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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 41343/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di MONZAcbta_av.m.isa_alle pjuti;.25 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Monza il 26 gennaio 2024 ha applicato allo stesso, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 25 gennaio 2024, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta difetto di motivazione sia sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto sia sotto quello della omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Le doglianze non possono trovare ingresso in questa sede.

Infatti, «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, tra le numerose, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023).

Ma nel caso di specie eventuali errori di qualificazione, nemmeno illustrati nel ricorso, non risultano evidenti con immediatezza e senza margini di opinabilità.

Inoltre, poiché «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27710).

Nel caso in questione, tuttavia, non appare evidente l'esistenza di una causa di necessario proscioglimento dell'imputato.

Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di MONZAcbta_av.m.isa_alle pjuti;.25 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Monza il 26 gennaio 2024 ha applicato allo stesso, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 25 gennaio 2024, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta difetto di motivazione sia sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto sia sotto quello della omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Le doglianze non possono trovare ingresso in questa sede. Infatti, «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, tra le numerose, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). Ma nel caso di specie eventuali errori di qualificazione, nemmeno illustrati nel ricorso, non risultano evidenti con immediatezza e senza margini di opinabilità. Inoltre, poiché «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27710). Nel caso in questione, tuttavia, non appare evidente l'esistenza di una causa di necessario proscioglimento dell'imputato. Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 sett
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