CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re generale dott.ssaCinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civiliXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, che ha concluso per l’inammissibilità oper il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civiliXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXX, che ha concluso per l’inammissibilità o per ilrigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 dicembre 2023, resa all’esito di rito abbreviato, ilTribunale di Rovigo, riconosciuta l’attenuante della minore gravità prevalentesulle aggravanti contestate, condannava XXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 4 direclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi del reato di cuiall’art. 609 bis cod. pen., fatti commessi in XXXXXXXXXXXXXXXX nel periodocompreso tra fine estate del 2019 e il 16 marzo 2020, rispettivamente in dannodi XXXXXXXXXXXXXX, classe 2006 (capo A) e di XXXXXXXXXXXX, classe 2007(capo B). XXXXXX veniva altresì condannato al risarcimento dei danni in favoredelle parti civili, risarcimento liquidato in via equitativa e definitiva in 5.000 eurociascuno in favore di XXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXX in proprio e in 10.000 eurociascuna in favore di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX.Con sentenza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Venezia, in parzialeriforma della pronuncia di primo grado, esclusa l’aggravante ex art. 61, n. 5,cod. pen., rideterminava la pena a carico dell’imputato in anni 2 e mesi 6 direclusione, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale.2. Avverso la sentenza della Corte di appello lagunare, XXXXXX, tramite ilsuo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando duemotivi.Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezzadell’imputato, osservando che i giudici di appello avrebbero omesso diconfrontarsi con i rilievi difensivi volti a rimarcare sia l’anomalia del ritardo dellaquerela, presentata dalla madre delle minori dopo oltre un anno dal raccontodegli abusi delle figlie, sia le contraddizioni tra le versioni di XXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXX rispetto all’epoca di rivelazione degli abusi, sia la mancatavalutazione di moventi alternativi in ragione dell’esistenza di dissidi di naturaeconomica tra l’imputato e il padre delle minori per lavori edili non pagati, a ciòaggiungendosi che da numerose sommarie informazioni è emerso come vi fosseda molte persone vicine alla famiglia XXXXXX la percezione di un’eccessivapresenza delle bambine XXXXXX presso il nucleo familiare XXXXXX, nonessendosi considerato che i rapporti tra le minori e la famiglia XXXXXX, da cheerano assidui e quotidiani, si sono interrotti bruscamente a causa del lockdowndel 2020, per cui è verosimile che la chiusura forzata dei rapporti di vicinatoabbia innescato nelle bambine meccanismi psicologici, anche inconsapevoli, diesclusione, di rifiuto e quindi di rabbia.Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 192, 392,3398 e 498 cod. proc. pen. ed è stata censurata la valutazione di attendibilitàdelle persone offese, non essendosi tenuto conto delle gravi violazioni nelprocesso di formazione della prova in ragione dell’utilizzo di domande suggestivee nocive sin dal primo ascolto del 22 luglio 2021, della conduzione suggestivadell’incidente probatorio e dell’avvenuta contaminazione del ricordo a causa dellapsicoterapia.2.1. Con memoria trasmessa il 1° maggio 2026, il difensore dell’imputato,avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento del ricorso2.2. Con memoria trasmessa il 6 maggio 2026, il difensore dell’imputato hasollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1 quater,della legge n. 354 del 1975 per contrasto con gli art. 3 e 27, terzo comma, Cost.,evidenziando che, pur avendo la Corte di appello rideterminato la pena in misurainferiore rispetto al primo grado, la posizione del ricorrente rimane soggetta alregime ostativo previsto dall’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del1975. Ciò comporta quindi che, in caso di rigetto del ricorso, l’ordine diesecuzione della pena non potrebbe essere sospeso dal Pubblico Ministero aisensi dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. Di conseguenza, ilricorrente dovrebbe fare immediato ingresso in un istituto penitenziario perscontare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Tanto premesso, si osserva cheil dubbio di costituzionalità trova fondamento nei principi affermati dalla CorteCostituzionale con la recentissima sentenza n. 68 del 5 maggio 2026, che hadichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis, comma 1-quater,nella parte in cui si applicava ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quatercod. pen. (atti sessuali con minorenne) cui sia stata riconosciuta l’attenuantedella minore gravità. La citata sentenza n. 68/2026 ha infatti censuratol’irragionevolezza intrinseca di un automatismo che presume una pericolosità taleda richiedere un anno di carcere obbligatorio, anche a fronte del riconoscimentogiudiziale di una "minore gravità" del fatto, la cui ratio è proprio quella ditemperare gli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, traloro assai differenziati. Le argomentazioni della Consulta sarebberointegralmente trasponibili al caso di specie, stante l’assoluta identità di ratio,ribadendosi in proposito che, nel caso, come quello di specie, di una condanna a2 anni e 6 mesi, imporre un anno di detenzione obbligatoria prima di poter solopresentare un’istanza significa, di fatto, vanificare il percorso rieducativo, che perpene brevi trova il suo ambiente più consono fuori dal carcere.2.3. Con ulteriore memoria trasmessa il 12 maggio 2026, il difensoredell’imputato, nel replicare alle conclusioni delle parti civili, ha insistitonell’accoglimento del ricorso.3. Con memorie trasmesse il 4 e il 13 maggio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Danzuso, difensore di fiducia delle parti civili XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXX,ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e per la conferma delle statuizionicivili.4. Con memorie trasmesse il 5 e il 13 maggio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Venturi, difensore delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, haconcluso per l’inammissibilità del ricorso e per la conferma delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazioneunitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, ritiene il Collegio che ilgiudizio di attendibilità delle persone offese e l’affermazione della responsabilitàpenale dell’imputato non presentano vizi di legittimità rilevabili in questa sede.Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sonodestinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionaleunitario, hanno operato un’attenta disamina del materiale probatorio acquisito,valorizzando in particolare (cfr. pag. 1 ss. della pronuncia di primo grado e pag.6 ss. della decisione impugnata) le dichiarazioni rese in sede di incidenteprobatorio da XXXXXXXXXXXXXX, classe 2006, e XXXXXXXXXXXX, classe 2007:all’escussione delle minori si perveniva dopo che la madre di costoro, XXXXXXXX,il 29 giugno 2021, si recava presso la Stazione dei Carabinieri diXXXXXXXXXXXXXXXX, per denunciare il suo vicino di casa XXXXXXXXXXXXX,accusato di aver molestato sessualmente le sue figlie minori, che consideravanol’imputato come uno zio.XXXXXXXXXXXX ha dunque riferito che una sera di autunno del 2019l’imputato, approfittando di un momento in cui erano rimasti soli sul divano, leaveva preso la mano per condurla sul suo pene, facendole subito il gesto del ditosulle labbra per invitarla a stare zitta. La minore ha precisato che XXXXXX l’haimportunata con palpeggiamenti anche nel periodo successivo all’autunno del2019, collocando l’ultimo episodio nel marzo 2020, allorquando ella si recò acasa dell’imputato per restituirgli l’asciugacapelli e XXXXXX le strinse il sederementre lei scendeva le scale.A sua volta, XXXXXXXXXXXXXX ha dichiarato di essere stata più volteimportunata dal ricorrente, il quale, in un’occasione, le infilò la mano sotto lamaglietta toccandole il seno; in un’altra occasione la fece sedere su di sétoccandole il seno e, in una terza occasione, mentre stavano giocando anascondino, le chiese se poteva toccarla, desistendo dalla condotta solo per ilrifiuto esplicito della minore.La madre di XXXXXXXX e XXXXXX è venuta a conoscenza di tali condotte il25 maggio 2020, allorquando la donna si accorse che XXXXXX piangeva atelefono con XXXXXXXXXXXXX (madre della sua amica XXXX), la quale riferì adXXXXXXXX che XXXXXX aveva raccontato alla figlia di essere stata molestata daXXXXXX. Ricevuta conferma dell’episodio da XXXXXX, la XXXXX ne parlò quindial marito XXXXXXXX e, a quel punto,XXXXXXXX scoppiò a piangere, riferendo diaver subito anche lei condotte simili.1.1. Orbene, all’esito di una disamina esauriente dell’intero compendioprobatorio, la narrazione di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX è stataritenuta credibile dai giudici di merito, dovendosi premettere che la ricostruzionefornita dalle persone offese è stata valutata, in primo e in secondo grado, nelsolco dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv.265104, SS.UU. n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 e Sez. 1, n. 29372 del24/06/2010, Rv. 248016), secondo cui, in tema di testimonianza, le dichiarazionidella persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, afondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previaverifica, più rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delledichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante edell’attendibilità intrinseca del suo racconto, con la precisazione che, qualorarisulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere inqualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, nondovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento dellanarrazione.Su questa falsariga, i giudici di merito hanno dunque rimarcato la linearitàdelle dichiarazioni delle persone offese, rivelatesi costanti, coerenti, nonparticolarmente enfatiche e sufficientemente precise nella descrizione degli abusisessuali, essendo stato sottolineato che il racconto di XXXXXXXX e XXXXXX nonè risultato seriamente smentito dalle prove addotte dalla difesa, mentre hatrovato indiretta conferma nelle dichiarazioni sostanzialmente convergenti (aparte lievi discrepanze su aspetti marginali della vicenda) di XXXXXXXXXXXXX edi XXXXXXXXXXXXXXXX, quest’ultima madre dell’amica di XXXXXX di nomeXXXXXX, le quali hanno assistito personalmente allo sconforto innescato nellevittime dal ricordo dei fatti.Quanto al ritardo della presentazione della denuncia (giugno 2021) rispettoalla conoscenza dei fatti (maggio 2020), lo stesso è stato ragionevolmentegiustificato dai genitori delle ragazzine avuto riguardo al timore che l’emersionepubblica della vicenda causasse ulteriore stress alle minori, risultando del restocoerente con tale spiegazione la scelta dei XXXXXX di interrompere i rapporti coni coniugi XXXXXX e di trasferirsi temporaneamente in XXXXXXX, ciò nellaprospettiva di scongiurare nuovi comportamenti molesti e di allontanare neltempo il ricordo delle vittime: la decisione di sporgere querela è invece maturataallorquando i genitori hanno preso atto, loro malgrado, del persistente malesseredelle figlie e della fallacia delle scelte conservative fino a quel momento adottato,non risultando provate eventuali ragioni di risentimento tali da rendere plausibilela tesi di una condotta ritorsiva, che peraltro sarebbe stata palesementesproporzionata rispetto ai dissapori dedotti e avrebbe comportato ilcoinvolgimento diretto delle figlie.1.2. In ordine poi alle violazioni procedimentali denunciate dalla difesa(invero in maniera non sufficientemente specifica), le stesse, sebbene in partericonosciute dai giudici di merito (ad esempio rispetto al fatto che le minori sonostate sentite due volte, la prima dinanzi ai Carabinieri, anziché una sola voltadirettamente in contraddittorio, e al fatto che al momento dell’incidenteprobatorio le minori avevano già iniziato una terapia di supporto psicologico),non sono state tuttavia ritenute idonee a inficiare le conclusioni raggiunte circa lacredibilità del racconto di XXXXXXXX e XXXXXX, conclusioni peraltro precedutedal richiamo alla perizia della dottoressa XXXXXXXXXX, che ha riconosciuto lacapacità delle minori di distinguere la realtà dalla fantasia e di saper elaborarespontaneamente i propri ricordi, risultando in tal senso l’impostazione dei giudicidi merito coerente con l’affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 3, n.15737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275863 e Sez. 3, n. 5754 del16/01/2014, Rv. 259133), secondo cui l’inosservanza dei criteri dettati dalla“Carta di Noto” non determina profili di nullità o di inutilizzabilità della prova,trattandosi di prescrizioni che non hanno carattere non tassativo e che si limitanoa fornire suggerimenti volti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni delminore e la protezione psicologica dello stesso, dovendosi in ogni caso ribadireche la prospettazione difensiva al riguardo non è sufficientemente specifica, nelsenso che non sono stati sufficientemente illustrati i riflessi in concreto delleeccepite violazioni formali sulla tenuta logica della motivazione riservata allavalutazione di attendibilità delle persone offese.1.3. In definitiva, in quanto fondata su argomentazioni razionali e coerenticon le fonti dimostrative acquisite, correttamente intese nel loro reale significatoe correlate in maniera non illogica, la valutazione sulla credibilità delle minoriXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX si sottrae alle censure difensive, con le quali sisollecita sostanzialmente una diversa e parziale lettura del materiale probatorio,operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare l’affermazionecostante della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparatoargomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito. Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dallasua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali e tali da imporre unadiversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che“attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.280747). È stato altresì precisato (cfr. in termini Sez. 3, n. 5602 del21/01/2021, Rv. 281647 – 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519),che il principio dell’ “oltre ragionevole dubbio", introdotto nell’art. 533 cod. proc.pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato dellaCorte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essereutilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternativedel medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalladifesa, una volta che tale duplicità sia stata, come appunto avvenuto nel caso dispecie, incontrovertibilmente esclusa.Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.2. Da ultimo, rileva il Collegio che la questione di legittimità costituzionalesollevata nei motivi aggiunti, al di là di ogni valutazione sulla sua fondatezza, siainammissibile in questa sede, posto che la norma sospettata di incostituzionalità,ossia l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, concerne non lafase della cognizione, ma quella dell’esecuzione, per cui è in quella sede cheeventualmente la questione dovrà essere affrontata, non potendosi sottacere delresto che la questione di legittimità costituzionale decisa con la sentenza n. 68del 2026 è stata appunto sollevata nell’ambito di un procedimento di esecuzione.3. In conclusione, stante la complessiva infondatezza delle doglianzesollevate, il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXX deve essere rigettato, daciò scaturendo la condanna del ricorrente sia al pagamento delle speseprocessuali, sia alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili, liquidate nei modi e nei termini di cui aldispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro4117,10, in favore di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX, oltre accessori dilegge, ed in complessivi euro 4117,10, in favore di XXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXX, oltre accessori di legge.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.