CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 07927/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha riformato - escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo e il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui i ricorrenti assumono che la presunta ratifica effettuata dalla persona offesa avrebbe privato il fatto di rilevanza penale, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che il secondo motivo, nella censura relativa al luogo di consumazione del reato, si presenta inedito e privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorsi e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che la nota depositata dall'avv. D'Urso non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dei ricorsi originari; - che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]