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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23003/2026

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ede in Manto-va, in via Taliercio, n. 3, in virtù di procura speciale redatta su foglio sepa-rato, che forma parte integrante del ricorso, rilasciata dal suo legale rap-presentante in carica, dr. [OSCURATO:PERSONA], agli Avv.ti del Foro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47E25 B156H – [OSCURATO:TELEFONO]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71C01 B156R [OSCURATO:TELEFONO])e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R05 F257Y - [OSCURATO:TELEFONO] - pec: [OSCURATO:EMAIL]), anche disgiuntamente fra lo-ro, con domicilio legale presso gli indirizzi PEC dei suddetti difensori, con-tenuti nei pubblici registri (RegIndE): [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] nonché, occorrendo, con domicilio reale eletto presso l'avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, in via G. Antonelli, n. 49.RicorrentecontroNumero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n° 339 depositata il 1°marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Dopo aver ottenuto dal Tribunale di Roma un primo decreto ingiun-tivo (revocato a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale diquel Tribunale in favore del Tribunale di Brescia, Sezione imprese), l'ap-paltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva da quest'ultimo Ufficio giudizia-rio e contro la committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società del gruppoTea s.p.a., a capitale maggioritario pubblico, appartenente ai Comuni dellaprovincia di Mantova, tra cui il capoluogo) un secondo decreto monitorioper euro 529.672,45, a titolo di premio di incentivazione e corrispettivoper la stesura, compattazione e copertura di rifiuti non pericolosi nella di-scarica posta in Comune di [OSCURATO:PERSONA], località cascina Olla, ser-vizio reso in base al contratto di appalto del 17 luglio 2015, risolto dallastazione appaltante con lettera del 28 settembre 2016.2.- [OSCURATO:PERSONA], opponendo anche questa seconda ingiunzione,formulava domanda riconvenzionale (per quanto ancora interessa in que-sta sede) onde ottenere la condanna dell'appaltatrice al pagamento dellepenali per mancato rispetto dell'indice di compattazione e dei costi soste-nuti per rimediare alle inadempienze di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'accertamentoche il premio di incentivazione non era dovuto.A seguito di pignoramenti presso terzi, [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi,provveduto al pagamento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA].,entrambi creditori di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/20263.- All'esito dell'istruzione documentale il Tribunale di Brescia rigettaval'opposizione.L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era, invece, parzialmente ac-colto dalla Corte territoriale di Brescia con la sentenza indicata in intesta-zione.4.- Osservava il secondo Giudice che la conclusione del Tribunale, se-condo la quale le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano prive di speci-ficità, non poteva essere integralmente condivisa, poiché la lettera di con-testazione del 27 giugno 2016 (doc. n° 4), inviata dalla Committente, re-cava un elenco di inadempimenti da esaminare separatamente.Quanto al controcredito della Stazione appaltante concernente l'attivitàsostitutiva, la Corte osservava che, come correttamente rilevato dal Tri-bunale, le allegazioni della PA erano insufficienti e non potevano esserecolmate tramite il doc. n° 4, avente funzione di prova e non di integrazio-ne delle parti assertive delle difese di [OSCURATO:PERSONA].Quanto al controcredito relativo alla gestione dei mezzi utilizzati in di-scarica, competeva all'appaltatore l'attivazione del contraddittorio, a men-te dell'art. 2.1 del CSA, a fronte delle contestazioni mosse con la missivadel 27 giugno 2016, con la conseguenza che la quantificazione dell'impor-to a carico di [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella lettera del 6 ottobre 2016 era coe-rente con le previsioni negoziali ed idonea a comprovare il controcreditodella PA di euro 195.857,40.A diversa conclusione doveva giungersi in ordine al mancato raggiun-gimento dell'indice di compattazione: stante la previsione dell'art. 3.2.1del CSA, la verifica dell'evenienza doveva essere effettuata mediante mi-surazione contestuale dei tecnici di ambo le parti, mentre un accertamen-to effettuato dai soli tecnici di parte committente non era probante.Il premio di incentivazione preteso da [OSCURATO:PERSONA] era dovuto, poiché il Tri-bunale l'aveva riconosciuto in base al doc.

C) dell'appaltatrice e l'appellan-Numero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026te [OSCURATO:PERSONA] non aveva mosso alcuna argomentata critica a talesnodo motivazionale.Infine, era fondata la domanda della committente di dedurre dal corri-spettivo d'appalto euro 89.600,83, pari a quanto pagato ai creditori [OSCURATO:SOCIETA]. (euro 46.279,71) ed [OSCURATO:SOCIETA]. (euro43.321,12).In conclusione, la Corte revocava il decreto monitorio e condannavaMantova Ambiente a pagare a [OSCURATO:PERSONA] euro 244.214,22, pari ad euro529.672,45 (somma ingiunta), detratti euro 195.857,40 (per l'inadeguatamanutenzione dei mezzi) ed euro 89.600,83 (per le somme pagate ai cre-ditori dell'appaltatore).5.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidando il grava-me ad un unico motivo illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto meramente intimato, nonostante la re-golare notificazione del ricorso a mezzo p.e.c. presso l'indirizzo del difen-sore del secondo grado.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo ed unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3cod. proc. civ., la ricorrente si duole della violazione e della falsa applica-zione degli artt. 1667 e/o 1668 cod. civ., nonché dell'art. 108, ottavocomma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50.Secondo un primo profilo (lettera a), la Corte ha erroneamente ritenu-to infondata la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di ridurre il corrispettivo dieuro 135.296,65 per il mancato raggiungimento dell'indice di compatta-zione previsto dal CSA, sul rilievo che le misurazioni di esso erano statefatte unilateralmente dalla stazione appaltante.Numero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026L'onere di dimostrare il rispetto dell'indice gravava, invece, su [OSCURATO:PERSONA],come stabilito da Cass. n° 98/2019 (citata dalla stessa sentenza gravata)e, comunque, la conclusione cui era pervenuta la Corte si poneva in con-trasto con quanto asserito in punto di inadeguata manutenzione dei mezzimeccanici, in quanto euro 195.857,40 erano stati invece dedotti dal corri-spettivo.Era, poi, su [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contestazione di [OSCURATO:PERSONA] 3 gennaio 2017, che gravava l'onere di attivare il contraddittorio aisensi dell'art. 3.2.1 del CSA: l'appaltatrice era, invece, rimasta inerte, etale condotta andava intesa come acquiescenza alla contestazione, nonpotendo [OSCURATO:PERSONA] nemmeno sostituirsi a [OSCURATO:PERSONA] nella nominadei tecnici.Col secondo profilo (lettera b), la ricorrente deduce che anche per ilcredito relativo all'incentivazione (euro 11.106,41) era a carico di [OSCURATO:PERSONA] del contraddittorio; era, inoltre, infondato il rilievo mosso dal-la Corte territoriale di non aver avanzato, sul punto, alcuna critica allasentenza di primo grado, come si desumeva dalle deduzioni delle pagine26 e 27 dell'appello.Col terzo profilo (lettera c), [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corteabbia ingiustamente ridotto ad euro 195.857,40 le sanzioni relative aimezzi meccanici ed ai fermi macchina in base alla lettera della committen-te del 6 ottobre 2016, che tuttavia esponeva, come dovuto da [OSCURATO:PERSONA], ilmaggior importo di euro 252.283,20, quantificato in base ad una detta-gliata indicazione delle voci sulle quali era stata quantificata la pretesa to-tale.La Corte, in ogni modo, non ha considerato che l'onere probatorio erasempre a carico dell'impresa.7.- Il mezzo è inammissibile in tutti i suoi profili.Anzitutto la violazione degli artt. 1667 (“Difformità e vizi dell'opera”) e1668 (“Contenuto della garanzia per i difetti dell'opera”) è enunciata soloNumero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026nella rubrica del mezzo e non viene minimamente argomentata nel corpodel motivo.Quanto all'art. 108, ottavo comma, del d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50, amente dell'art. 216, primo comma, il testo normativo “si applica alle pro-cedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la proce-dura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla datadella sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazionedi bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alladata di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviatigli inviti a presentare le offerte”.Nella specie, dato che il contratto è stato siglato il 17 luglio 2015 (sen-tenza pagina 2), è evidente che la norma non sia invocabile ratione tem-poris.Peraltro, anche a ritenere applicabile l'art. 108, ottavo comma, si os-serva che esso prevede che, a seguito della risoluzione dell'appalto perinadempimento dell'appaltatore, l'onere economico da porre a carico diquest'ultimo comprenda anche la “maggiore spesa sostenuta per affidaread altra impresa i lavori”.Ora, tale spesa va identificata con gli oneri per un'ulteriore gara d'ap-palto a seguito della risoluzione (e non con i costi sostenuti dalla commit-tente per eseguire lavori in economia in sostituzione di quelli non portati atermine dall'appaltatore), mentre il motivo ha ad oggetto le pretese dellastazione appaltante concernenti il mancato raggiungimento dell'indice dicompattazione (lettera a), l'incentivo preteso dall'appaltatrice (lettera b) eil rimborso dei costi delle opere in economia (lettera c).Si può, dunque, agevolmente notare che la violazione di legge invocatadalla ricorrente apparirebbe comunque eccentrica rispetto al tema del de-cidere.Infine, il mezzo tende ad ottenere una rivalutazione del materialeistruttorio (e, in particolare, dei documenti negoziali) versati in atti.Numero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026La Corte di merito, infatti, ha ritenuto dirimente il fatto che gli accer-tamenti circa il mancato raggiungimento dell'indice di compattazione do-vessero avvenire, secondo le previsioni negoziali (art. 3.2.1 del CSA), nelcontraddittorio tra committente ed appaltatore da instaurare già nella fasedella verifica tecnica, e non soltanto successivamente, come sosteneval'appellante.A fronte di tale snodo logico, [OSCURATO:PERSONA] oppone (lettera a) chel'onere della prova era a carico di [OSCURATO:PERSONA].Per questa parte, dunque, il motivo, prospettando un'interpretazionedella clausola contenuta nel CSA diversa da quella, del tutto plausibile, fa-vorita dalla Corte d'appello, va incontro alla sanzione di inammissibilità.Quanto, poi, alla pretesa contraddittorietà della sentenza (che ha rite-nuto sufficiente la comunicazione della stazione appaltante del 6 ottobre2016 per i mezzi meccanici ed i fermi macchina, ma non per il rispettodell'indice di compattazione), trattasi di denuncia che la ricorrente avrebbedovuto veicolare con altre forme e modi, in quanto il mezzo in sé nonesplicita alcuna censura riguardo alla mancanza, apparenza o illogicità del-la motivazione della Corte di merito.Il secondo profilo (lettera b) è del pari inammissibile, essendo del tuttoprivo di autosufficienza.La ricorrente, infatti, afferma di aver assolto all'onere di allegazioneavverso la sentenza del Tribunale sul rilievo che le asserzioni difensiveerano contenute alle pagine 26 e 27 dell'appello, che, nondimeno, nonvengono né trascritte né illustrate nel contenuto (come, invece, prescrivel'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).Infine, quanto all'ultimo profilo (lettera c), il mezzo, ancora una volta,fa leva sulla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del 6 ottobre 2016, uti-lizzata dalla Corte, da un lato, per dedurre dal corrispettivo l'importo dieuro 195.857,40 per la mancata manutenzione dei mezzi meccanici e deiNumero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026relativi fermi macchina e, dall'altro, per rigettare l'ulteriore riduzione ri-chiesta per i lavori eseguiti dalla committente in economia.Premesso quanto già detto in ordine all'omessa censura d'illogicità del-la sentenza, non è chi non veda come anche tale profilo involga l'interpre-tazione e la valutazione di un documento, il cui apprezzamento è, invece,rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito.8.- La resistente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta meramente intimata nel presentegiudizio e tale evenienza comporta che non occorra provvedere alla liqui-dazione delle spese di lite a carico dell'odierna ricorrente, sebbene total-mente soccombente.Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a suo carico, ovedovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso.

Dà atto della sussisten-za dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del con-tributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ede in Manto-va, in via Taliercio, n. 3, in virtù di procura speciale redatta su foglio sepa-rato, che forma parte integrante del ricorso, rilasciata dal suo legale rap-presentante in carica, dr. [OSCURATO:PERSONA], agli Avv.ti del Foro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47E25 B156H – [OSCURATO:TELEFONO]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71C01 B156R [OSCURATO:TELEFONO])e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R05 F257Y - [OSCURATO:TELEFONO] - pec: [OSCURATO:EMAIL]), anche disgiuntamente fra lo-ro, con domicilio legale presso gli indirizzi PEC dei suddetti difensori, con-tenuti nei pubblici registri (RegIndE): [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] nonché, occorrendo, con domicilio reale eletto presso l'avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, in via G. Antonelli, n. 49.RicorrentecontroNumero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n° 339 depositata il 1°marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Dopo aver ottenuto dal Tribunale di Roma un primo decreto ingiun-tivo (revocato a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale diquel Tribunale in favore del Tribunale di Brescia, Sezione imprese), l'ap-paltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva da quest'ultimo Ufficio giudizia-rio e contro la committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società del gruppoTea s.p.a., a capitale maggioritario pubblico, appartenente ai Comuni dellaprovincia di Mantova, tra cui il capoluogo) un secondo decreto monitorioper euro 529.672,45, a titolo di premio di incentivazione e corrispettivoper la stesura, compattazione e copertura di rifiuti non pericolosi nella di-scarica posta in Comune di [OSCURATO:PERSONA], località cascina Olla, ser-vizio reso in base al contratto di appalto del 17 luglio 2015, risolto dallastazione appaltante con lettera del 28 settembre 2016.2.- [OSCURATO:PERSONA], opponendo anche questa seconda ingiunzione,formulava domanda riconvenzionale (per quanto ancora interessa in que-sta sede) onde ottenere la condanna dell'appaltatrice al pagamento dellepenali per mancato rispetto dell'indice di compattazione e dei costi soste-nuti per rimediare alle inadempienze di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'accertamentoche il premio di incentivazione non era dovuto.A seguito di pignoramenti presso terzi, [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi,provveduto al pagamento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA].,entrambi creditori di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/20263.- All'esito dell'istruzione documentale il Tribunale di Brescia rigettaval'opposizione.L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era, invece, parzialmente ac-colto dalla Corte territoriale di Brescia con la sentenza indicata in intesta-zione.4.- Osservava il secondo Giudice che la conclusione del Tribunale, se-condo la quale le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano prive di speci-ficità, non poteva essere integralmente condivisa, poiché la lettera di con-testazione del 27 giugno 2016 (doc. n° 4), inviata dalla Committente, re-cava un elenco di inadempimenti da esaminare separatamente.Quanto al controcredito della Stazione appaltante concernente l'attivitàsostitutiva, la Corte osservava che, come correttamente rilevato dal Tri-bunale, le allegazioni della PA erano insufficienti e non potevano esserecolmate tramite il doc. n° 4, avente funzione di prova e non di integrazio-ne delle parti assertive delle difese di [OSCURATO:PERSONA].Quanto al controcredito relativo alla gestione dei mezzi utilizzati in di-scarica, competeva all'appaltatore l'attivazione del contraddittorio, a men-te dell'art. 2.1 del CSA, a fronte delle contestazioni mosse con la missivadel 27 giugno 2016, con la conseguenza che la quantificazione dell'impor-to a carico di [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella lettera del 6 ottobre 2016 era coe-rente con le previsioni negoziali ed idonea a comprovare il controcreditodella PA di euro 195.857,40.A diversa conclusione doveva giungersi in ordine al mancato raggiun-gimento dell'indice di compattazione: stante la previsione dell'art. 3.2.1del CSA, la verifica dell'evenienza doveva essere effettuata mediante mi-surazione contestuale dei tecnici di ambo le parti, mentre un accertamen-to effettuato dai soli tecnici di parte committente non era probante.Il premio di incentivazione preteso da [OSCURATO:PERSONA] era dovuto, poiché il Tri-bunale l'aveva riconosciuto in base al doc. C) dell'appaltatrice e l'appellan-Numero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026te [OSCURATO:PERSONA] non aveva mosso alcuna argomentata critica a talesnodo motivazionale.Infine, era fondata la domanda della committente di dedurre dal corri-spettivo d'appalto euro 89.600,83, pari a quanto pagato ai creditori [OSCURATO:SOCIETA]. (euro 46.279,71) ed [OSCURATO:SOCIETA]. (euro43.321,12).In conclusione, la Corte revocava il decreto monitorio e condannavaMantova Ambiente a pagare a [OSCURATO:PERSONA] euro 244.214,22, pari ad euro529.672,45 (somma ingiunta), detratti euro 195.857,40 (per l'inadeguatamanutenzione dei mezzi) ed euro 89.600,83 (per le somme pagate ai cre-ditori dell'appaltatore).5.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidando il grava-me ad un unico motivo illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto meramente intimato, nonostante la re-golare notificazione del ricorso a mezzo p.e.c. presso l'indirizzo del difen-sore del secondo grado.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo ed unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3cod. proc. civ., la ricorrente si duole della violazione e della falsa applica-zione degli artt. 1667 e/o 1668 cod. civ., nonché dell'art. 108, ottavocomma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50.Secondo un primo profilo (lettera a), la Corte ha erroneamente ritenu-to infondata la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di ridurre il corrispettivo dieuro 135.296,65 per il mancato raggiungimento dell'indice di compatta-zione previsto dal CSA, sul rilievo che le misurazioni di esso erano statefatte unilateralmente dalla stazione appaltante.Numero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026L'onere di dimostrare il rispetto dell'indice gravava, invece, su [OSCURATO:PERSONA],come stabilito da Cass. n° 98/2019 (citata dalla stessa sentenza gravata)e, comunque, la conclusione cui era pervenuta la Corte si poneva in con-trasto con quanto asserito in punto di inadeguata manutenzione dei mezzimeccanici, in quanto euro 195.857,40 erano stati invece dedotti dal corri-spettivo.Era, poi, su [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contestazione di [OSCURATO:PERSONA] 3 gennaio 2017, che gravava l'onere di attivare il contraddittorio aisensi dell'art. 3.2.1 del CSA: l'appaltatrice era, invece, rimasta inerte, etale condotta andava intesa come acquiescenza alla contestazione, nonpotendo [OSCURATO:PERSONA] nemmeno sostituirsi a [OSCURATO:PERSONA] nella nominadei tecnici.Col secondo profilo (lettera b), la ricorrente deduce che anche per ilcredito relativo all'incentivazione (euro 11.106,41) era a carico di [OSCURATO:PERSONA] del contraddittorio; era, inoltre, infondato il rilievo mosso dal-la Corte territoriale di non aver avanzato, sul punto, alcuna critica allasentenza di primo grado, come si desumeva dalle deduzioni delle pagine26 e 27 dell'appello.Col terzo profilo (lettera c), [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corteabbia ingiustamente ridotto ad euro 195.857,40 le sanzioni relative aimezzi meccanici ed ai fermi macchina in base alla lettera della committen-te del 6 ottobre 2016, che tuttavia esponeva, come dovuto da [OSCURATO:PERSONA], ilmaggior importo di euro 252.283,20, quantificato in base ad una detta-gliata indicazione delle voci sulle quali era stata quantificata la pretesa to-tale.La Corte, in ogni modo, non ha considerato che l'onere probatorio erasempre a carico dell'impresa.7.- Il mezzo è inammissibile in tutti i suoi profili.Anzitutto la violazione degli artt. 1667 (“Difformità e vizi dell'opera”) e1668 (“Contenuto della garanzia per i difetti dell'opera”) è enunciata soloNumero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026nella rubrica del mezzo e non viene minimamente argomentata nel corpodel motivo.Quanto all'art. 108, ottavo comma, del d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50, amente dell'art. 216, primo comma, il testo normativo “si applica alle pro-cedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la proce-dura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla datadella sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazionedi bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alladata di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviatigli inviti a presentare le offerte”.Nella specie, dato che il contratto è stato siglato il 17 luglio 2015 (sen-tenza pagina 2), è evidente che la norma non sia invocabile ratione tem-poris.Peraltro, anche a ritenere applicabile l'art. 108, ottavo comma, si os-serva che esso prevede che, a seguito della risoluzione dell'appalto perinadempimento dell'appaltatore, l'onere economico da porre a carico diquest'ultimo comprenda anche la “maggiore spesa sostenuta per affidaread altra impresa i lavori”.Ora, tale spesa va identificata con gli oneri per un'ulteriore gara d'ap-palto a seguito della risoluzione (e non con i costi sostenuti dalla commit-tente per eseguire lavori in economia in sostituzione di quelli non portati atermine dall'appaltatore), mentre il motivo ha ad oggetto le pretese dellastazione appaltante concernenti il mancato raggiungimento dell'indice dicompattazione (lettera a), l'incentivo preteso dall'appaltatrice (lettera b) eil rimborso dei costi delle opere in economia (lettera c).Si può, dunque, agevolmente notare che la violazione di legge invocatadalla ricorrente apparirebbe comunque eccentrica rispetto al tema del de-cidere.Infine, il mezzo tende ad ottenere una rivalutazione del materialeistruttorio (e, in particolare, dei documenti negoziali) versati in atti.Numero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026La Corte di merito, infatti, ha ritenuto dirimente il fatto che gli accer-tamenti circa il mancato raggiungimento dell'indice di compattazione do-vessero avvenire, secondo le previsioni negoziali (art. 3.2.1 del CSA), nelcontraddittorio tra committente ed appaltatore da instaurare già nella fasedella verifica tecnica, e non soltanto successivamente, come sosteneval'appellante.A fronte di tale snodo logico, [OSCURATO:PERSONA] oppone (lettera a) chel'onere della prova era a carico di [OSCURATO:PERSONA].Per questa parte, dunque, il motivo, prospettando un'interpretazionedella clausola contenuta nel CSA diversa da quella, del tutto plausibile, fa-vorita dalla Corte d'appello, va incontro alla sanzione di inammissibilità.Quanto, poi, alla pretesa contraddittorietà della sentenza (che ha rite-nuto sufficiente la comunicazione della stazione appaltante del 6 ottobre2016 per i mezzi meccanici ed i fermi macchina, ma non per il rispettodell'indice di compattazione), trattasi di denuncia che la ricorrente avrebbedovuto veicolare con altre forme e modi, in quanto il mezzo in sé nonesplicita alcuna censura riguardo alla mancanza, apparenza o illogicità del-la motivazione della Corte di merito.Il secondo profilo (lettera b) è del pari inammissibile, essendo del tuttoprivo di autosufficienza.La ricorrente, infatti, afferma di aver assolto all'onere di allegazioneavverso la sentenza del Tribunale sul rilievo che le asserzioni difensiveerano contenute alle pagine 26 e 27 dell'appello, che, nondimeno, nonvengono né trascritte né illustrate nel contenuto (come, invece, prescrivel'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).Infine, quanto all'ultimo profilo (lettera c), il mezzo, ancora una volta,fa leva sulla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del 6 ottobre 2016, uti-lizzata dalla Corte, da un lato, per dedurre dal corrispettivo l'importo dieuro 195.857,40 per la mancata manutenzione dei mezzi meccanici e deiNumero registro generale 7474/2023Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 23003/2026Data pubblicazione 10/07/2026relativi fermi macchina e, dall'altro, per rigettare l'ulteriore riduzione ri-chiesta per i lavori eseguiti dalla committente in economia.Premesso quanto già detto in ordine all'omessa censura d'illogicità del-la sentenza, non è chi non veda come anche tale profilo involga l'interpre-tazione e la valutazione di un documento, il cui apprezzamento è, invece,rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito.8.- La resistente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta meramente intimata nel presentegiudizio e tale evenienza comporta che non occorra provvedere alla liqui-dazione delle spese di lite a carico dell'odierna ricorrente, sebbene total-mente soccombente.Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a suo carico, ovedovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso. Dà atto della sussisten-za dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del con-tributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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