CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31456/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ambedue i ricorsi, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti della lieve entità introdotte dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023 in ordine, rispettivamente, ai reati di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pagg. 11 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 12 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili e superano anche le obiezioni contenute nelle memorie depositate; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ky/ P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.