CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento della sentenza impugnata sulla statuizione di confisca per [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] proposta dal difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, per quel che qui rileva, esclusa l'aggravante della transnazionalità e concesse le circostanze generiche anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi 10 di reclusione; quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 mesi quattro giorni 20 di reclusione; quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 'anni 5 e mesi quattro di reclusione. Ha revocato l'interdizione legale e sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per anni cinque per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; ha ridotto la confisca a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] all'importo di euro 39.750. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'articolo 416 cod. pen. loro ascritto al capo 1) della rubrica perché si associavano tra loro, e con altri correi, allo scopo di commettere una serie determinata di delitti di falso, di contrabbando e reati in materia fiscale fra i quali quelli indicati ai capi 2) e 3) adoperandosi per l'alimentazione di un flusso documentale formalmente finalizzato ad esportazioni di merci e prodotti alcolici e tabacchi lavorati esteri tramite inserimento, nel sistema informatizzato comunitario e in altri sistemi telematici, di falsi documenti doganali nonché per la apertura o gestione di depositi fiscali previsti nel testo unico delle accise destinati solo virtualmente alla ricezione della merce, il tutto al fine di reintrodurre in commercio la stessa merce in nero e inviarla di fatto in luoghi diversi da quelli indicati dalla documentazione ufficiale con sottrazione della medesima merce al pagamento delle imposte, accise, iva e dazi. I ricorrenti rispondono, altresì dei reati di cui ai capi 2) e 3) in relazione ai reati di cui agli artt. 479, in relazione all'art. 476 comma 2 e 491-bis cod. pen., art. 43 comma 1), lett. a) e art. 45 del decreto legislativo 504 del 1995, perché in concorso fra loro formavano 39 documenti di esportazione elettronici falsi attestanti l'invio di merce da paesi dell'UE verso paesi extra UE mediante l'inserimento nel sistema telematico e operazioni di completamento compiute dal funzionario doganale in servizio del porto di Ancona. Il capo 3) riproduce la medesima contestazione in diritto ed articolazione in fatto riferita però a 13 documenti di esportazione. I ricorrenti rispondono, infine, del reato di cui al capo 4) perché il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di funzionario doganale il servizio per il porto di Ancona, per omettere di verificare l'effettiva sussistenza delle operazioni di esportazione dei capi 2) e 3) e per attestare falsamente il transito della medesima merce così rendendo possibile le false esportazioni di prodotti alcolici e di tabacchi e la sottrazione al pagamento delle accise, riceveva da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta collegati con altri soggetti, per il compimento di ogni singolo atto contrario ai doveri d'ufficio la somma di euro 6.000. In particolare, riceveva la predetta somma in epoca prossima a ciascuna delle operazioni indicate ai capi 2) e 3), condotte commesse in Ancona dal 21 maggio 2015 al 18 luglio 2016. Le fonti di prova rinvengono dall'esito delle verifiche e riscontri incrociati della [OSCURATO:PERSONA] che hanno ricostruito le operazioni descritte ai capi 2) e 3), compendio arricchitosi con le dichiarazioni confessorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e via via con quelle rese da taluni coimputati. 2.1 ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata per vizi di violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione con motivi di ricorso riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione. In particolare, 2.1 [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.1.1 violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dei reati di cui ai capi 2) e 3), relativi ai reati di falso, e del reato di corruzione sub capo 4), perché configurabili solo in capo al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio mentre il ricorrente può rispondere solo del reato di 1-;11i all'art. 321 cod. pen.: vanno, pertanto, eliminati dalla pena inflitta quelli riconducibili a detti reati; 2.1.2 violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato associativo che non è configurabile in assenza di un accordo volto alla commissione di una serie indeterminata di reati: è la indeterminatezza del programma criminoso a segnare la differenza dalla compartecipazione nel reato doloso, anche continuato. Il connotato della indeterminatezza non emerge in relazione al programma delittuoso ascritto all'imputato ed ai correi, limitato alla commissione del singolo reato; 2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a) e 45 d. Igs. 504/1995. Le operazioni di importazione in evasione di accise, imposta sul valore aggiunto e altri tributi di alcoli, tabacchi lavorati esteri e altre merci sono descritte genericamente e gli importi delle accise e dell'imposta evasi sono meramente presuntivi perché carenti della indicazione delle quantità e dell'aliquota di riferimento essendo stati ricostruiti sulla base di elementi (le conversazioni intercettate; le dichiarazioni collaborative degli imputati) ma in carenza di analisi documentali e di sequestri e di effettività delle correlative operazioni; 2.1.4 violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione sulla determinazione della pena applicata perché eccessiva anche sulla misura di applicazione delle generiche, riconosciute anche ad imputati che non ne erano meritevoli con la conseguenza che tali attenuanti andavano riconosciute in misura maggiore al ricorrente e omessa applicazione all'imputato della circostanza di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen., viceversa riconosciuta al coimputato [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato associativo a carico dell'imputato. Il contributo partecipativo è stato individuato nell'inserimento in un contesto plurisoggettivo in cui il ricorrente avrebbe offerto il proprio contributo personale rafforzando il pactum sceleris e dunque, sulla base di un ragionamento viziato che duplica il giudizio di colpevolezza rispetto alla fattispecie di corruzione attiva; 2.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di diminuzione di pena in applicazione delle generiche riconosciute con giudizio di prevalenza. E' erronea la valutazione della Corte di merito che ha giustificato tale ridotta riduzione con la tardività della confessione che, invece, è intervenuta fin dal primo contato con l'autorità giudiziaria, cioè l'interrogatorio di garanzia. Ulteriore vizio di motivazione concerne la misura dell'applicazione degli aumenti per la continuazione interna ed esterna che non appare neppure proporzionata al numero di operazioni illecite sicché vi è completa carenza di motivazione al riguardo; 2.2.3 violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della disposta confisca per equivalente. La Corte richiama le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorrente avrebbe partecipato a tutte le operazioni ma trenta sarebbero state pagate a mille euro ciascuno; 3 con pagamenti di euro 250,00 e almeno sei o sette non pagate. Il conteggio finale avrebbe dovuto condurre alla confisca di 30.750,00 euro mentre la somma confiscata è pari a 39.750 euro. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.3.1 violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha applicato le circostanze attenuanti generiche ma in misura ridotta e non ha esaminato, con riferimento alla meritevolezza delle attenuanti e alla loro misura, il comportamento processuale del ricorrente schiacciato sulla mera ammissione degli addebiti, trascurando il contenuto delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio e operando una valutazione difforme rispetto a quella di altri imputati quali il [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e applicabile per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 199 del 30 dicembre 2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono generici e manifestamente infondati. 2.1 E' certamente indeducibile, prima ancora che generico e manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. Indeducibile, nel suo complesso, perché non proposto in sede di appello ove la contestazione svolta con i motivi di gravame aveva riguardato l'ammontare del danno prodotto per effetto dei reati di natura tributaria. Per mera completezza va solo evidenziato che il ricorrente risponde, quale privato corruttore, da qui il riferimento all'art. 321 cod. pen., e a titolo di concorso, nei reati propri commessi dal funzionario [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione al reato di cui al capo 4) che in relazione ai reati di falso poiché si è ritenuto accertato - e non è contestato se non nei generici termini che si è detto - che il ricorrente "alimentava", grazie ai contatti esteri, il flusso documentale poi registrato e trattato con inserimento nei canali informativi dal [OSCURATO:PERSONA] al quale, in accordo con altri c:orrei, versava delle tangenti come corrispettivo per le illecite operazioni compiute e per ciascuna di esse, in esecuzione di un accordo intervenuto a monte. 2.2 Non sfugge al rilievo di indeducibilità neppure il secondo motivo di impugnazione sulla configurabilità del reato associativo poiché anche tale motivo non era stato proposto in appello. La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. peri, e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651). La configurabilità del reato associativo nella vicenda in esame sarà, comunque, esaminata nel prosieguo trattando la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che, invece, aveva proposto in appello un motivo di censura sul punto della configurabilità del reato associativo e della sua sussistenza e c:he, sia pure in una prospettiva peculiare, quale quella della duplicazione del contributo soggettivo, lo ha riproposto con i motivi di ricorso non senza sottolineare che, invece, [OSCURATO:PERSONA], ai fini della configurabilità del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., muove un rilievo - quello della prova dell'accordo volto alla commissione di una serie indeterminata di reati - che involge una ricostruzione in fatto che non può essere compiuta dal giudice di legittimità e che, pertanto, è ulteriore rispetto a quello della mera qualificazione giuridica del fatto. 2.3 Il motivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione e conseguente vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza dei reati ascrittigli ai capi 2) e 3), è generico e manifestamente infondato. Il tema della sussistenza dei reati di cui agli artt. 43, cornma 1, lett. a) e 45 del d.lgs. 504 del 1995, contestati ai capi 2) e 3) è stato esaminato, sulla base di una puntuale ricostruzione in fatto e facendo applicazione di corretti criteri giuridici, dalle sentenze di merito che hanno ritenuto accertato come nel caso in esame non sia in presenza di operazioni inesistenti ma di operazioni poste in essere, nell'interesse di soggetti che introducevano nel territorio UE merci in violazione della normativa fiscale vigente, lucrando sul mancato versamento delle imposizioni tributarie. Le operazioni descritte ai capi 2) e 3) - realizzate anche attraverso il contributo del ricorrente - consentivano, in relazione alle merci oggetto delle operazioni, di giustificarne la circolazione in evasione delle imposte dovute e, secondo la precisazione della sentenza impugnai:a (cfr. pag. 10), i quantitativi e qualità delle merci - e di conseguenza l'entità delle accise, dei dazi e dell'IVA sottratti - non sono stati accertati in via meramente presuntiva ma sono desumibili dalla documentazione acquisita che ha costituito oggetto dell'analisi della polizia giudiziaria con riferimento a ciascuna operazione doganale, indicata nelle imputazioni con riferimento ai dati documentali, che sono stati poi approfonditi e analizzati, anche sulla base dei chiarimenti apportati dagli imputati che hanno ammesso gli addebiti, nell'annotazione del 27 aprile 2018 compiutamente esaminata nella sentenza di primo grado. 2.4 Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato nella parte in cui non è addirittura indeducibile: la misura della pena applicata ai ricorrente in primo grado non aveva, infatti, costituito oggetto di impugnazione con l'appello. Vero, però, che la Corte di appello ha escluso, accogliendo l'appello dell'imputato e del Pierri, l'aggravante della transnazionalità e per l'effetto ha rideterminato la pena anche per il ricorrente al quale già in primo grado erano state applicate le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, sulla pena base per il reato di cui al capo 4) determinata in anni sei di reclusione ha ridotto, per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, la pena ad anni quattro di reclusione, poi aumentata di anni uno e mesi tre per la continuazione interna al capo 4); di mesi quattro di reclusione per il reato sub capo 1); di anni uno e mesi due di reclusione per il reato sub capo 2) e di mesi sei per il reato sub capo 3), pene applicate in misura ridotta rispetto ai corrispondenti aumenti applicati con la sentenza di primo grado.La Corte di appello ha applicato la pena per il reato di corruzione nel minimo e le circostanze attenuanti generiche nella misura di un terzo ; operazioni che non richiedevano un particolare onere motivazionale (va solo ricordato, per completezza, che per effetto della I. n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015 il minimo della pena per il reato di cui all'art. 319 cod. pen. era stato elevato ad anni sei e che il pagamento del corrispettivo al [OSCURATO:PERSONA] avveniva in epoca prossima alle operazioni doganali che, a meno della prima, risultano • commesse tutte dopo l'entrata in vigore della modifica, in pejus, del trattamento punitivo). Né può essere esaminata in questa sede la questione dell'applicabilità della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. incentrata sulla collaborazione dell'imputato alla ricostruzione dei fatti. Premesso che l'attenuante in parola, in relazione al reato di cui agli artt. 319-321 cod. pen. era certamente in vigore al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (emessa il 14 maggio 2019) perché introdotta con la già ricordata legge n. 69 del 2015, rileva il Collegio che la sua applicazione non può costituire il risultato di un automatismo, quale quello prospettato dal ricorrente che, in buona sostanza, si limita ad allegare la intervenuta collaborazione dell'imputato alla ricostruzione dei fatti e la "ingiustizia" dell'applicazione della circostanza in parola solo al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce, come noto, alla Corte di appello il potere di ufficio di applicare una o più circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione. In diversa materia (quella dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena) le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Un rilievo che può estendersi anche all'applicazione di circostanze attenuanti in generale, tenuto conto, come anticipato, non consta che, nel caso in esame, la richiesta di applicazione della circostanza di cui all'art. 323- bis cod. pen, ancorché non devoluta con i motivi di appello, sia stata sollecitata nel giudizio di merito. In ogni caso, rileva conclusivamente il Collegio, che la natura complessa della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. e„ quindi, del giudizio relativo alla sua applicazione - che involge l'apprezzamento dell'efficacia concreta dell'attività di collaborazione in vista dell'assicurazione delle prove del reato, della individuazione di altri responsabili e del sequestro di somme di denaro - comporta un esame in fatto non sovrapponibile alla decisione della Corte di merito di escludere l'aggravante della transnazionalità, in sede di determinazione del trattamento punitivo, in accoglimento dell'appello sul punto proposto dal [OSCURATO:PERSONA], dovendo, invece, essere puntualmente calibrata sul contenuto e sulla rilevanza del contributo del singolo dichiarante. Anche per tale ragione, dunque, il motivo di ricorso è indeducibile. Né risulta manifestamente illogico il mancato esame di tale aspetto in comparazione con la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale la Corte di appello di Ancona (cfr. pag. 28 della sentenza), applicando l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., ha evidenziato la significatività dell'apporto dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], che aveva comportato la scoperta di ulteriori reati commessi nel porto di Ancona, e il versamento di somme a titolo di risarcimento danni. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto per motivi generici e manifestamente infondati. 3.1 E' manifestamente infondata la prospettazione difensiva sulla inconfigurabilità del concorso tra il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e quello di corruzione attiva di cui all'art. 319 cod. pen. in quanto il contributo partecipativo viene ricalcato, per duplicazione, sul ruolo pubblico e sulle attività amministrative svolte dal funzionario. A fronte di una più risalente giurisprudenza che riteneva sufficiente, ai fini della integrazione del reato associativo, del mero accordo volto alla commissione di una serie indeterminata di reati, ritiene il Collegio condivisibile la tesi secondo cui anche nella fattispecie associativa semplice debba rinvenirsi l'elemento dell'organizzazione di uomini e mezzi, funzionale al perseguimento del comune programma criminoso, in quanto è questo l'elemento che giustifica l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine: l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività, perché non sarebbe idoneo a costituire una minaccia per il bene tutelato, l'ordine pubblico (ex multis, Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, Papa, Rv. 251562). Nel caso in esame la struttura, certo rudimentale e minima le, a base del reato associativo è descritta dalla Corte di merito nelle pagine in cui esamina la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che tale aspetto aveva contestato con l'appello, individuando (cfr. pagg. 23 e ss) una vera e propria "agenzia' messa in piedi dai correi, con suddivisione dei compiti e dei ruoli dei componenti, in vista del compimento delle operazioni e della loro reiterazione non circoscritta programmaticamente alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, e rispetto alla quale il Pierri si impegnava nella ricerca di nuovi clienti e fiancheggiatori sulla base di regole comuni alle quali i correi si adattavano per la buona riuscita delle operazioni. La Corte di merito, sulla base del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni acquisite, ha richiamato, a sostegno della esistenza di una vera e propria struttura operativa minimale ma adeguata alla realizzazione dei reati-fine, la predisposizione dei macchinari occorrenti per la falsificazione dei documenti doganali; l'utilizzazione di corrieri; le attività volte alla creazione di magazzini e depositi fiscali; la costituzione di una cassa comune per far fronte alle necessità dell'organizzazione, elementi questi che univocamente consentono di escludere che la contestazione del reato associativo di cui all'art.416 cod. pen. costituisca il risultato del riscontro della mera reiterazione dei reati- fine e dell'analogia del modus operandi. Ebbene, proprio la individuazione di una struttura operativa, per quanto minimale, consente di ritenere manifestamente infondato, in linea con le conclusioni della Corte di appello che ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi indicati, il motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] dal momento che, in relazione alla descritta struttura operativa, il contributo dell'agente non è stato individuato (e risolto) nel mero apporto alla esecuzione dei reati-fine ma ricostruito quale consapevole contributo alla operatività della struttura poiché la disponibilità offerta ai correi aveva sortito l'effetto di rafforzare il "pactum sceleris", nonché la stessa struttura delinquenziale, in ragione della disponibilità del singolo imputato, e, nel caso, del funzionario pubblico alla esecuzione di un accordo indifferenziato, con proiezione nel tempo, a fronte delle operazioni che gli venissero, di volta in volta, proposte. In altre parole, secondo le conclusioni della sentenza impugnata i correi, nella predisposizione delle loro operazioni che comportavano il reperimento dei "clienti" e la organizzazione delle attività materiali valendosi di una struttura operativa all'uopo predisposta, potevano contare sulla disponibilità fornita dall'imputato, che è cosa diversa dall'apporto fornito in concreto e in occasione della commissione dei singoli reati e che non è incompatibile con la il fine personale e contrapposto della tangente lucrata. 3.2 Sono inammissibili i rilievi del ricorrente sul punto del trattamento punitivo. La Corte di appello di Ancona, esclusa l'aggravante della transnazionalità, ha determinato la pena base per il reato sub capo 4) in anni sei di reclusione, ridotta a cinque anni di reclusione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, pena aumentata, per effetto della continuazione tra reati, di anni uno e mesi tre per la continuazione interna al capo 4); di mesi due di reclusione per il reato sub capo 1); di anni uno e mesi due di reclusione per il capo 2) e di mesi sei di reclusione per il reato sub capo 3). Come precisato trattando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha determinato la pena per il reato di corruzione sub capo 4) nel minimo edittale (v.pag. 6) ma, pur valorizzando la confessione dell'imputato, ne ha evidenziato, ai fini della concreta diminuzione della pena non estesa alla misura di un terzo, non solo la tardività ma la parzialità poiché l'imputato aveva tentato di sminuire la gravità dei fatti e non aveva fatto completa chiarezza sull'accaduto anche con riferimento alle somme da lui effettivamente percepite e sul ruolo avuto dai correi. Anche sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione la Corte di appello ha argomentato richiamando la gravità dei fatti (allineandosi alla valutazione del giudice di primo grado) e ribadendo il ruolo "primario ed indispensabile" svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. Il ragionamento della Corte di appello non si presta a censure in questa sede in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità considerato l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, secondo ali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e con motivazione adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie valutando la qualità della confessione, non solo con riferimento alla incidenza sul processo formativo della prova ma anche con riferimento alla sua proiezione soggettiva, quale espressione di capacità a delinquere. Anche sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati i giudici hanno fatto applicazione corretta dei principi statuiti in materia da questa Corte secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Si è, infatti, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto in presenza di reati omogenei (quanto al capo all'aumento per il reato sub capo 4), e, per i restanti reati, nella impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo contenuto aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e della violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella di anni cinque.3.3 E' manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla confisca poiché, secondo il ricorrente, il calcolo "esatto" dell'ammontare avrebbe dovuto corrispondere a 30.750 euro. La Corte di appello ha confermato la misura adottata dal giudice di primo grado che ne aveva, prudenzialmente, individuato l'importo in euro 39.750. La Corte di appello (cfr. pagg. 20 e 21) muove dal rilievo che lo stesso imputato ha ammesso di avere partecipato a 49 operazioni (inferiori a quelle contestate) ed ha ricostruito, sulla base delle più complete dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sia il tenore dell'accordo convenuto tra i sodali operanti in Ancona per ciascuna operazione ( che prevedeva un costo delle operazioni in seimila euro per le cd. grandi, e 3000 per le piccole, risultante dalle conversazioni intercettate) che il concreto guadagno conseguito dai correi e che aveva comportato per tre operazioni la corresponsione al funzionario di soli 250 euro. In almeno altre trenta occasioni, [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che avere personalmente corrisposto al funzionario mille euro mentre in relazione a sei o sette operazioni nessun compenso era stato corrisposto. Pur a fronte delle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato che rispetto alle 39 operazioni (diverse dalla prime tre e da quelle non pagate) numerose operazioni (12) avevano ad oggetto "liquidi" per le quali il compenso pattuito era stato doppio di talché la somma prudenziale indicata in 39.750 euro era da ritenersi esatta. La conclusione della Corte di appello, che ha esaminato il complesso delle risultanze probatorie e, oltre alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni intercettate, il patto convenuto e la concreta dinamica delle dazioni ([OSCURATO:PERSONA] ha riferito in buona sostanza di trenta consegne di mille euro ciascuna; di tre, pari a 750 euro e di alcune sei/sette per le quali non vi era stata dazione), non sono manifestamente illogiche poiché residuano consegne ulteriori - fino ad arrivare alle 49, ammesse anche dall'imputato - che non potevano avere comportato una consegna inferiore a mille euro o addirittura superiore, visto il patto che ne era alla base. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché volto a sollecitare, evocandone anche la comparazione con quello inflitto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], una diretta valutazione della Corte di legittimità in materia ampiamente discrezionale rimessa al giudice di merito quale quella dell'applicazione del trattamento punitivo e della misura della diminuzione della pena per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Questa Corte ha, comunque, individuato le coordinate che in materia governano l'esercizio del potere del giudice di merito precisando che sfuggono alla censura di legittimità le valutazioni che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi ad esempio quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La sentenza in esame ha fatto corretta applicazione delle descritte coordinate. La Corte di appello di Ancona ha ridotto di un anno la pena base applicata (anni sei di reclusione per il più grave reato di corruzione ascritto al ricorrente al capo 4) in forza del riconoscimento delle generiche e, pur richiamandosi alla confessione dell'imputato ne ha evidenziando la natura "parziale" perché limitata a quanto già emerso dalle indagini e accompagnata da dichiarazioni del tutto generiche quanto ai soggetti coinvolti, ai fatti ed ai profitti conseguiti. Ha sottolineato inoltre che, rispetto al [OSCURATO:PERSONA], l'imputato aveva taciuto la identità di soggetti per i quali fungeva da collegamento e che, pertanto, non potevano essergli ignoti diversamente dal [OSCURATO:PERSONA] (che, invece, li riferiva). Si tratta di argomentazioni che non solo giustificano, in termini logici e coerenti con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen che "guidano" il giudice, la scelta del trattamento punitivo ancorandola non solo alla gravità del fatto ma anche alla capacità a delinquere ma che esprimono un giudizio di congruità anche rispetto alla esigenza di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost., e che ne giustifica la differenziazione (in negativo) rispetto a quella di altro coimputato e che, pertanto, non è irragionevole. 4. Per le ragioni esposte i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili e