CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11436/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. di cui all'art. 4 comma 2 L. n. 110 del 1975; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale è manifestamente infondato, perché l'obbiettivo "personale" di procedere alla regolazione del traffico con la paletta segnaletica, peraltro puramente addotto, non appare meritevole di preminente considerazione per la coscienza collettiva; che il primo motivo è, per l'effetto, inammissibile, perché secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata (sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consiglierè estensore Il Presidente