CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 23515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Depositata in Cancelleria oggi, 25 GIU: 201 [OSCURATO:PERSONA] Dortss lisabe rrebitoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per genericità, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvero la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui all'art. 10 comma 2 D.L. 14/2017 commesso il 12/07/2022. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'imputata lamentando erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 591, comma 1 lett. c) e 581 cod. proc. pen., posto che i tre motivi di gravame formulati avverso la sentenza di primo grado non erano privi di specificità intrinseca ed estrinseca. Si specifica infatti che nell'appello il difensore della ricorrente aveva lamentato violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, in quanto la ricorrente si trovava presso la stazione ferroviaria non già per finalità elusive del divieto di accesso ma in quanto priva di qualunque altro luogo o dimora dove recarsi, essendo la stazione ferroviaria l'unico luogo ove è possibile ricevere assistenza da parte degli assistenti sociali del Comune. Pertanto, si era rappresentata la condizione di particolare vulnerabilità in cui si trova l'imputata e lo stato di bisogno, evidenziandosi che la condotta contestata si inserisce in un quadro di marginalità sociale e che non si evidenzia un particolare profilo di pericolosità. Con l'atto di gravame si era quindi lamentata la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione alla minima offensività della condotta, consistente nella mera presenza sul luogo, contestandosi il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità sulla base del mero richiamo dei precedenti penali, alcuni dei quali relativi a furti per stato di bisogno. Inoltre, si era lamentata l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha invece ritenuto inammissibile l'atto di appello affermando che la ricorrente non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, ha richiamato l'ingente mole di precedenti penali dell'imputata, ritenuti dal giudice tali da escludere qualsivoglia beneficio di legge, tra cui anche l'art. 131 bis cod. pen., ha affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, in quanto l'imputata era ben consapevole di trasgredire al divieto di accedere alla stazione dei treni, sottolineando, quanto alla doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, che il giudice di primo grado ha applicato una pena inferiore al minimo edittalQ e concesso le attenuanti generiche in ragione della condotta processuale tenuta dal difensore, senza tuttavia applicare la massima riduzione possibile. Pertanto, la ricorrente lamenta la menzionata violazione di legge, posto che il giudice d'appello ha trasformato il giudizio sull'ammissibilità dell'impugnazione in una valutazione anticipata e surrettizia del merito finendo per comprimere il diritto di difesa e il principio del doppio grado di giurisdizione assumendo un concetto di genericità del gravame in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che il difetto di specificità dei motivi, riconnpreso fra le ipotesi che consentono di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., deve intendersi come la manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile, precisando che i casi di inammissibilità de plano dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria. Si ritiene, infatti, che l'esigenza di garanzia del contraddittorio imponga di interpretare in modo costituzionalmente orientato il presupposto del difetto di specificità dei motivi, da intendersi come manifesta carenza di tale requisito che ridondi in difetto di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile sicché, proprio in ragione di tale manifesta mancanza di specificità della formulazione della censura, in realtà nessuna risposta, di merito o di legittimità, il giudice d'appello è chiamato a rendere su impulso dell'atto di impugnazione (si vedano Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014 Cc., dep. 17/03/2014, Rv. 259742). Ne segue che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 - 01), in quanto il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). Nel caso in disamina, con riferimento ai-motivi di appello afferenti alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e all'elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale è entrata nel merito delle doglianze, effettuando una valutazione di manifesta infondatezza ed introducendo elementi nuovi di valutazione, laddove ha affermato che le doglianze volte a negare la sussistenza di una concotta concretamente pericolosa fossero generiche per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, non essendosi la ricorrente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata relativamente all'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente. Inoltre il giudice, quanto alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, ha richiamato i precedenti penali indicati dal giudice di primo grado, ritenendo congrua la riduzione di pena applicata a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non nella \massima estensione, avvenuto per il buon comportamento processuale del difensore, e non dell'imputata. In altri termini, i giudici del gravame hanno seguito un percorso motivazionale che, di fatto, risponde nel merito ad un appello che poco prima hanno ritenuto inammissibile, in tal modo, riconoscendone, di fatto, la specificità e la pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità del gravame, ai sensi della norma citata, solo quando i motivi di appello difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale. Come è, invece, avvenuto nel caso di specie ove la Corte di appello si è dilungata a dimostrare come le doglianze addotte dall'appellante in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla carenza dei presupposti per affermare la responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio, non fossero atte a confutare gli argomenti spesi dal primo giudice. 2. L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M