CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 31664/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11644-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso - con troricorrente — R.G. 11644/2019 avverso la sentenza n. della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 3/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Sora propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 193/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica TARSU/TIA 2008; la contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 70 e 71 D.Lgs. n. 507/1993, art. 1, comma 161, L. n. 296/2006) per avere la CTR accolto l'impugnazione, ritenendo verificata la decadenza dell'ente impositore sul presupposto che l'occupazione degli immobili, soggetti a tassazione, fosse avvenuta nell'annualità precedente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) a quella indicata nell'avviso di accertamento (2008); 1.2. va premesso che l'art. 1, comma 161 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 296 prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»; 1.3. tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato l'art. 1, comma 172 L. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.1. D.Igs 507/93 che prevedeva il termine R.G. 11644/2019 triennale di decadenza, ed il comma 171 del medesimo art. 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 10 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria; 1.4. l'art. 70, comma 1, D.Lgs 507/93 prevede che «i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune»; 1.5. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 20797/2016) occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva, in quanto nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo; 1.6. la chiara interpretazione del dettato normativa non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati; 1.7. pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno in corso, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo e tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque nella applicazione del c.d. doppio binario; 1.8. nel caso di specie, come riportato nella sentenza impugnata, l'occupazione dell'immobile da parte della contribuente risultava aver avuto inizio il 17.1.2007, mentre l'avviso di accertamento era stato spedito in data 11.12.2014; 1.9. la sentenza impugnata, avendo rilevato la decadenza del Comune rispetto all'atto impositivo spedito quando era già decorso il quinquennio dal 2008, è conforme al superiore principio, onde va esente da censura; 2. ne consegue il rigetto del ricorso;R.G. 11644/2019 3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che li quida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della le gge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consi glio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tribut ria, in data 3.2.2021. Il Presidente D