CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 34649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5892/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che insieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difend e per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende per procura ex lege, -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIAn.147/2021depositato i l 28 . 9 . 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia di ingiungere al Ministero della Giustizia il pagamento di un'equa riparazione ex art. 3 della L.n. 89/2001 per il danno non patrimoniale subito per l'eccessiva durata di un procedimento, anch'esso di equa riparazione, instaurato nell'aprile 2009 davanti alla Corte d'Appello di Roma, articolatosi in una fase di cognizione ed una di esecuzione e conclusosi con la liquidazione in suo favore di € 5.130,00 oltre interessi legali. Con decreto n. 678/2020 la Corte d'Appello di Perugia ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento di un indennizzo di € 2.400,00, compensava per 1/3 le spese processuali e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dei residui 2/3 con distrazione a favore del legale antistatario. A seguito di opposizione del Ministero della Giustizia, contrastata dal Velotti, la Corte d'Appello di Perugia, in composizione collegiale, col decreto n.572/2021 del 28.9.2021, rideterminava la durata irragionevole del giudizio presupposto di equa riparazione, comprensivo della fase di cognizione e di esecuzione, in otto anni, ed in ragione dell'esistenza a seguito di riunioni di oltre 120 parti nel giudizio presupposto di equa riparazione, riduceva del 40% il moltiplicatore annuo ex artt. 2 e 2 bis della L. n. 89/2001, portandolo da €400,00 ad € 240,00 annui, e quindi rideterminando l'indennizzo in €1.920,00, oltre interessi legali, compensava per 1/3 le spese di lite e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dei residui 2/3, da distrarre in favore dei legali antistatari del Velotti. Avverso tale decreto, non notificato, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al Ministero della Giustizia il 7.3.2022, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, ed il Ministero resiste con controricorso notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 2 bis della L. 24 marzo 2001, n. 89, sostenendo che il decreto impugnato risulti ingiusto ed illegittimo nella parte in cui ha decurtato del 40% l'equo indennizzo liquidato in suo favore, assumendo applicabili gli articoli 2 e 2 bis della L. n.89 del 2001. Ritiene il Velotti che l'art. 2 bis della L. n. 89 del 2001 non possa essere applicato senza dare motivatamente atto dello sviluppo procedimentale del giudizio presupposto medesimo, in particolare quando risulti, come nella specie, che la soglia della ragionevole durata sia stata superata solo all'esito di più riunioni disposte nel giudizio presupposto, e quando era già stato abbondantemente superato - nella fattispecie, di circa 5 anni - il termine ragionevole ordinario di durata processuale ancor prima delle riunioni stesse, e le singole parti abbiano proceduto separatamente in via esecutiva. Il primo motivo è fondato. La Corte d'Appello ha ritenuto fortemente stemperati il coinvolgimento psicologico ed il patema d'animo subito dal ricorrente, tanto da applicare la riduzione nella misura massima del 40% prevista dall'art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001 quando le parti del giudizio presupposto siano più di cinquanta, in un caso in cui per effetto di successive riunioni vi erano più di 120 parti, ma il superamento del numero di 50 parti era avvenuto per effetto di riunioni che erano intervenute a seguito del decreto del Presidente della Corte d'Appello di Perugia del 20.5.2015, quando il giudizio presupposto di equa riparazione aveva già superato di circa cinque anni la sua durata ragionevole. Come già ritenuto in fattispecie analoghe da questa Corte (vedi Cass. 6.6.2023 n. 15816; Cass. 28.1.2021 n. 1835), il mero riferimento al numero delle parti del giudizio presupposto quando il superamento del numero di parti che legittima la riduzione del moltiplicatore annuo ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001, si sia verificato a seguito della riunione di più giudizi, che sia intervenuta quando già il giudizio presupposto aveva superato la durata ragionevole (nella specie addirittura di cinque anni), non é sufficiente a giustificare la diminuzione nella misura massima del 40% dell'indennizzo, occorrendo una specifica motivazione nel decreto di liquidazione dell'indennizzo che valuti sotto il profilo causale l'incidenza della riunione, con conseguente aumento delle parti oltre il numero di 50, sulla durata irragionevole del giudizio presupposto, in relazione allo sviluppo del procedimento ed all'epoca della riunione. A ciò va aggiunto che la disposta indiscriminata decurtazione del 40% del moltiplicatore annuo, non ha neppure considerato che non vi é stata coincidenza di parti per la fase di cognizione e per quella di esecuzione, alla quale hanno dovuto far ricorso solo le parti che non erano state soddisfatte spontaneamente dall'Amministrazione, per cui anche sotto questo profilo la motivazione della disposta decurtazione é carente. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Perugia disposto la compensazione per 1/3 delle spese processuali, ponendo a carico del Ministero della Giustizia solo i residui 2/3, ritenendo che il riconoscimento di un indennizzo inferiore a quello attribuito in fase monitoria rientrasse tra le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese di lite, non considerando che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nei procedimenti di equa riparazione, l'applicazione da parte del giudice di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, che legittimi la compensazione delle spese, in quanto spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte (vedi in tal senso Cass. n. 14976 del 16.7.2015; Cass.n. 21684/2013; Cass. n. 22381/2009). Col terzo motivo il Velotti lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 comma 2° cod. civ. e dei D.M. per la liquidazione dei compensi n. 55/2014 e n. 37/2018, in quanto nel decreto impugnato non sono stati liquidati a favore del Velotti i compensi per la fase istruttoria, pur spettando tale voce ai sensi dell'art. 4 comma 5 punto c del D.M. n. 55/2014 per l'esame degli scritti o documenti delle altre parti, tra i quali era evidentemente compresa l'opposizione del Ministero della Giustizia, ed in questo modo gli é stato liquidato un compenso di € 915,00 complessivi quando il minimo tabellare secondo il D.M. 55/2014 (non modificato sul punto dal D.M. n. 37/2018) sia pure con la riduzione massima era di € 1.198,50, e quando il D.M. n. 37/2018 prevedeva che le diminuzioni percentuali andassero applicate rispetto alle tariffe medie senza scendere al di sotto dei minimi. Il secondo ed il terzo motivo devono ritenersi assorbiti, in ragione dell'accoglimento del primo motivo, in quanto il governo delle spese, comprese quelle di legittimità, dovrà essere regolato in sede di rinvio in base all'esito finale della lite. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa l'impugnato decreto e rinvia alla Corte d'Appello di Perug