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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 25799/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; letta la memoria del difensore, che ha concluso per la sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 19/01/2024 il Tribunale di Livorno aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, la misura cautelare degli arresti domiciliari avendo ravvisato gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Livorno il 17 gennaio 2024.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché difetto di motivazione o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari, in violazione della norma di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nonché in relazione alla mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa in violazione della norma di cui all'art. 292, comma 2 lett. c -bis), cod. proc. pen.

Secondo la difesa, il Tribunale ha trascurato di valutare la personalità dell'indagato alla luce del fatto che non fosse alla guida del veicolo sul quale era trasportata la sostanza stupefacente e che è stato tratto in arresto per l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, T.U.

Stup.

Il Tribunale ha trascurato di prendere in esame gli ulteriori elementi forniti dalla difesa, ossia che [OSCURATO:PERSONA] è sposato con cittadina italiana, che entrambi vivono in un immobile sito in Collesalvetti e che la moglie dello Zouabi svolge attività lavorativa da cui percepisce redditi destinati al nucleo familiare.

Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare, in violazione della norma di cui all'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Nell'ordinanza è omessa ogni valutazione in ordine all'effettiva possibilità che con la sentenza di merito l'indagato possa ottenere la sospensione condizionale della pena sia perché è stato tratto in arresto per la violazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U.

Stup. sia perché si tratta di persona incensurata, per cui sarebbe stato necessario verificare la futura concedibilità della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.4.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l'intervenuta sostituzione della misura cautelare concludendo per la sopravvenuta carenza di interesse.

5. Risulta dagli atti che con provvedimento in data 6 marzo 2024 il Tribunale monocratico di Livorno ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

È, dunque, sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente.

Giova ricordare, in proposito, che la facoltà di attivare i procedimenti di impugnazione è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269).

Situazione che, pur sussistente alla data di deposito del ricorso, è venuta meno alla data di sostituzione della misura detentiva con misura cautelare non detentiva.

6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna condanna al pagamento di spese e sanzioni in ragione della sussistenza dell'interesse al momento della presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravven

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; letta la memoria del difensore, che ha concluso per la sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 19/01/2024 il Tribunale di Livorno aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, la misura cautelare degli arresti domiciliari avendo ravvisato gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Livorno il 17 gennaio 2024. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché difetto di motivazione o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari, in violazione della norma di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nonché in relazione alla mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa in violazione della norma di cui all'art. 292, comma 2 lett. c -bis), cod. proc. pen. Secondo la difesa, il Tribunale ha trascurato di valutare la personalità dell'indagato alla luce del fatto che non fosse alla guida del veicolo sul quale era trasportata la sostanza stupefacente e che è stato tratto in arresto per l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. Stup. Il Tribunale ha trascurato di prendere in esame gli ulteriori elementi forniti dalla difesa, ossia che [OSCURATO:PERSONA] è sposato con cittadina italiana, che entrambi vivono in un immobile sito in Collesalvetti e che la moglie dello Zouabi svolge attività lavorativa da cui percepisce redditi destinati al nucleo familiare. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare, in violazione della norma di cui all'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Nell'ordinanza è omessa ogni valutazione in ordine all'effettiva possibilità che con la sentenza di merito l'indagato possa ottenere la sospensione condizionale della pena sia perché è stato tratto in arresto per la violazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. sia perché si tratta di persona incensurata, per cui sarebbe stato necessario verificare la futura concedibilità della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l'intervenuta sostituzione della misura cautelare concludendo per la sopravvenuta carenza di interesse. 5. Risulta dagli atti che con provvedimento in data 6 marzo 2024 il Tribunale monocratico di Livorno ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È, dunque, sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente. Giova ricordare, in proposito, che la facoltà di attivare i procedimenti di impugnazione è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Situazione che, pur sussistente alla data di deposito del ricorso, è venuta meno alla data di sostituzione della misura detentiva con misura cautelare non detentiva. 6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna condanna al pagamento di spese e sanzioni in ragione della sussistenza dell'interesse al momento della presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravven
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