CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 30665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 16/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, in data 15/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 3, numeri 1) e 2), e comma 4, 582, 585 e 577, numero 3) cod. pen.. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e motivazione carente in relazione agli artt. 69, 133 e 133-bis cod. pen. I motivi sono inammissibili. Le doglianze difensive, afferendo al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, non sono consentite in sede di legittimità. In effetti, la Corte territoriale ha ampiamente motivato in punto di dosimetria della pena irrogata, ritendo che la stessa fosse proporzionata ed adeguata rispetto alla gravità del reato (per l'aggressività della condotta e l'intensità del dolo) ed alla capacità a delinquere (desunta dall'indole violenta e sopraffattrice dell'imputato) nonché riconoscendo le attenuanti generiche in un giudizio di equivalenza, in parziale accoglimento di quanto richiesto nei motivi di appello. A fronte di tale motivazione, la presente censura è inammissibile, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrar/o, Rv. 259142). Ed infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti„ rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per c:ircostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Inoltre, anche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Conta/do, Rv. 245931). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Mari iela