CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 27037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso n.15441/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità di socio e rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliat o in Roma, via Condotti n. 9 , presso l o studio d e ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procur a specialeallegata in calce a l ricorso , ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di fallimento Ud. 12/07/2022 CC Cron. R.G.N.15441/2020 Agenzia delle Entrate – Riscossione, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentaex lege, controricorrente; Fallimento di Steel TechnologyS.r.l., intimato; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Ancona n. 322/2020depositata il 16.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.7.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Anco n a dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S. r . l . , in accoglimento dell’istanza proposta dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione . [OSCURATO:PERSONA], socio e legale rappresentante della società fallita, propose reclamo davanti alla Corte d’Appello di Ancon a , contestando il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, in parte perché oggetto di stralcio mediante la c.d. rottamazione delle cartelle, in parte perché un’altra società si era accollata il debito residuo. La Corte d’Appello di Ancon a respinse il reclamo, accogliendo le conclusioni rassegnate dal creditor e istant e , in contumacia della curatela fallimentare.Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione formalmente articolato in quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituit a con controricorso, mentre la curatela fallimentare è rimast a intimat a . Il processo viene trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i l ricorrent e denuncia « erro r in procedendo, i n r e l a zione all’art. 360, comma 1, n . 4 , c.p.c., ovvero nullità della sentenza n. 58/2019del Tribunale di Ancona pronunciata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per omessa pronuncia sulla domanda principale formulata dall’allora convenuta Soc. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con incidenza, diretta e consequenziale, sulla pronuncia emessa nel giudizio di secondo grado, anch’essa viziata nei termini di legge indicati».Il denunciato errore sarebbe consistito nell’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla richiesta di rinvio che la parte avrebbe formulato «in via principale» nella definitiva precisazione delleconclusioni. 1.1. Il motivo è palesemente inammissibile , perché la richiesta di rinvio non era una domanda sulla quale il tribunale fosse tenuto a pronunciar e in sentenza, essendo il rigetto già implicito nell’avere trattenuto la causa in decisione. È addirittura superfluo aggiungere che la parte non ha un diritto processuale al rinviodel processo ritenuto dal giudice maturo per la decisione e che l’ipotetico (ma inesistente) vizio della sentenza di primo grado sarebbe stato comunque sanato dalla mancanza di appello sul punto, mancanza che è espli citamente riconosciuta nel ricorso per cassazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così formulato: « erro r in procedendo, i n r e l a zione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ovvero nullità della sentenza n. 322/2020 della Corte di Appello di Ancona, in data 3 . 3 .20 20 per omessa pronuncia sull e istanze istruttorie formulate a pag. 11 dell’atto di reclamo ex art. 18 r. d. n. 267/1942 e palese violazione dell’art. 112 c.p.c.». La parte si duole che non siano state prese in considerazione alcune prove testimoniali offerte per dimostrare l’inesistenza di debiti verso fornitori e dipendenti. 2.1.Anche questo motivo è palesemente inammissibile. Il ricorrente non specifica la rilevanza della prova offerta ai fini dell’accertamento dei presupposti del fallimento della società , che in ogni caso venne confe rmato dalla Corte d’Appello di Ancona con riferimento pressoché esclusivo ai debiti verso l’erario, mentre le dedotte testimonianze riguardavano (un numero non precisato di) «dipendenti … nonché i legali rappresentanti delle ditte fornitrici». 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «error in iudicando, i n r e l a zione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell’art. 18 legge fall., nella misura in cui il Collegio della Corte d’Appello ritiene irrilevanteun documento prodotto dall’opponente a dimostrazione dell’avvenuto pagamento del residuo debito per cui è stato dichiarato il fallimento». Il ricorrente lamenta che il giudice del reclamo non abbia dato rilevanza al pagamento del debito erariale da parte del terzo accollante in quanto avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento. 3.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha infatti già espresso il condivisibile principio che «Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta» (Cass. n. 16180/2017; conf. Cass. n. 19682/2017); tant’è che anche la rinuncia del creditore istante depositata in fase di reclamo comporta la revoca della dichiarazione di fallimento sol tant o « se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.» (Cass. n. 16122/2019) . Bene ha fatto, pertanto, la Corte d’Appello di Ancona laddove ha motivato che «nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisionee non quelli sopravvenuti». 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia «error in iudicando, in r e l a zione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell’art. 1273 c.c. e art. 8, comma 2, legge 212/2000, in correlazione alla valutazione del requisito oggettivo per la dichiara zione di fallimento ex art. 5 legge fall. ». I n sostanza il ricorrente lamenta che il giudice a quo abbia considerato ancora esistente il debito erariale della società che era stato accollato da altro soggetto, tale «Soc. I.RI.DE». 4.1.Il motivo è infondato, perché entrambe le disposizioni di legge di cui si assume la violazione dicono, in realtà, proprio quello che ha sostenuto il giudice a quo, ovverosia che l’accollo del debito da parte di un terzo non elimina l’obbligazione del debitore, ma aggiunge a questa la solidale responsabilità dell’accollante. Anche l’eventuale adesione del creditore all’accollo (che nel caso di specie non viene allegata)comporta la liberazione del debitore soltanto «se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione» (anche questa circostanza non allegata) «o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo» (art. 1273, comma 2, c.c.). Questo per quanto riguarda la disciplina civilistica, mentre per i debiti fiscali la disposizione malamente invocata dal ricorrente, ben lungi dal facilitare la liberazione del debitore, pone anzi un limite alla facoltà dell o stesso ente creditore di pattuire quella liberazione («È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario»: art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000). 4.2. Laddove nel l ’illustra r e i l quarto motivo il ricorrente lamenta che il giudice a quo non abbia attribuito all’accollo del debito erariale «un’incidenza favorevole per la [OSCURATO:PERSONA] in tema di valutazione dell’insolvenza» , si deve rilevare che l’argomento è inammissibile, perché non si tratterebbe, in questo caso, di constatare una violazione di legge, ma di sindacare i l merito dell’accertamento, da parte del la corte d’appello , della situazione di fatto in cui versava la società. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore d el la controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pe r il ricorso