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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34658/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza adeguatamente confutata e generico in quanto non prende in esame e confuta con adeguatezza la precisa motivazione resa sullo stesso motivo dalla Corte territoriale che ha ben rappresentato la non scarsa offensività della condotta della ricorrente che si era allontanata dalla comunità in tempo di notte per recarsi al centro di Bologna - ove veniva rintracciata in stato di ubriachezza -, nonostante le fosse consentita una maggiore libertà di spostamento all'interno di più estesi e meno angusti spazi comuni e, se del caso, rivolgersi agli operatori per risolvere eventuali problematiche sorte con gli ospiti della stessa struttura; rilevato che di analoga sterile riproduttività soffre il motivo con cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena negata per ragioni eminentemente ostative alla luce della preclusione normativa e per la non positiva prognosi di recidiva adeguatamente motivata facendo riferimento alla consistenza dei reati in precedenza contestati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza adeguatamente confutata e generico in quanto non prende in esame e confuta con adeguatezza la precisa motivazione resa sullo stesso motivo dalla Corte territoriale che ha ben rappresentato la non scarsa offensività della condotta della ricorrente che si era allontanata dalla comunità in tempo di notte per recarsi al centro di Bologna - ove veniva rintracciata in stato di ubriachezza -, nonostante le fosse consentita una maggiore libertà di spostamento all'interno di più estesi e meno angusti spazi comuni e, se del caso, rivolgersi agli operatori per risolvere eventuali problematiche sorte con gli ospiti della stessa struttura; rilevato che di analoga sterile riproduttività soffre il motivo con cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena negata per ragioni eminentemente ostative alla luce della preclusione normativa e per la non positiva prognosi di recidiva adeguatamente motivata facendo riferimento alla consistenza dei reati in precedenza contestati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 34658/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris