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che "nell'ipotesi di un contratto di vendita con patto di riservato dominio ex articolo 1523 c.c., ove l'acquirente, pur non adempiendo al contratto perché non paga le rate pattuite, si appropri della merce di cui ha il possesso non restituendola al legittimo proprietario, è configurabile il solo reato di appropriazione indebita (Sezione 2 Penale Sentenza del 19 febbraio 2010, n. 6947). Nel caso di specie, viene contestato al ricorrente il fatto di avere ceduto a terzi beni che non erano propri in quanto ricevuti con vendita con patto di riservato dominio e trasferiti in violazione di specifica clausola contrattuale prima del pagamento dell'ultima rata cui peraltro l'imputato stesso era rimasto inadempiente. Ne consegue che la contestazione comprende la violazione della specifica destinazione di scopo impressa dal proprietario al momento della consegna (Sez. 2, Sentenza n. 24857 del 21/04/2017 Rv. 270092 - 01) per come risultante dalla lettera dell'articolo 4 del contratto che vincolava le parti. Nessun dubbio può quindi aversi in ordine alla consumazione del reato e alla irrilevanza della presenza o meno di una specifica richiesta di restituzione da parte dell'avente diritto. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e comunque aspecifico in conseguenza del fatto che, da una parte, sussiste congrua motivazione da parte dei giudici del merito in ordine alla esclusione del teste citato ai sensi dell'articolo 507 cod proc pen in conseguenza della presenza di dichiarazioni specifiche da parte dello stesso imputato; dall'altra, la formulazione del ricorso non prende in considerazione l'effettiva motivazione utilizzata dai giudici del merito ai fini dell'esclusione del teste ma si richiama a profili del tutto diversi. 4. Il terzo motivo di ricorso risulta parimenti manifestamente infondato e aspecifico proprio in conseguenza della presenza di omologhe dichiarazioni da parte dell'imputato con cui egli stesso non si confronta nel redigere ricorso. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € :3000,00. 5.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21