CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Inoltre, gli stessi sono volti a prefigurare una rivalutazione e una rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto ai primi tre motivi, esaminabili congiuntamente, la Corte territoriale ha ben ricostruito la dinamica del sinistro, valorizzando una pluralità di fonti probatorie convergenti: le dichiarazioni, ritenute pienamente attendibili, dei testimoni Giardella e Ciccia, che in maniera convergente hanno concordato sull'allontanamento dell'imputato dal luogo del sinistro, venuto meno solo nel momento in cui il Ciccia lo aveva inseguito per invitarlo a tornare indietro. In tema di reato di fuga a seguito di incidente stradale con danno alle persone, l'obbligo di fermarsi può dirsi adempiuto solo ove l'agente effettui una fermata concreta ed effettiva, tale da consentirgli di rendersi conto dell'accaduto, di porsi in condizione di prestare assistenza e, comunque, di essere identificato ai fini della completa ricostruzione del fatto e delle eventuali azioni risarcitorie. Nel caso in esame, l'identificazione non fu affatto "pronta", ma avvenne solo grazie all'intervento del Ciccia e non per spontanea permanenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del sinistro. Il temporaneo sottrarsi, pertanto, integra già l'offesa al bene giuridico protetto. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia. Invero, l'art. 189, comma 7, cod. strada tutela non solo l'effettiva prestazione materiale di soccorso, ma l'adempimento del dovere solidaristico gravante su chi abbia causato l'evento lesivo. L'omissione si consuma nel momento in cui il conducente si allontana senza verificare le condizioni della persona coinvolta e senza attivarsi per prestarle aiuto, a prescindere dalla causa del sinistro. Quanto all'elemento soggettivo, i giudici di merito hanno ritenuto pacifica la sussistenza del dolo, valorizzando il consapevole allontanamento dal luogo del sinistro, stante la numerosa presenza di punti in cui arrestare il trattore. Va altresì ricordato che il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada ha natura di reato omissivo di pericolo, come chiarito da questa Corte, la quale ha affermato che esso è integrato dalla violazione dell'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente percepito e riconducibile al propriocomportamento, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia necessario l'accertamento di un effettivo danno alle persone. Ne consegue che, ai fini del dolo, è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua potenziale idoneità lesiva, non occorrendo la rappresentazione certa dell'esistenza di lesioni (Sez. 2 n. 42744 del 22/09/2021, Rv 282294). Nel caso di specie, il sinistro è stato pienamente percepito dal conducente, come processualmente accertato dalle logiche argomentazioni della Corte genovese, non sindacabili in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M