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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:48
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del presidente della Corte 25 gennaio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio [causa C‑463/07 P(I)] «[OSCURATO:PERSONA] – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia»

1. Procedura – Intervento – Presupposti di ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 5 e 6)

2. Procedura – Prova – Onere della prova – Obbligo di provare fatti notori – Insussistenza (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 9)

3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 11)

4. [OSCURATO:PERSONA] – Produzione di nuovi elementi probatori – Irricevibilità (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 12)

5. Procedura – Equiparazione di enti infra‑statali agli Stati membri – Esclusione (v. punto 15) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Presidente della Seconda Sezione) 4 settembre 2007, causa T‑408/06, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, che ha respinto un’istanza d’intervento nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1) [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente della Corte 25 gennaio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio [causa C‑463/07 P(I)] «[OSCURATO:PERSONA] – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia» 1. Procedura – Intervento – Presupposti di ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 5 e 6) 2. Procedura – Prova – Onere della prova – Obbligo di provare fatti notori – Insussistenza (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 9) 3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 11) 4. [OSCURATO:PERSONA] – Produzione di nuovi elementi probatori – Irricevibilità (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 12) 5. Procedura – Equiparazione di enti infra‑statali agli Stati membri – Esclusione (v. punto 15) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Presidente della Seconda Sezione) 4 settembre 2007, causa T‑408/06, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, che ha respinto un’istanza d’intervento nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1) [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris