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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 06014/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 cod. pen.

Ritenuto che entrambi i ricorsi, costituiti da un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati, sono generici in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., dal momento che hanno seguito un proprio approccio critico omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata, e, inoltre, in quanto sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato su numerosi elementi probatori, così come riscontrabile a pag. 5 della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il ConsiqJ4e.re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 cod. pen. Ritenuto che entrambi i ricorsi, costituiti da un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati, sono generici in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., dal momento che hanno seguito un proprio approccio critico omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata, e, inoltre, in quanto sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato su numerosi elementi probatori, così come riscontrabile a pag. 5 della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il ConsiqJ4e.re
Sentenza Cassazione n. 06014/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris