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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 11336/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della nullità prospettata giacchè la nomina del nuovo difensore di fiducia della appellante con revoca del pregresso mandato difensivo è stata comunicata ( 10 marzo 2023) alla Corte di appello quando era già stata effettuata la notifica del decreto di citazione in appello al precedente difensore di fiducia ( 22 gennaio 2023) sì che non occorreva rinnovare la notifica della vocatio in ius ( Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Rv. 245639;Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, Rv . 279858); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della nullità prospettata giacchè la nomina del nuovo difensore di fiducia della appellante con revoca del pregresso mandato difensivo è stata comunicata ( 10 marzo 2023) alla Corte di appello quando era già stata effettuata la notifica del decreto di citazione in appello al precedente difensore di fiducia ( 22 gennaio 2023) sì che non occorreva rinnovare la notifica della vocatio in ius ( Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Rv. 245639;Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, Rv . 279858); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.
Decreto Cassazione n. 11336/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris