CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 04078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIcliate-awèso-atte-Trarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato, a [OSCURATO:PERSONA], la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di mesi sei di reclusione e C 100,00 di multa in ordine al reato di cui 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, ritenuta la continuazione con il reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Bari (irr. 07/03/2019). 2. — Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi - Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata corrispondenza tra quanto concordato tra le parti e quanto applicato dal Giudice che non avrebbe ridotto di un terzo la pena. 3. — Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Con riguardo al dedotto motivo di mancata correlazione tra richiesta e sentenza risulta dalla stessa sentenza impugnata che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore e procuratore speciale chiedeva l'applicazione di pena nella misura finale di mesi sei di reclusione e C 100 di multa a titolo di continuazione con fatti già giudicati. 4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA](r estensore [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA]