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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 03156/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorsi trattati con procedura scritta ex art. 23-bis D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte (n. 13428 del 15/1/2021, dep. 12/4/2021) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato quella del Tribunale di Matera con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.

Al riguardo, precisa come nel ricorso per cassazione si fosse censurata la sentenza di merito, sul rilievo dell'erronea applicazione della legge penale, riferita agli artt. 157 e 159 cod. pen.

Posto che all'epoca dei fatti contestati (luglio/novembre 2011) era vigente la vecchia formulazione dell'art. 319 cod. pen. (che prevedeva una pena da 2 a 5 anni di reclusione), il termine massimo di prescrizione di anni 7 mesi 6 doveva ritenersi interamente decorso prima della pronuncia della sentenza di appello (dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Infatti, le sentenze di merito avevano asseverato come la consumazione del reato di corruzione dovesse farsi risalire al 18 luglio 2011, essendo a tale data stata acquistata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. l'autovettura, poi contestualmente consegnata al p.u., ritenuta il corrispettivo del reato di corruzione propria.

La Sesta sezione della Corte, sebbene il ricorrente avesse specificamente articolato l'eccezione di prescrizione nel ricorso (tanto che la stessa sentenza ne dava atto a pag. 3), aveva omesso di prendere in esame la censura.

Né ai fini dell'esclusione dell'estinzione del reato rilevavano i periodi di sospensione decorsi, pari rispettivamente a gg. 21 (legittimo impedimento della difesa per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con rinvio al 1/2/2017) e a gg. 91 (rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino a quella del 20/6/2019 su richiesta dei difensori): la prescrizione, con l'aggiunta della sospensione, maturava comunque il 10/5/2019 e, dunque, prima della sentenza di appello (11/7/2019).

2. Con requisitoria in data 9/10/2021, il P.G. presso questa Corte, ritenendo i motivi posti a fondamento della richiesta di natura valutativa e sforniti della necessaria documentazione giustificativa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Con memoria in data 20/10/2021, la difesa del ricorrente ha evidenziato come nessun profilo di carattere valutativo si ponga con riguardo alla data di consumazione del reato; a fondamento dell'eccezione di prescrizione svolta, ha poi indicato il contenuto dei verbali delle udienze svoltesi nel corso dei giudizi di merito che escludono altre ipotesi di sospensione.4.

In data 4/11/2021 il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - giudicato e condannato unitamente al ricorrente in ordine al delitto di corruzione propria (quale p.u.), nonché per un autonomo capo di imputazione di falso ideologico - avendo proposto ricorso straordinario avverso la stessa sentenza della Sesta sezione di questa Corte (con udienza fissata per il 10/11/2021 dinanzi a diverso Collegio di questa Sezione) chiedeva la riunione dei due processi.

5. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio, con ordinanza resa in udienza, ritenuti insussistenti i presupposti per la riunione dei procedimenti, rigettava in via preliminare la richiesta di trattazione unitaria del presente procedimento a quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], restituendo gli atti al Collegio originariamente designato per la trattazione del ricorso straordinario proposto da tale condannato.

Inoltre, ritenendo necessario acquisire gli atti di cui al fascicolo relativo al ricorso per cassazione originariamente proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza e deciso dalla sentenza della 6 Sezione oggetto del presente ricorso straordinario, rinviava il procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

6. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso straordinario del [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato inammissibile da altro Collegio di questa Sezione (con sentenza n. 44335/2021, dep. 30/11/2021).

7. Con requisitoria in data 6/12/2021, il P.G. presso questa Corte, ritenendo il reato non ancora prescritto alla data della sentenza di appello, ha concluso per il rigetto del ricorso.

8. Con ulteriore memoria in data 16/12/2021, la difesa del ricorrente ha replicato alla requisitoria, evidenziando i profili di infondatezza delle argomentazioni ivi svolte ed insistendo nei motivi di ricorso.

9. Con ricorso trasmesso in data 16/12/2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di estendere ex art. 587 cod. proc. pen. alla sua posizione il motivo sulla prescrizione dedotto dal coimputato-condannato [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, precisava che, pur avendo rinunziato alla prescrizione nel corso del giudizio di merito, tale rinuncia non poteva considerarsi valida in quanto intervenuta prima che maturasse il termine di prescrizione e, dunque, inidonea ad escludere nei suoi confronti l'effetto estintivo del reato di corruzione.

Ad ogni buon conto, produceva atto di revoca formalizzato in data 5/12/2021 per il presente giudizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Questa Corte, anche a S.U., ha affermato che integra un errore di fatto di natura percettiva, che legittima la proposizione del ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della prescrizione del reato, a causa della mancata rilevazione del "tempus commissi delicti", purché la decisione in ordine alla causa estintiva non sia soggetta ad alcuna valutazione giuridica o di fatto, ma ad una mera presa d'atto dell'avvenuto decorso del termine prescrizionale nel giudizio di cassazione (S.U., n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250528; in termini ex multis: Sez. 3, n. 10417 del 25/2/2020, Rv. 279065).

Nel caso in esame, il prezzo della corruzione è costituito dalla consegna al p.u. infedele di un'autovettura Fiat 500 che la ditta del privato ricorrente immatricolava il 18/7/2011 a nome del p.u., dandola contestualmente in uso gratuito alla moglie.

Pertanto, anche laddove la consumazione venga fatta coincidere con la dazione, il reato risulta consumato nel mese di luglio 2011, dandosi atto sia nelle sentenze di merito che della stessa Sesta sezione di questa Corte (vedi pagg. 7 e 8) di come la consegna della res fu pressoché contestuale all'immatricolazione.

La consegna dell'auto costituisce, dunque, l'indebita utilità oggetto del patto corruttivo intercorso tra il privato ricorrente ed il p.u. (vedi anche pag. 9 sentenza della Sesta sezione), nell'ambito di un disegno illecito che prevedeva, al contempo, l'adozione, da parte del p.u., di atti di determina per l'acquisto di autovetture (tre [OSCURATO:PERSONA]) a contenuto "obbligato" in favore della società di vendita di autoveicoli del ricorrente.

Tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nei giudizi di merito per un totale di giorni 140 (giorni 28 in ragione del rinvio disposto in udienza preliminare dal 19 giugno al 17 luglio 2013 per impedimento di un difensore; giorni 21 in ragione del legittimo impedimento della difesa dinanzi al Tribunale all'udienza dell'Il gennaio 2017 sino all'udienza del 1 febbraio 2017; giorni 91 in ragione del rinvio disposto dalla Corte di appello su richiesta dei difensori all'udienza del 21 marzo 2019 e sino a all'udienza successiva del 20 giugno 2019) la prescrizione del reato è maturata il 7/6/2019 (dato lo slittamento di complessivi gg. 140 dall'originaria data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale termine massimo di anni 7 e mesi 6 in ragione della misura massima della pena edittale della reclusione stabilita per il reato all'epoca dei fatti) e, dunque, prima della sentenza di appello che è stata deliberata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a nulla rilevando, invece, l'ulteriore termine indicato dal PG di giorni 21 a cagione del rinvio disposto — su richiesta del P.M. - dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per eventuali repliche", trattandosi di rinvio non imputabile all'imputato ed al suo difensore e, dunque, estraneo al perimetro stabilito dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. che non comprende l'ufficio del P.M., di carattere impersonale.

Va, pertanto, accolto il ricorso straordinario, annullandosi, per l'effetto, senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per essere il reato di cui al capo f) estinto per prescrizione.

2. Va invece dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal coimputato e condannato [OSCURATO:PERSONA].

Tale coimputato, infatti, risulta avere proposto un autonomo ricorso straordinario avverso la stessa sentenza, pertanto, non può in questa sede, attraverso il richiamo al meccanismo dell'effetto estensivo stabilito dall'art. 587 cod. proc. pen. per l'imputato inerte, recuperare aspetti di doglianza che, nel mezzo autonomamente proposto, sono stati invece pretermessi e, in relazione ai quali, peraltro, nessun contrasto di giudicati sarebbe ravvisabile rispetto alla posizione del [OSCURATO:SOCIETA] in quanto lo stesso Pepe, contrariamente a quanto dedotto, risulta avere validamente rinunziato alla prescrizione e, dunque, non potrebbe giovarsi dell'effetto estintivo dichiarato in favore del coimputato-condannato con riguardo al delitto di corruzione propria.

A tale ultimo proposito risulta, infatti, che egli rinunziò alla prescrizione nel corso del giudizio di appello in data 20/6/2019 (vedi pag. 14 della relativa sfittenza).

Per come evidenziato con riferimento alla posizione del [OSCURATO:SOCIETA], a tale data il relativo termine era già maturato (il 7/6/2019), pertanto, la rinunzia dell'imputato era stata validamente effettuata (essendo invalida solo la rinunzia operata prima del maturarsi del termine, Sez. 4, n. 48272 del 2017, Rv. 271292).

Né può operare in questa sede la rinunzia effettuata in data 5/12/2021 dal condannato, in quanto la rinuncia alla prescrizione è revocabile a condizione che la dichiarazione esprimente tale volontà non abbia già prodotto i suoi effetti, per essere stata valorizzata in un provvedimento del giudice riguardante la "regiudicanda". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'efficacia della revoca intervenuta dopo la sentenza di condanna pronunciata a seguito della rinuncia alla prescrizione).(Sez. 5, n. 11071 del 9/10/2014, dep. 2015, Rv. 262875; Sez. 6, n. 17598 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280969).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione die profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Revoca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di cassazione n. 13428/2021 e annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 545 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dello stesso perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorsi trattati con procedura scritta ex art. 23-bis D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte (n. 13428 del 15/1/2021, dep. 12/4/2021) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato quella del Tribunale di Matera con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. Al riguardo, precisa come nel ricorso per cassazione si fosse censurata la sentenza di merito, sul rilievo dell'erronea applicazione della legge penale, riferita agli artt. 157 e 159 cod. pen. Posto che all'epoca dei fatti contestati (luglio/novembre 2011) era vigente la vecchia formulazione dell'art. 319 cod. pen. (che prevedeva una pena da 2 a 5 anni di reclusione), il termine massimo di prescrizione di anni 7 mesi 6 doveva ritenersi interamente decorso prima della pronuncia della sentenza di appello (dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Infatti, le sentenze di merito avevano asseverato come la consumazione del reato di corruzione dovesse farsi risalire al 18 luglio 2011, essendo a tale data stata acquistata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. l'autovettura, poi contestualmente consegnata al p.u., ritenuta il corrispettivo del reato di corruzione propria. La Sesta sezione della Corte, sebbene il ricorrente avesse specificamente articolato l'eccezione di prescrizione nel ricorso (tanto che la stessa sentenza ne dava atto a pag. 3), aveva omesso di prendere in esame la censura. Né ai fini dell'esclusione dell'estinzione del reato rilevavano i periodi di sospensione decorsi, pari rispettivamente a gg. 21 (legittimo impedimento della difesa per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con rinvio al 1/2/2017) e a gg. 91 (rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino a quella del 20/6/2019 su richiesta dei difensori): la prescrizione, con l'aggiunta della sospensione, maturava comunque il 10/5/2019 e, dunque, prima della sentenza di appello (11/7/2019). 2. Con requisitoria in data 9/10/2021, il P.G. presso questa Corte, ritenendo i motivi posti a fondamento della richiesta di natura valutativa e sforniti della necessaria documentazione giustificativa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 20/10/2021, la difesa del ricorrente ha evidenziato come nessun profilo di carattere valutativo si ponga con riguardo alla data di consumazione del reato; a fondamento dell'eccezione di prescrizione svolta, ha poi indicato il contenuto dei verbali delle udienze svoltesi nel corso dei giudizi di merito che escludono altre ipotesi di sospensione.4. In data 4/11/2021 il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - giudicato e condannato unitamente al ricorrente in ordine al delitto di corruzione propria (quale p.u.), nonché per un autonomo capo di imputazione di falso ideologico - avendo proposto ricorso straordinario avverso la stessa sentenza della Sesta sezione di questa Corte (con udienza fissata per il 10/11/2021 dinanzi a diverso Collegio di questa Sezione) chiedeva la riunione dei due processi. 5. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio, con ordinanza resa in udienza, ritenuti insussistenti i presupposti per la riunione dei procedimenti, rigettava in via preliminare la richiesta di trattazione unitaria del presente procedimento a quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], restituendo gli atti al Collegio originariamente designato per la trattazione del ricorso straordinario proposto da tale condannato. Inoltre, ritenendo necessario acquisire gli atti di cui al fascicolo relativo al ricorso per cassazione originariamente proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza e deciso dalla sentenza della 6 Sezione oggetto del presente ricorso straordinario, rinviava il procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso straordinario del [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato inammissibile da altro Collegio di questa Sezione (con sentenza n. 44335/2021, dep. 30/11/2021). 7. Con requisitoria in data 6/12/2021, il P.G. presso questa Corte, ritenendo il reato non ancora prescritto alla data della sentenza di appello, ha concluso per il rigetto del ricorso. 8. Con ulteriore memoria in data 16/12/2021, la difesa del ricorrente ha replicato alla requisitoria, evidenziando i profili di infondatezza delle argomentazioni ivi svolte ed insistendo nei motivi di ricorso. 9. Con ricorso trasmesso in data 16/12/2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di estendere ex art. 587 cod. proc. pen. alla sua posizione il motivo sulla prescrizione dedotto dal coimputato-condannato [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, precisava che, pur avendo rinunziato alla prescrizione nel corso del giudizio di merito, tale rinuncia non poteva considerarsi valida in quanto intervenuta prima che maturasse il termine di prescrizione e, dunque, inidonea ad escludere nei suoi confronti l'effetto estintivo del reato di corruzione. Ad ogni buon conto, produceva atto di revoca formalizzato in data 5/12/2021 per il presente giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Questa Corte, anche a S.U., ha affermato che integra un errore di fatto di natura percettiva, che legittima la proposizione del ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della prescrizione del reato, a causa della mancata rilevazione del "tempus commissi delicti", purché la decisione in ordine alla causa estintiva non sia soggetta ad alcuna valutazione giuridica o di fatto, ma ad una mera presa d'atto dell'avvenuto decorso del termine prescrizionale nel giudizio di cassazione (S.U., n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250528; in termini ex multis: Sez. 3, n. 10417 del 25/2/2020, Rv. 279065). Nel caso in esame, il prezzo della corruzione è costituito dalla consegna al p.u. infedele di un'autovettura Fiat 500 che la ditta del privato ricorrente immatricolava il 18/7/2011 a nome del p.u., dandola contestualmente in uso gratuito alla moglie. Pertanto, anche laddove la consumazione venga fatta coincidere con la dazione, il reato risulta consumato nel mese di luglio 2011, dandosi atto sia nelle sentenze di merito che della stessa Sesta sezione di questa Corte (vedi pagg. 7 e 8) di come la consegna della res fu pressoché contestuale all'immatricolazione. La consegna dell'auto costituisce, dunque, l'indebita utilità oggetto del patto corruttivo intercorso tra il privato ricorrente ed il p.u. (vedi anche pag. 9 sentenza della Sesta sezione), nell'ambito di un disegno illecito che prevedeva, al contempo, l'adozione, da parte del p.u., di atti di determina per l'acquisto di autovetture (tre [OSCURATO:PERSONA]) a contenuto "obbligato" in favore della società di vendita di autoveicoli del ricorrente. Tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nei giudizi di merito per un totale di giorni 140 (giorni 28 in ragione del rinvio disposto in udienza preliminare dal 19 giugno al 17 luglio 2013 per impedimento di un difensore; giorni 21 in ragione del legittimo impedimento della difesa dinanzi al Tribunale all'udienza dell'Il gennaio 2017 sino all'udienza del 1 febbraio 2017; giorni 91 in ragione del rinvio disposto dalla Corte di appello su richiesta dei difensori all'udienza del 21 marzo 2019 e sino a all'udienza successiva del 20 giugno 2019) la prescrizione del reato è maturata il 7/6/2019 (dato lo slittamento di complessivi gg. 140 dall'originaria data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale termine massimo di anni 7 e mesi 6 in ragione della misura massima della pena edittale della reclusione stabilita per il reato all'epoca dei fatti) e, dunque, prima della sentenza di appello che è stata deliberata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a nulla rilevando, invece, l'ulteriore termine indicato dal PG di giorni 21 a cagione del rinvio disposto — su richiesta del P.M. - dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per eventuali repliche", trattandosi di rinvio non imputabile all'imputato ed al suo difensore e, dunque, estraneo al perimetro stabilito dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. che non comprende l'ufficio del P.M., di carattere impersonale. Va, pertanto, accolto il ricorso straordinario, annullandosi, per l'effetto, senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per essere il reato di cui al capo f) estinto per prescrizione. 2. Va invece dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal coimputato e condannato [OSCURATO:PERSONA]. Tale coimputato, infatti, risulta avere proposto un autonomo ricorso straordinario avverso la stessa sentenza, pertanto, non può in questa sede, attraverso il richiamo al meccanismo dell'effetto estensivo stabilito dall'art. 587 cod. proc. pen. per l'imputato inerte, recuperare aspetti di doglianza che, nel mezzo autonomamente proposto, sono stati invece pretermessi e, in relazione ai quali, peraltro, nessun contrasto di giudicati sarebbe ravvisabile rispetto alla posizione del [OSCURATO:SOCIETA] in quanto lo stesso Pepe, contrariamente a quanto dedotto, risulta avere validamente rinunziato alla prescrizione e, dunque, non potrebbe giovarsi dell'effetto estintivo dichiarato in favore del coimputato-condannato con riguardo al delitto di corruzione propria. A tale ultimo proposito risulta, infatti, che egli rinunziò alla prescrizione nel corso del giudizio di appello in data 20/6/2019 (vedi pag. 14 della relativa sfittenza). Per come evidenziato con riferimento alla posizione del [OSCURATO:SOCIETA], a tale data il relativo termine era già maturato (il 7/6/2019), pertanto, la rinunzia dell'imputato era stata validamente effettuata (essendo invalida solo la rinunzia operata prima del maturarsi del termine, Sez. 4, n. 48272 del 2017, Rv. 271292). Né può operare in questa sede la rinunzia effettuata in data 5/12/2021 dal condannato, in quanto la rinuncia alla prescrizione è revocabile a condizione che la dichiarazione esprimente tale volontà non abbia già prodotto i suoi effetti, per essere stata valorizzata in un provvedimento del giudice riguardante la "regiudicanda". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'efficacia della revoca intervenuta dopo la sentenza di condanna pronunciata a seguito della rinuncia alla prescrizione).(Sez. 5, n. 11071 del 9/10/2014, dep. 2015, Rv. 262875; Sez. 6, n. 17598 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280969). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione die profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Revoca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di cassazione n. 13428/2021 e annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 545 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dello stesso perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della cassa delle am
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