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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 06456/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23292/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che si rappresenta e difendeed è presso di sé elettivamente domiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNIe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14629/2023depositata il 25/5/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Cass. sez.3, ord. 25 maggio 2023 n. 14629 ha dichiarato improcedibile ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - agente in proprio - avverso la sentenza n. 1539/2021, che la ricorrente aveva definito “non pubblicata ex art. 133 c.p.c.”, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione da lei proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’improcedibilità è stata dichiarata - come la stessa ordinanza rimarca nell’ incipit motivazionale - “per una pluralità di ragioni”, affiancandole pure, a pagina 5, l’inammissibilità, ancora per più ragioni, la prima delle quali si rinviene l’essersi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] costituita personalmente ex articolo 86 c.p.c. nonostante che, “per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori”.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato “REVOCAZIONE Atto INTRODUTTIVO in CORTE DI CASSAZIONE - istanze di incostituzionalità”.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono difesi.

La ricorrente ha pure in seguito depositato “istanze di incostituzionalità”.

Considerato che:

1. La ricorrente prende le mosse affermando che “non risulta oggi cassazionista”; prosegue poi argomentando assai ampiamente “sul diritto di agire nel presente giudizio per la tutela dei propri diritti” e successivamente sulla pretesa erroneità del contenuto dell’ordinanza impugnata.

Sulla stessa linea si è mantenuta nelle successive “istanze di incostituzionalità”.

2. A parte ogni altro profilo - tra cui il fatto che altre ragioni, oltre alla non qualità di cassazionista dell’attuale ricorrente, hanno condotto al disattendimento del ricorso ex articolo 360 c.p.c. nell’ordinanza qui impugnata -, deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto l’articolo 395 c.p.c. non è uno strumento per impugnare sotto il profilo di pretesa illegittimità costituzionale una pronuncia passata in giudicato di questa Suprema Corte, essendo utilizzabile specificamente ed esclusivamente per le fattispecie da esso indicate, uniche idonee, dunque, in questa sede a incidere in senso impugnatorio sull’antecedente pronuncia.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23292/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che si rappresenta e difendeed è presso di sé elettivamente domiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNIe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14629/2023depositata il 25/5/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Cass. sez.3, ord. 25 maggio 2023 n. 14629 ha dichiarato improcedibile ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - agente in proprio - avverso la sentenza n. 1539/2021, che la ricorrente aveva definito “non pubblicata ex art. 133 c.p.c.”, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione da lei proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’improcedibilità è stata dichiarata - come la stessa ordinanza rimarca nell’ incipit motivazionale - “per una pluralità di ragioni”, affiancandole pure, a pagina 5, l’inammissibilità, ancora per più ragioni, la prima delle quali si rinviene l’essersi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] costituita personalmente ex articolo 86 c.p.c. nonostante che, “per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori”. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato “REVOCAZIONE Atto INTRODUTTIVO in CORTE DI CASSAZIONE - istanze di incostituzionalità”. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono difesi. La ricorrente ha pure in seguito depositato “istanze di incostituzionalità”. Considerato che: 1. La ricorrente prende le mosse affermando che “non risulta oggi cassazionista”; prosegue poi argomentando assai ampiamente “sul diritto di agire nel presente giudizio per la tutela dei propri diritti” e successivamente sulla pretesa erroneità del contenuto dell’ordinanza impugnata. Sulla stessa linea si è mantenuta nelle successive “istanze di incostituzionalità”. 2. A parte ogni altro profilo - tra cui il fatto che altre ragioni, oltre alla non qualità di cassazionista dell’attuale ricorrente, hanno condotto al disattendimento del ricorso ex articolo 360 c.p.c. nell’ordinanza qui impugnata -, deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto l’articolo 395 c.p.c. non è uno strumento per impugnare sotto il profilo di pretesa illegittimità costituzionale una pronuncia passata in giudicato di questa Suprema Corte, essendo utilizzabile specificamente ed esclusivamente per le fattispecie da esso indicate, uniche idonee, dunque, in questa sede a incidere in senso impugnatorio sull’antecedente pronuncia. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2025
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