CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 07485/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava quella di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo, limitatamente al riconoscimento della continuazione e alla rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], poiché ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, commessi il 20 dicembre 2017 e il 22 gennaio 2018. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo denunzia inosservanza degli artt. 121, 178 lett. c), 420- bis e 601, comma 3, cod. proc. pen., per essere stato trattato il giudizio di appello nonostante il decreto di citazione fosse stato notificato all'imputato non rispettando il termine a comparire non inferiore a venti giorni e senza rispondere all'eccezione a tal riguardo sollevata con memoria in data 15 marzo 2021. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, per non essere stata rilevata l'illegittimità dell'ordine del questore indicato nel capo di imputazione, poiché privo dell'intimazione di fare rientro nel luogo di residenza. Tale mancanza, comportante l'impossibilità di configurare il reato contestato, era stata rilevata con memoria depositata nel giudizio di appello, ma la Corte distrettuale non ne ha tenuto in alcun modo conto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come risulta dall'esame degli atti trasmessi, il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'imputato il 12 marzo 2021. L'udienza di trattazione era fissata per il giorno 19 marzo 2021. Pertanto, non veniva rispettato il termine per comparire non inferiore a venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Tale violazione, comportante una nullità di ordine generale, veniva tempestivamente eccepita dalla difesa, con memoria depositata il 15 marzo 2021 e, a seguito di richiesta di trattazione orale, all'udienza del 19 marzo 2021, in cui il difensore insisteva su quanto dedotto in sede di memoria. Da tanto deriva la nullità dell'udienza di trattazione e, pertanto, della sentenza. 3. Tuttavia, in ragione di quanto previsto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi, a fronte delle generiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa la legittimità del provvedimento del questore e di quanto esposto nel secondo motivo del ricorso, che detto provvedimento, come risulta dal suo esame e dalla stessa descrizione nel capo di imputazione, manca dell'imprescindibile e inscindibile prescrizione di fare rientro nel luogo di residenza, in aggiunta a quella di non ritornare nel comune dell'allontanamento. L'atto si presenta cioè privo degli essenziali requisiti di legittimità e, pertanto, non poteva in ogni caso dare luogo alla violazione integrante il reato previsto all'art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, venendo a mancare lo stesso presupposto logico e giuridico della fattispecie (in tal senso, fra le altre, Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Rv. 278821; Sez. 1, n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 278587; Sez. 1, n. 7894 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278077; Sez. 1, n. 4374 del 20/12/2019, dep.2020, Rv. 278158; Sez. 1, n. 4074 del 09/01/2019, Rv. 275159). Da queste osservazioni discende l'obbligo in questa sede di rilevare, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'insussistenza del fatto. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 19 gennaio 2022. Il Consigliere e