Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27827/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. 624 2 / 202 3 r.g. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Trieste, alla [OSCURATO:PERSONA] degli Abruzzi n. 2, in persona dei legali rappresentanti pro temporeAvv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6. –controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Cagliari, al viale Bonaria n. 33, in persona del p residente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano , al [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimat e - al qualerisultano abbinat i quello di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 326. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6. –controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimate - equello di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ercole e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] presso lo [OSCURATO:PERSONA]Ercole in Roma, alla via in Arcione n. 71. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6. –controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimate - avverso la sentenza, n. cron. 278/2023, dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato, Uni c redit s .p. a . citò l’I.C.S. – Istituto per il [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, anche, breviter , I.C.S.) , in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, nonché i medesimi Commissari straordinari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessio in proprio, e, ancora, [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a ., [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. edIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., innanzi al Tribunale di Roma chiedendo che venisse pronunciato l’annullamento, ex artt. 2388 e 2377 c od . c iv . , ovvero dichiarata la nullità, ex art. 2379 c od . c iv ., della delibera n. 424 del 13 settembre 2013, con la quale i Commissari straordinari dell’I.C.S. avevano annullato le precedenti delibere di distribuzione degli utili per gli esercizi dal 2005 al 2010.A sostegno di tali istanze espose che: i) in base alla normativa vigente,l’I.C.S. era ente pubblico economico, esercente impresa creditizia ed operante in regime di diritto privato, rientrante nel novero delle “Banche pubbliche residue” ex art. 151 del d . l gs. n. 385/1993 e, pertanto, assoggettato alla disciplina di cui al T.U.B.; ii) la trasformazione dell’I.C.S. in società per azioni non aveva avuto luogo solo per la difficoltà di individuare il soggetto cui “riferire” uno dei fondi ricompresi nel patrimonio di detto Istituto, ovvero il cd.

Fondo ex lege n. 50/83, alimentato da un’aliquota sugli incassi lordi dei concorsi pronostici gestiti dal CONI; iii ) il capitale dell’I.C.S. era suddiviso in quote, riferibili ad essa istante ed alle varie società ed Istituti di credito convenuti; iv) con legge n. 350/2003, art. 14, comma 14, era stato disposto che, con direttive impartite dal Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA], di concerto con il Ministro dell’Economia, si facesse luogo alla “riforma” dell’I.C.S., prevedendosi, in particolare, modifiche dello Statuto finalizzate adassicurare una rappresentanza delle Regioni negli organi di tale Istituto, nonché a disciplinare “le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell’Istituto medesimo” nel rispetto della “sana e prudente gestione” richiesta dall’art. 56 T.U.B.per le aziende di credito; v) in ossequio alle menzionate previsioni normative , il Ministero dell’Economia, il 14 dicembre 2004, aveva emanato le direttive di competenza e, quindi, il 4agosto 2005, era stato approvato il nuovo Statuto dell’I.C.S., in sostituzione del precedente risalente all’anno 2002; vi) insorti contrasti in merito alla composizione del consiglio di a mministrazione dell’I.C.S., detto Istituto, su proposta della Banca d’Italia, era stato posto in amministrazione straordinaria, exart. 70, comma 1, lett. a), del T.U.B., con decreto del Ministero dell’Economia del 28novembre 2011; vii) i Commissari straordinari nominati, sebbene incaricati della mera risoluzione delle problematiche connesse alla composizione dell’organo amministrativo, avevano proposto alle Autorità governative di vigilanza l’annullamento dello Statuto del 2005 e delle delibere di distribuzione degli utili adottate in forza di esso, assumendone l’illegittimità.

Atale segnalazione aveva fatto seguito l’avvio di un procedimento in autotutela ex art. 21 - nonies della legge n. 241/1990, definito con l’adozione del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 avente ad oggetto l’annullamento, tra l’altro, del decreto di approvazione dello Statuto dell’I.C.S. del 4 agosto 2005; viii ) questo provvedimento di annullamento era stato prontamente impugnato innanzi al TAR Lazio da essa attrice e da altri Istituti di credito “partecipanti”; ix) nelle more, tuttavia, i Commissari straordinari avevano dato l’avvio ad un ulteriore procedimento per l’annullamento d’ufficio delle delibere di approvazione dei bilanci e di distribuzione degli utili adottate dal consiglio di amministrazione dell’I.C.S. per gli esercizi dal 2005 al 2010, all’esito del quale, senza tenere in alcun conto le ragioni e contestazioni formalizzate dagli Istituti di credito “partecipanti”, i medesimi Commissari, con delibera n. 424 del 13 settembre 2013, avevano annullato le suddettedelibere di approvazione dei bilanci e di distribuzione degli utili, provvedendo a rideterminare gli utili distribuibili in applicazione dell’art. 31 del “reviviscente Statuto del 2002”; x) anche tale delibera dei Commissari straordinari era stata impugnata innanzi al TAR Lazio; xi ) la citata delibera n. 424 del 13 settembre 2013 era illegittima perchéadottata sull’erroneo presupposto che le delibere di distribuzione degli utili fossero atti amministrativi, passibili di annullamento in autotutela, mentre, in realtà, tanto le delibere annullate quanto i susseguenti atti di rideterminazione degli utili distribuibili erano null’altro che negozi di diritto privato, assoggettati alle regole del diritto societario.

1.1. Instauratosi il contraddittorio , si costitu ì l’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA], che, in via preliminare, eccepì, tra l’altro,il difetto di giurisdizione del tribunale adito , in favore del Giudice amministrativo , e la “litispendenza/continenza”, evidenziando che, sia presso il menzionato tribunale che innanzi a diversi u ffici giudiziari, risultavano pendenti altri giudizi nei quali gli Istituti di credito parti del presente procedimento avevano richiesto, in forma di domanda o di eccezione riconvenzionale, l’accertamento della invalidità della delibera n. 424 del 13.09.2013.

Dedusse, poi, che: i) anche a voler ritenere astrattamente fruibili, per l’impugnazione della delibera predetta, i rimedi di cui agli artt.2388, 2377 e 2379 cod. c iv ., l’azione in concreto promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. doveva considerarsi inammissibile, atteso che detta società attrice era priva dei requisiti di legittimazione attiva previsti dalle norme citate; ii) comunque, il provvedimento censurato in nessun caso poteva qualificarsi come deliberazione assembleare impugnabile exart. 2377 e 2379 c.c..

Contestò, infine, nel merito le ragioni e doglianze svolte dalla controparte.

1.1.1. Si costituirono, inoltre, i Commissari straordinari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessio – convenuti anche in proprio – i quali, in via preliminare, eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’impugnazione in concreto proposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] , poi, che, anche a voler ritenere che l’attrice avesse inteso far valere la loro responsabilità per le determinazioni assunte nell’espletamento dei compiti di pertinenza, una tale azione doveva considerarsi in ogni caso improponibile perché non sorretta dall’autorizzazione prevista e prescritta dall’art. 72, comma 9, del d . l gs. n. 385/1993.

In via gradata , eccepi rono: i ) la litispendenza, evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già impugnato innanzi al [OSCURATO:PERSONA] la delibera n. 424 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tale procedimento, preventivamente introdotto, era ancora pendente; ii) il difetto di giurisdizione del tribunale adito, in favore del Giudice amministrativo; iii) la decadenza di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’azione ex art. 2388 c od . c iv ., sul rilievo che l a loro impugnazione risultava promossa dopo il decorso del termine di giorni novanta.Infine, contestarononel merito le ragioni e domande di parte attrice.

1.1.2. Con distinte comparse, si costitui rono pure [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. edAssicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]., che aderirono alle domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’I.C.S.

1.1.3. Rimasero contumaci, invece, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. edIntesa [OSCURATO:SOCIETA].

1.2. Nella pendenza del giudizio,fudefinito in primo grado –con sentenza n. 5204/2014 –il procedimento promosso innanzi al TAR Lazio avverso il d.m. del 6 marzo 2013, di annullamento, ex art. 21 - nonies della legge n. 241/1990, del decreto di approvazione dello Statuto dell'I.C.S. del 4agosto 2005; taledecisione – di rigetto della spiegata domanda di annullamento del menzionato d.m.– fu impugnata innanzi al Consiglio di Stato.

1.3. Con sentenza parziale del 27 maggio 2015, n. 11714, il tribunale capitolino, inter alia, rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’I.C.S. e, con separata ordinanza in pari data,dispose la sospensione del giudizio fino alla definizione – con sentenza passata in giudicato – del procedimento pendente innanzi al Giudice amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione del decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

1.4. All’esito della definizione del procedimento testé indicato,–e, quindi, venuta meno la causa di sospensione –[OSCURATO:SOCIETA] s .p. a. riassunse il giudizio ed il tribunale, con sentenza definitiva del 30 ottobre 2018, n. 20829, respinsele domande volte alla declaratoria della invalidità della delibera n. 424 assunta dai Commissari straordinari dell’I.C.S. ed alla consequenziale declaratoria della piena legittimità delle delibere di distribuzione degli utili oggetto della citata delibera n. 424, con ogni conseguenza di legge.

Disattese, inoltre, la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . diretta ad ottenere l’accertamento del suo diritto di trattenere in ogni caso i dividendi distribuiti daI.C.S. per gli esercizi 2005 - 2010, anche in applicazione dello Statuto entrato in vigore nel 2002, previa eventuale conversione delle deliberazioni assunte e contestate dall'I.C.S.

2. Contro queste statuizioni promosse gravame principale U nicredit s.p.a., al quale resistettero l’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ciascuno di essi proponendo anche un proprio appello incidentale.

Rimasero contumaci, invece, Sport e Salutes.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Con sentenza del 13 gennaio 2023, n. 278, pronunciata ex art. 281- sexies cod. proc. civ., la Corte di appello di Roma: i) rigettò l’impugnazione principale di Unicredits.p.a., cui avevano aderito , con gravame incidentale , [OSCURATO:PERSONA] dei P aschi di S iena s .p. a . e d [OSCURATO:PERSONA] s .p. a. ; ii ) respinse l’appello incidentale di I.C.S. - Istituto per il [OSCURATO:PERSONA]; iii) dichiarò inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente al quinto motivo; iv)confermò la sentenza del Tribunale di Roma impugnata .

3. Avverso questasentenza sono stati proposti tre autonomi ricorsi da parte di: i) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidato a due motivi , al quale hanno resistito, con separati controricorsi, l’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuto Istituto per il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha promosso anche ricorso incidentale recante cinque motivi, a sua volta resistiti con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dall’Istituto predetto.

Sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari della notificazione di detto ricorso; ii)[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., concinque motivi , al quale ha re sistito esclusivamente l’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari della notificazione di talericorso; iii ) [OSCURATO:SOCIETA]., con quattro motivi, anch’esso resistito solo dall’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti intimati tutti gli altri destinatari della sua notificazione.

3.1. Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. e, nella propria, [OSCURATO:SOCIETA]. ha segnalato la pendenza, dinanzi a questa stessa sezione, del giudizio n.r.g. 7266/2024, non ancora fissato, connesso al presenteper le ragioni ivi puntualmente indicate, ed ha chiesto, in via preliminare, il rinvio di questoprocedimento al fine di riunirlo con quello da ultimo indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale, va disposta la riunione, exart. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello diRoma, n. 278 /20 2 3 , da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (con quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].

2. Ancor prima della descrizione dei motivi in ciascuno di essi prospettati, poi, appare opportuno rinviare l’odierno procedimentoa nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione contestualmente a quello n.r.g. 7266/2024, ancora non fissato, connesso al presenteper le ragioni puntualmente indicate nella memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. di [OSCURATO:SOCIETA]. del 20 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corte,disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello di Roma,n. 278/2023, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (con quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., rinvia l’odierno procedimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. 624 2 / 202 3 r.g. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Trieste, alla [OSCURATO:PERSONA] degli Abruzzi n. 2, in persona dei legali rappresentanti pro temporeAvv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6. –controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Cagliari, al viale Bonaria n. 33, in persona del p residente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano , al [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimat e - al qualerisultano abbinat i quello di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 326. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6. –controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimate - equello di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ercole e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] presso lo [OSCURATO:PERSONA]Ercole in Roma, alla via in Arcione n. 71. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6. –controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimate - avverso la sentenza, n. cron. 278/2023, dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato, Uni c redit s .p. a . citò l’I.C.S. – Istituto per il [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, anche, breviter , I.C.S.) , in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, nonché i medesimi Commissari straordinari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessio in proprio, e, ancora, [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a ., [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. edIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., innanzi al Tribunale di Roma chiedendo che venisse pronunciato l’annullamento, ex artt. 2388 e 2377 c od . c iv . , ovvero dichiarata la nullità, ex art. 2379 c od . c iv ., della delibera n. 424 del 13 settembre 2013, con la quale i Commissari straordinari dell’I.C.S. avevano annullato le precedenti delibere di distribuzione degli utili per gli esercizi dal 2005 al 2010.A sostegno di tali istanze espose che: i) in base alla normativa vigente,l’I.C.S. era ente pubblico economico, esercente impresa creditizia ed operante in regime di diritto privato, rientrante nel novero delle “Banche pubbliche residue” ex art. 151 del d . l gs. n. 385/1993 e, pertanto, assoggettato alla disciplina di cui al T.U.B.; ii) la trasformazione dell’I.C.S. in società per azioni non aveva avuto luogo solo per la difficoltà di individuare il soggetto cui “riferire” uno dei fondi ricompresi nel patrimonio di detto Istituto, ovvero il cd. Fondo ex lege n. 50/83, alimentato da un’aliquota sugli incassi lordi dei concorsi pronostici gestiti dal CONI; iii ) il capitale dell’I.C.S. era suddiviso in quote, riferibili ad essa istante ed alle varie società ed Istituti di credito convenuti; iv) con legge n. 350/2003, art. 14, comma 14, era stato disposto che, con direttive impartite dal Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA], di concerto con il Ministro dell’Economia, si facesse luogo alla “riforma” dell’I.C.S., prevedendosi, in particolare, modifiche dello Statuto finalizzate adassicurare una rappresentanza delle Regioni negli organi di tale Istituto, nonché a disciplinare “le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell’Istituto medesimo” nel rispetto della “sana e prudente gestione” richiesta dall’art. 56 T.U.B.per le aziende di credito; v) in ossequio alle menzionate previsioni normative , il Ministero dell’Economia, il 14 dicembre 2004, aveva emanato le direttive di competenza e, quindi, il 4agosto 2005, era stato approvato il nuovo Statuto dell’I.C.S., in sostituzione del precedente risalente all’anno 2002; vi) insorti contrasti in merito alla composizione del consiglio di a mministrazione dell’I.C.S., detto Istituto, su proposta della Banca d’Italia, era stato posto in amministrazione straordinaria, exart. 70, comma 1, lett. a), del T.U.B., con decreto del Ministero dell’Economia del 28novembre 2011; vii) i Commissari straordinari nominati, sebbene incaricati della mera risoluzione delle problematiche connesse alla composizione dell’organo amministrativo, avevano proposto alle Autorità governative di vigilanza l’annullamento dello Statuto del 2005 e delle delibere di distribuzione degli utili adottate in forza di esso, assumendone l’illegittimità. Atale segnalazione aveva fatto seguito l’avvio di un procedimento in autotutela ex art. 21 - nonies della legge n. 241/1990, definito con l’adozione del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 avente ad oggetto l’annullamento, tra l’altro, del decreto di approvazione dello Statuto dell’I.C.S. del 4 agosto 2005; viii ) questo provvedimento di annullamento era stato prontamente impugnato innanzi al TAR Lazio da essa attrice e da altri Istituti di credito “partecipanti”; ix) nelle more, tuttavia, i Commissari straordinari avevano dato l’avvio ad un ulteriore procedimento per l’annullamento d’ufficio delle delibere di approvazione dei bilanci e di distribuzione degli utili adottate dal consiglio di amministrazione dell’I.C.S. per gli esercizi dal 2005 al 2010, all’esito del quale, senza tenere in alcun conto le ragioni e contestazioni formalizzate dagli Istituti di credito “partecipanti”, i medesimi Commissari, con delibera n. 424 del 13 settembre 2013, avevano annullato le suddettedelibere di approvazione dei bilanci e di distribuzione degli utili, provvedendo a rideterminare gli utili distribuibili in applicazione dell’art. 31 del “reviviscente Statuto del 2002”; x) anche tale delibera dei Commissari straordinari era stata impugnata innanzi al TAR Lazio; xi ) la citata delibera n. 424 del 13 settembre 2013 era illegittima perchéadottata sull’erroneo presupposto che le delibere di distribuzione degli utili fossero atti amministrativi, passibili di annullamento in autotutela, mentre, in realtà, tanto le delibere annullate quanto i susseguenti atti di rideterminazione degli utili distribuibili erano null’altro che negozi di diritto privato, assoggettati alle regole del diritto societario. 1.1. Instauratosi il contraddittorio , si costitu ì l’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA], che, in via preliminare, eccepì, tra l’altro,il difetto di giurisdizione del tribunale adito , in favore del Giudice amministrativo , e la “litispendenza/continenza”, evidenziando che, sia presso il menzionato tribunale che innanzi a diversi u ffici giudiziari, risultavano pendenti altri giudizi nei quali gli Istituti di credito parti del presente procedimento avevano richiesto, in forma di domanda o di eccezione riconvenzionale, l’accertamento della invalidità della delibera n. 424 del 13.09.2013. Dedusse, poi, che: i) anche a voler ritenere astrattamente fruibili, per l’impugnazione della delibera predetta, i rimedi di cui agli artt.2388, 2377 e 2379 cod. c iv ., l’azione in concreto promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. doveva considerarsi inammissibile, atteso che detta società attrice era priva dei requisiti di legittimazione attiva previsti dalle norme citate; ii) comunque, il provvedimento censurato in nessun caso poteva qualificarsi come deliberazione assembleare impugnabile exart. 2377 e 2379 c.c.. Contestò, infine, nel merito le ragioni e doglianze svolte dalla controparte. 1.1.1. Si costituirono, inoltre, i Commissari straordinari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessio – convenuti anche in proprio – i quali, in via preliminare, eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’impugnazione in concreto proposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] , poi, che, anche a voler ritenere che l’attrice avesse inteso far valere la loro responsabilità per le determinazioni assunte nell’espletamento dei compiti di pertinenza, una tale azione doveva considerarsi in ogni caso improponibile perché non sorretta dall’autorizzazione prevista e prescritta dall’art. 72, comma 9, del d . l gs. n. 385/1993. In via gradata , eccepi rono: i ) la litispendenza, evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già impugnato innanzi al [OSCURATO:PERSONA] la delibera n. 424 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tale procedimento, preventivamente introdotto, era ancora pendente; ii) il difetto di giurisdizione del tribunale adito, in favore del Giudice amministrativo; iii) la decadenza di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’azione ex art. 2388 c od . c iv ., sul rilievo che l a loro impugnazione risultava promossa dopo il decorso del termine di giorni novanta.Infine, contestarononel merito le ragioni e domande di parte attrice. 1.1.2. Con distinte comparse, si costitui rono pure [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. edAssicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]., che aderirono alle domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’I.C.S. 1.1.3. Rimasero contumaci, invece, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. edIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2. Nella pendenza del giudizio,fudefinito in primo grado –con sentenza n. 5204/2014 –il procedimento promosso innanzi al TAR Lazio avverso il d.m. del 6 marzo 2013, di annullamento, ex art. 21 - nonies della legge n. 241/1990, del decreto di approvazione dello Statuto dell'I.C.S. del 4agosto 2005; taledecisione – di rigetto della spiegata domanda di annullamento del menzionato d.m.– fu impugnata innanzi al Consiglio di Stato. 1.3. Con sentenza parziale del 27 maggio 2015, n. 11714, il tribunale capitolino, inter alia, rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’I.C.S. e, con separata ordinanza in pari data,dispose la sospensione del giudizio fino alla definizione – con sentenza passata in giudicato – del procedimento pendente innanzi al Giudice amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione del decreto interministeriale del 6 marzo 2013. 1.4. All’esito della definizione del procedimento testé indicato,–e, quindi, venuta meno la causa di sospensione –[OSCURATO:SOCIETA] s .p. a. riassunse il giudizio ed il tribunale, con sentenza definitiva del 30 ottobre 2018, n. 20829, respinsele domande volte alla declaratoria della invalidità della delibera n. 424 assunta dai Commissari straordinari dell’I.C.S. ed alla consequenziale declaratoria della piena legittimità delle delibere di distribuzione degli utili oggetto della citata delibera n. 424, con ogni conseguenza di legge. Disattese, inoltre, la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . diretta ad ottenere l’accertamento del suo diritto di trattenere in ogni caso i dividendi distribuiti daI.C.S. per gli esercizi 2005 - 2010, anche in applicazione dello Statuto entrato in vigore nel 2002, previa eventuale conversione delle deliberazioni assunte e contestate dall'I.C.S. 2. Contro queste statuizioni promosse gravame principale U nicredit s.p.a., al quale resistettero l’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ciascuno di essi proponendo anche un proprio appello incidentale. Rimasero contumaci, invece, Sport e Salutes.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Con sentenza del 13 gennaio 2023, n. 278, pronunciata ex art. 281- sexies cod. proc. civ., la Corte di appello di Roma: i) rigettò l’impugnazione principale di Unicredits.p.a., cui avevano aderito , con gravame incidentale , [OSCURATO:PERSONA] dei P aschi di S iena s .p. a . e d [OSCURATO:PERSONA] s .p. a. ; ii ) respinse l’appello incidentale di I.C.S. - Istituto per il [OSCURATO:PERSONA]; iii) dichiarò inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente al quinto motivo; iv)confermò la sentenza del Tribunale di Roma impugnata . 3. Avverso questasentenza sono stati proposti tre autonomi ricorsi da parte di: i) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidato a due motivi , al quale hanno resistito, con separati controricorsi, l’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuto Istituto per il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha promosso anche ricorso incidentale recante cinque motivi, a sua volta resistiti con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dall’Istituto predetto. Sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari della notificazione di detto ricorso; ii)[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., concinque motivi , al quale ha re sistito esclusivamente l’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari della notificazione di talericorso; iii ) [OSCURATO:SOCIETA]., con quattro motivi, anch’esso resistito solo dall’Istituto per il [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti intimati tutti gli altri destinatari della sua notificazione. 3.1. Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. e, nella propria, [OSCURATO:SOCIETA]. ha segnalato la pendenza, dinanzi a questa stessa sezione, del giudizio n.r.g. 7266/2024, non ancora fissato, connesso al presenteper le ragioni ivi puntualmente indicate, ed ha chiesto, in via preliminare, il rinvio di questoprocedimento al fine di riunirlo con quello da ultimo indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, va disposta la riunione, exart. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello diRoma, n. 278 /20 2 3 , da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (con quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ancor prima della descrizione dei motivi in ciascuno di essi prospettati, poi, appare opportuno rinviare l’odierno procedimentoa nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione contestualmente a quello n.r.g. 7266/2024, ancora non fissato, connesso al presenteper le ragioni puntualmente indicate nella memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. di [OSCURATO:SOCIETA]. del 20 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corte,disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello di Roma,n. 278/2023, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (con quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., rinvia l’odierno procedimen
Sentenza Cassazione n. 27827/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris