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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12121/2026

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ontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 8038/2022depositata il 21/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di Pollica notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso diaccertamento per il pagamento dell'IMU 2016 su una spiaggia inconcessione demaniale.

La società coonestava l'avviso per carenza dimotivazione, attribuzione impropria della categoria catastale, assenza dipotere impositivo del Comune su beni demaniali e violazione di normecostituzionali e tributarie.Numero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno accoglieva il ricorsodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., annullando l'avviso di accertamento per difetto dimotivazione, anche in considerazione della tardività nella costituzione delComune.3.

Il Comune di Pollica proponeva appello contro la sentenza di primogrado, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento e contestandola decisione della CTP.4.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania accoglieval'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado econfermando la legittimità dell'avviso di accertamento.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato ricorso per Cassazione contro lasentenza di secondo grado, affidandosi a quattro motivi di censura.6.

Il Comune di Pollica ha depositato controricorso.7.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 36 D. Lgs. n. 546/1992, 118 Disp.

Att. c.p.c., 132c.p.c e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,assumendo che la sentenza impugnata ha violato l’onere del Giudice aditoin ordine al vaglio giudiziario di buona parte delle autonome domandepresentate allo stesso dalla contribuente e delle eccezioni preliminaripresentate avverso l’appello del Comune di Pollica, tra cui, sia l’eccezionedi giudicato interno sia quella della giuridica inesistenza dell’appello.2.

Con il secondo motivo, si duole della nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4 c.p.c., dell'art.118 Disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,sostenendo che la sentenza impugnata, in relazione ai plurimi motivi diricorso della parte contribuente così come riproposti in appello e fermoquanto già eccepito rispetto al vizio di omessa pronuncia, contiene a tuttoNumero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026voler concedere, una motivazione solo graficamente presente, ossia unamotivazione solo apparente.3.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.art. 53, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 324, 329, secondo comma,e 342, c.p.c.m art. 111 Cost. e 6 CEDU in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4) c.p.c., assumendo che la sentenza va cassata poiché ilGiudice di secondo grado non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloossia non ha rilevato l’intervenuto giudicato parziale interno della sentenzadi primo grado.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente assume la violazione di legge ovverola falsa applicazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13 comma 2,dell’art. 822 c.c. e art. 3, d.lgs. 504/1992 così come modificato dall’art.58, comma 1, d.lgs. 446/97 e dall’art. 18, Legge 388/2000 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo che la spiaggia inconcessione dell’albergo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl non siaun benesottoponibile all’IMU.

Secondo la ricorrente, il concessionario demaniale,contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, non può essere soggettoall’IMU se non è titolare di un diritto reale di superficie ossia se noninserisce strutture permanenti sulla spiaggia in concessione.5.

I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono fondati, con assorbimento del quarto.5.1.

La decisione implicita di una questione (connessa a una prospettatatesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata orilevabile d'ufficio) sussiste quando queste risultino superate e travolte,benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione diun'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.5.2.

Alcune questioni possono, quindi, risultare assorbite dalla decisionepresa dal giudicante.

A tal riguardo, si distingue tra assorbimento c.d.proprio, che si verifica quando la decisione della domanda assorbitaNumero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente,con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame delladomanda rimasta assorbita, ed assorbimento c.d. improprio, che si haquando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità diprovvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto delladomanda formulata e dichiarata assorbita (Cass. 06/02/2025, n. 2953).5.3.

Questa Corte, per quanto qui interessa, ha affermato tuttavia che, aprescindere dalla forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica laspecifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e indiritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza diuna omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sulpunto (Cass. 14/09/2023 n. 26507).5.4.

Orbene, il giudice di 2° grado, nell’affermare che “Gli argomenti didoglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti nonrilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a unaconclusione di segno diverso” è incorso nella predetta nullità delladecisione per omessa pronuncia, per non aver specificato le ragioni delritenuto assorbimento delle altre questioni, tra cui rileva, per la sua naturapregiudiziale, l’omessa pronuncia da parte del giudice di 2° grado sullaquestione, eccepita tempestivamente dalla contribuente nellecontrodeduzioni di appello, del giudicato interno parziale che, in tesi dellaricorrente, si era formato in relazione all’omessa impugnazione da partedel Comune del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ritenutodal giudice di prime cure, poiché incomprensibile rispetto al suocontenuto. ossia rispetto agli elementi utilizzati al fine del calcolo IMU(rendita, valore catastale e categoria catastale), con conseguenteinammissibilità dell’appello stante la natura autonoma di tale capo dellasentenza di primo grado.5.5.

In particolare, così si legge nella motivazione della sentenza di primogrado “(….) Carattere dirimente, con assorbimento delle ulteriori censure,Numero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026riveste la doglianza rubricata sub III), di difetto di motivazione dell’avvisodi accertamento impugnato, non ricavandosi, dal medesimo, alcuna chiaraesplicitazione dei criteri, in base ai quali il Comune di Pollica è giunto alladeterminazione dell’imposta, richiesta alla società ricorrente, partendo dauna serie di dati catastali dei quali, del pari, non è stata affatto specificatala fonte (e che sono stati oggetto di radicale contestazione, da parte dellaricorrente medesima); onde ne risulta confermato che alla società è statoimpedito, riguardo a tali elementi determinativi dell’imposta, un validoesercizio del diritto di difesa.

Conformemente alle dette ragioni, assorbentidelle ulteriori doglianze, sollevate dalla ricorrente, il ricorso va così accoltoe l’atto gravato consequenzialmente annullato.(…)”5.6.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la formazione dellacosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione puòverificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomiperchè fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicchèl'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verificaquando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino inessa il suo presupposto (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016;Sez. 2 -, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020).Si è pure specificato (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17935 del 23/08/2007;Sez.

L -, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 2379del 31/01/2018) che, mentre il giudicato interno può formarsi solo su capidi sentenza autonomi, sono privi del carattere dell'autonomia i meripassaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche dellastatuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fattoche, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico delladecisione;Anche per Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, in tema diappello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenutenella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltantoNumero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi,avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propriaindividualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente,e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri,concorrano a formare un capo unico della decisione.5.7.

Orbene, con riferimento al caso di specie, è palese che l’annullamentodell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, non essendocomprensibili dallo stesso l’esegesi dei criteri di calcolo dell’IMU,costituisca un capo autonomo della sentenza, perché fondato su autonomipresupposti di fatto e di diritto, concernenti il ritenuto mancatoassolvimento da parte dell’ente territoriale dell’obbligo motivazionaledell’atto di accertamento in questione, ossia di un requisito di validitàdell’atto impugnato, trattandosi di statuizione completa quanto a fatto,norma ed effetto giuridico.5.8.

Tale autonomo capo, però, come da specifica eccezione della difesadella società contribuente in appello, non è stata oggetto di alcunargomento di censura nell’atto di appello del Comune, che neppure nellamemoria depositata in cassazione in prossimità dell’udienza camerale hapreso posizione sul punto sollevato da controparte nel controricorso.Ciò ha, quindi, determinato la formazione del giudicato interno parziale sultale autonomo capo della sentenza di primo grado, perché idoneo asostenerla di per sé, considerata la definitiva statuizione di invaliditàdell’atto di accertamento impugnato per difetto di motivazione, conconseguente inammissibilità dell’appello proposto dall’ente territoriale.5.9.

Del resto, sotto il profilo processuale, è indubitabile che la questionedell’inammissibilità dell’appello per giudicato interno (derivante dallamancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza) è unaquestione di diritto processuale che la Cassazione può esaminare edecidere direttamente, quale giudice del fatto processuale, senzaNumero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026necessità di rimetterla al giudice del rinvio in quanto attiene all’ambitodella potestas iudicandi del giudice di merito e, quindi, può essere fattavalere e decisa nel giudizio di legittimità.6.

In definitiva, i primi tre motivi vanno accolti, con conseguenteassorbimento del quarto e, pertanto, alla luce dell’art.382, ultimo comma,c.p.c., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, dichiarandol’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza diprimo grado.7.Le spese del 2° grado di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dellaricorrente.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiaraassorbito il quarto e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti, dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto dalComune di Pollica avverso la sentenza di primo grado n. 1622/9/2021della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno.Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del procuratoreantistatario della ricorrente, delle spese processuali del secondo grado dimerito e del giudizio di legittimità che liquida, quanto all’appello, in Euro3.900,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVAcome per legge e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro3.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali, CNA e IVA come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 8038/2022depositata il 21/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Pollica notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso diaccertamento per il pagamento dell'IMU 2016 su una spiaggia inconcessione demaniale. La società coonestava l'avviso per carenza dimotivazione, attribuzione impropria della categoria catastale, assenza dipotere impositivo del Comune su beni demaniali e violazione di normecostituzionali e tributarie.Numero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno accoglieva il ricorsodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., annullando l'avviso di accertamento per difetto dimotivazione, anche in considerazione della tardività nella costituzione delComune.3. Il Comune di Pollica proponeva appello contro la sentenza di primogrado, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento e contestandola decisione della CTP.4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania accoglieval'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado econfermando la legittimità dell'avviso di accertamento.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato ricorso per Cassazione contro lasentenza di secondo grado, affidandosi a quattro motivi di censura.6. Il Comune di Pollica ha depositato controricorso.7. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 36 D. Lgs. n. 546/1992, 118 Disp. Att. c.p.c., 132c.p.c e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,assumendo che la sentenza impugnata ha violato l’onere del Giudice aditoin ordine al vaglio giudiziario di buona parte delle autonome domandepresentate allo stesso dalla contribuente e delle eccezioni preliminaripresentate avverso l’appello del Comune di Pollica, tra cui, sia l’eccezionedi giudicato interno sia quella della giuridica inesistenza dell’appello.2. Con il secondo motivo, si duole della nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4 c.p.c., dell'art.118 Disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,sostenendo che la sentenza impugnata, in relazione ai plurimi motivi diricorso della parte contribuente così come riproposti in appello e fermoquanto già eccepito rispetto al vizio di omessa pronuncia, contiene a tuttoNumero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026voler concedere, una motivazione solo graficamente presente, ossia unamotivazione solo apparente.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.art. 53, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 324, 329, secondo comma,e 342, c.p.c.m art. 111 Cost. e 6 CEDU in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4) c.p.c., assumendo che la sentenza va cassata poiché ilGiudice di secondo grado non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloossia non ha rilevato l’intervenuto giudicato parziale interno della sentenzadi primo grado.4. Con il quarto motivo, la ricorrente assume la violazione di legge ovverola falsa applicazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13 comma 2,dell’art. 822 c.c. e art. 3, d.lgs. 504/1992 così come modificato dall’art.58, comma 1, d.lgs. 446/97 e dall’art. 18, Legge 388/2000 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo che la spiaggia inconcessione dell’albergo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl non siaun benesottoponibile all’IMU. Secondo la ricorrente, il concessionario demaniale,contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, non può essere soggettoall’IMU se non è titolare di un diritto reale di superficie ossia se noninserisce strutture permanenti sulla spiaggia in concessione.5. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono fondati, con assorbimento del quarto.5.1. La decisione implicita di una questione (connessa a una prospettatatesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata orilevabile d'ufficio) sussiste quando queste risultino superate e travolte,benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione diun'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.5.2. Alcune questioni possono, quindi, risultare assorbite dalla decisionepresa dal giudicante. A tal riguardo, si distingue tra assorbimento c.d.proprio, che si verifica quando la decisione della domanda assorbitaNumero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente,con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame delladomanda rimasta assorbita, ed assorbimento c.d. improprio, che si haquando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità diprovvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto delladomanda formulata e dichiarata assorbita (Cass. 06/02/2025, n. 2953).5.3. Questa Corte, per quanto qui interessa, ha affermato tuttavia che, aprescindere dalla forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica laspecifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e indiritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza diuna omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sulpunto (Cass. 14/09/2023 n. 26507).5.4. Orbene, il giudice di 2° grado, nell’affermare che “Gli argomenti didoglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti nonrilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a unaconclusione di segno diverso” è incorso nella predetta nullità delladecisione per omessa pronuncia, per non aver specificato le ragioni delritenuto assorbimento delle altre questioni, tra cui rileva, per la sua naturapregiudiziale, l’omessa pronuncia da parte del giudice di 2° grado sullaquestione, eccepita tempestivamente dalla contribuente nellecontrodeduzioni di appello, del giudicato interno parziale che, in tesi dellaricorrente, si era formato in relazione all’omessa impugnazione da partedel Comune del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ritenutodal giudice di prime cure, poiché incomprensibile rispetto al suocontenuto. ossia rispetto agli elementi utilizzati al fine del calcolo IMU(rendita, valore catastale e categoria catastale), con conseguenteinammissibilità dell’appello stante la natura autonoma di tale capo dellasentenza di primo grado.5.5. In particolare, così si legge nella motivazione della sentenza di primogrado “(….) Carattere dirimente, con assorbimento delle ulteriori censure,Numero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026riveste la doglianza rubricata sub III), di difetto di motivazione dell’avvisodi accertamento impugnato, non ricavandosi, dal medesimo, alcuna chiaraesplicitazione dei criteri, in base ai quali il Comune di Pollica è giunto alladeterminazione dell’imposta, richiesta alla società ricorrente, partendo dauna serie di dati catastali dei quali, del pari, non è stata affatto specificatala fonte (e che sono stati oggetto di radicale contestazione, da parte dellaricorrente medesima); onde ne risulta confermato che alla società è statoimpedito, riguardo a tali elementi determinativi dell’imposta, un validoesercizio del diritto di difesa. Conformemente alle dette ragioni, assorbentidelle ulteriori doglianze, sollevate dalla ricorrente, il ricorso va così accoltoe l’atto gravato consequenzialmente annullato.(…)”5.6. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la formazione dellacosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione puòverificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomiperchè fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicchèl'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verificaquando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino inessa il suo presupposto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016;Sez. 2 -, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020).Si è pure specificato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del 23/08/2007;Sez. L -, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 2379del 31/01/2018) che, mentre il giudicato interno può formarsi solo su capidi sentenza autonomi, sono privi del carattere dell'autonomia i meripassaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche dellastatuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fattoche, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico delladecisione;Anche per Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, in tema diappello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenutenella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltantoNumero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi,avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propriaindividualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente,e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri,concorrano a formare un capo unico della decisione.5.7. Orbene, con riferimento al caso di specie, è palese che l’annullamentodell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, non essendocomprensibili dallo stesso l’esegesi dei criteri di calcolo dell’IMU,costituisca un capo autonomo della sentenza, perché fondato su autonomipresupposti di fatto e di diritto, concernenti il ritenuto mancatoassolvimento da parte dell’ente territoriale dell’obbligo motivazionaledell’atto di accertamento in questione, ossia di un requisito di validitàdell’atto impugnato, trattandosi di statuizione completa quanto a fatto,norma ed effetto giuridico.5.8. Tale autonomo capo, però, come da specifica eccezione della difesadella società contribuente in appello, non è stata oggetto di alcunargomento di censura nell’atto di appello del Comune, che neppure nellamemoria depositata in cassazione in prossimità dell’udienza camerale hapreso posizione sul punto sollevato da controparte nel controricorso.Ciò ha, quindi, determinato la formazione del giudicato interno parziale sultale autonomo capo della sentenza di primo grado, perché idoneo asostenerla di per sé, considerata la definitiva statuizione di invaliditàdell’atto di accertamento impugnato per difetto di motivazione, conconseguente inammissibilità dell’appello proposto dall’ente territoriale.5.9. Del resto, sotto il profilo processuale, è indubitabile che la questionedell’inammissibilità dell’appello per giudicato interno (derivante dallamancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza) è unaquestione di diritto processuale che la Cassazione può esaminare edecidere direttamente, quale giudice del fatto processuale, senzaNumero registro generale 6397/2023Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 12121/2026Data pubblicazione 30/04/2026necessità di rimetterla al giudice del rinvio in quanto attiene all’ambitodella potestas iudicandi del giudice di merito e, quindi, può essere fattavalere e decisa nel giudizio di legittimità.6. In definitiva, i primi tre motivi vanno accolti, con conseguenteassorbimento del quarto e, pertanto, alla luce dell’art.382, ultimo comma,c.p.c., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, dichiarandol’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza diprimo grado.7.Le spese del 2° grado di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dellaricorrente. P.Q.Mla Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiaraassorbito il quarto e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti, dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto dalComune di Pollica avverso la sentenza di primo grado n. 1622/9/2021della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno.Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del procuratoreantistatario della ricorrente, delle spese processuali del secondo grado dimerito e del giudizio di legittimità che liquida, quanto all’appello, in Euro3.900,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVAcome per legge e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro3.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali, CNA e IVA come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 12121/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris